Sindacato Autonomo Sindacato della Scuola

Agorà Sindacato Nazionale Autonomo Scuola - normativa e consulenza stato giuridico


Vai ai contenuti

Scatti Anzianità

RICORSI > Livello 8

Ricorso contro la mancata applicazione degli scatti di fascia ai precari

Precario da tempo? Non aspettare...
È ora di "dare a Cesare quello che è di Cesare..."
Tu, proprio tu, vessato dai tagli, dalle "code", dai "pettini", puoi finalmente perseguire le Tue legittime aspettative… semplicemente

"RICORRENDO"

ad Agorà Scuola che da oltre un anno ha predisposto ed inoltrato attraverso il suo ufficio legale i ricorsi del caso.

Agorà Scuola - attraverso il proprio ufficio legale - è in grado di produrre ricorsi in qualsiasi provincia ed in tempo reale.

Si raccomanda agli interessati di prendere preliminari contatti telefonici negli orari indicati e/o inviare una mail, specificando Nome, Cognome e recapito telefonico.

I conteggi, specificamente elaborati dai tecnici di Agorà Scuola consentono di conoscere sin dall'inoltro del ricorso:

  • Il numero degli scatti maturati.
  • Gli arretrati effettivamente spettanti al ricorrente, (tenendo altresì presenti i rinnovi contrattuali dei periodi considerati, gli eventuali part time, i periodi non lavorati).
  • Gli arretrati effettivamente recuperabili stante la prescrizione quinquennale.



Principio di non discriminazione... ovvero
…Ricorso Agorà contro la mancata applicazione degli scatti di fascia ai precari



Destinatari:

  • docenti ed ATA almeno al terzo anno di servizio;
  • docenti ed ATA già in servizio - almeno al terzo incarico - sino all'anno 2008/2009 ed attualmente disoccupati ai fini del recupero delle somme arretrate spettanti.



Il personale precario è inquadrato nella posizione iniziale con 0 scatti di anzianità. Il personale precario di Religione Cattolica, matura regolarmente gli scatti di anzianità ed al momento della immissione in ruolo si porta dietro tutto il beneficio economico.

Tale situazione di "privilegio" viene dal passato in applicazione dell'art. 53 della legge 312/ 1980 e risulta comunque ancora vigente - per il solo personale docente di religione cattolica.

L'art. 53 citato riconosceva a tutto il personale non di ruolo aumenti periodici di anzianità pari al 2,5 % per ogni biennio di servizio validamente prestato.

La permanenza del beneficio a favore della sola categoria di docenti di R.C., costituisce trattamento discriminatorio e violazione di principi di rango costituzionale tra cui quello della parità di trattamento.

Poiché qualsiasi beneficio economico va ad incidere positivamente anche sul trattamento pensionistico, e sul TFR è - pertanto - importante ottenere un esito positivo in quanto la posizione economica ottenuta seguirà il lavoratore - alla stregua del docente di Religione - con obiettivo vantaggio per il presente e per il futuro.

Il principio di "non discriminazione"..di cui si parla è stato richiamato recentemente in due sentenze riguardanti gli scatti di stipendio del personale precario (Tribunali di Tivoli e Roma- anno 2008) in cui si è specificamente trattata la problematica, rispetto ad un discrimine costituito dalla differenza di trattamento tra precario di posto comune e precario di religione cattolica.

La novella sentenza del Tribunale di Livorno, depositata il 13/01/2010 è fondata invece sul riconoscimento del discrimine costituito dalla differenza di trattamento tra personale di ruolo e non di ruolo.

Le tre sentenze, pur supportate da argomentazioni giuridiche diverse, portano al medesimo risultato: il riconoscimento del diritto del personale non di ruolo agli scatti di anzianità.


Per tutte le informazioni e le adesioni ai ricorsi:

Numero dedicato ai ricorsi
389 0940619
dal lunedì al venerdì
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18

Home Page | Archivio News | Il giornale | Contatti | Vecchio Sito (fino al 2008) | RICORSI | Mappa del sito


Menu di sezione:


Torna ai contenuti | Torna al menu