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Archivio News
13.10.2011
2010, 2011, 2012…
non
utili per la maturazione delle posizioni stipendiali successive a quella in godimento..
Della portata della modifica al testo del Contratto concretizzatasi sotto il solleone dell’anno passato, il personale docente ed ATA di ruolo si è accorto solamente sulla base della modifica apportata al proprio cedolino di stipendio da parte del CED.
Le precedenti “disposizioni per lo sviluppo” economico…(Legge 133/2008) avevano già previsto il taglio selvaggio degli organici e dei finanziamenti per il sistema scuola… precedute da una campagna di sensibilizzazione dei cittadini tendente a ridisegnare “ in peius” il profilo professionale del personale della scuola.
La Legge 122 del 30/07/2010 ha concretizzato una situazione di grave danno per il personale tutto , con altrettanto gravi ripercussioni anche a livello pensionistico.
La “campanella” suonerà in ritardo per tutti coloro che maturano lo scatto nel periodo di “vacatio”:
· lo scatto di gennaio 2011 sarà corrisposto – salvo altre analoghe disposizioni – a gennaio 2014
· lo scatto di gennaio 2013 sarà corrisposto – salvo altre analoghe disposizioni – a gennaio 2016
Le conseguenze?...
· L’accesso alla pensione nel periodo di blocco non consente il calcolo dello scatto mancante né sulla rata di pensione, né sulla liquidazione.. con perdite di tutto rilievo ed in difformità dalle aspettative…
· Per il personale in servizio si determina la perdita del potere d’acquisto del salario in godimento..
· Per il personale neo assunto in ruolo 2011 il gradone iniziale è spostato dallo 0/2 contrattuale a 0/8.
Considerando che la maggior parte degli assunti 2011 hanno alle spalle anni ed anni di precariato nonchè di anzianità anagrafica, e nonostante ciò, in caso di accesso alla pensione negli otto anni di riferimento, otterranno –comunque- una rata commisurata alla retribuzione iniziale di livello..
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Buonuscita.. addio !!?!!
La vecchia cara buonuscita, ben
nota agli assunti prima del 2001, quella in virtù della quale
il personale poteva sperare ad es. di comprare una casa.. un’auto.. dopo alterne vicende che ne avevano ipotizzato
una immatura scomparsa.. ha lasciato il posto ad un “ibrido” fatto di modalità
di calcolo intermedie fra TFS e TFR,
ovviamente finalizzate al risparmio di risorse, senza il recupero di prerogative.
Per coloro che si accingono a lasciare il servizio precisiamo dunque che la liquidazione è ora suddivisa in due quote:
· la quota A calcolata sino al 31 dicembre 2010 sull’ultima retribuzione in godimento
· la quota B calcolata a partire dal 2011 con le regole del TFR
Abbiamo recentemente appreso che non solo si passa - fra le due quote - da un calcolo corrispondente ad un dodicesimo dell’ultima retribuzione annuale, ad uno che vede tale retribuzione divisa per 13,5 , entrambe computate sull’80% della retribuzione e non sul 100%. Ma non si acquisiscono le prerogative del TFR, ovvero la possibilità di vedersi anticipare il 75 % della liquidazione maturata.
In tal senso: Circolare INPDAP n. 11 del 12 marzo 2001.
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TFA
e..
percorsi formativi non ad ostacoli per la
partecipazione alla formazione..
Abbiamo recentemente appreso come altre Associazioni professionali abbiano inteso porre l’accento sulla necessità di istituire percorsi formativi riservati per il personale con almeno 360 giorni di servizio nella scuola…
Tale rivendicazione è stata posta dall’Agorà come base per la tutela del personale che non è stato in condizione di acquisire in precedenza il titolo abilitativo o di sostegno e che rivendica il diritto alla formazione.. già con l’impugnazione del Decreto istitutivo dei TFA e a giorni tramite l’impugnazione dei decreti applicativi..
Esistono per il TFA fosche nubi che l’Agorà ha intenzione di dissipare , una delle quali è costituita dal numero chiuso, un’altra dalla possibilità e non dall’obbligo per le Università di istituire percorsi formativi per i diplomato Magistrali ante 2002.. e così via..
A giorni l’intera operazione avrà inizio e sarà necessario per gli interessati muoversi per tempo partecipando alla rivendicazione in atto, onde non dissipare la possibilità di una formazione , in mancanza della quale e in presenza di una volontà politica corrispondente all’”usa e getta” non sarà possibile quel processo di stabilizzazione delineato con la legge 296/2006 e mai attuato.
Invia una mail a agorascuola@agorascuola.it
13.10.2011
Somministrazione
farmaci
Sempre più spesso il personale della scuola, docente ed ATA viene chiamato a supplire le carenze del sistema…
Personale non formato “ad hoc” viene così invitato a prestare sugli alunni interventi para sanitari in assenza di cognizioni necessarie alla somministrazione di farmaci che possono determinare effetti decisamente opposti in caso di malaugurato errore ..
E’ il caso ad es. dei farmaci anti epilettici da somministrare per via anale, nella dose e nel momento idonei alla tutela della salute dell’alunno..
Il personale della scuola, nemmeno a seguito della frequenza di un corso sulla sicurezza o sul pronto soccorso può ritenersi formato per tali adempimenti, tanto più che è altresì previsto – normativamente – che l’inserimento a scuola del soggetto a rischio dovrebbe essere supportato dalla presenza di un operatore o della famiglia.
Una somministrazione - comunque intesa - di farmaci senza la competenza necessaria, non può che determinare una responsabilità cui non farebbe riscontro alcun beneficio per l’alunno, inutilmente esposto ai rischi di un intervento che potrebbe mettere in pericolo la sua salute.
Non si deve dimenticare che è necessaria l’autorizzazione della famiglia all’intervento del personale della scuola sull’alunno.. e la scuola stessa deve assumersi specifiche responsabilità nella conservazione del farmaco, nelle modalità di somministrazione da parte di personale scolastico, debitamente formato…
Anche nel caso di formazione sulla somministrazione di farmaci (articolato in Umbria in un unico intervento pomeridiano della durata di 3 ore…) il margine di errore può sussistere compromettendo a seconda dei casi gli esiti del trattamento..
Un esempio di intervento durante “una crisi
tonico-clonica generalizzata..(epilettica)..”:
“Proteggere da eventuali lesioni della testa e del
corpo, togliere occhiali e allontanare gli oggetti pericolosi.
Aiutare a
respirare slacciando indumenti stretti.
Rimanere
vicino, osservare per poter descrivere crisi e
relativa durata.
Non cercare di: rialzare la persona o
modificarne la posizione, contenere le convulsioni, aprire la bocca a forza e
introdurre quacosa tra i denti,dare qualcosa da bere,
praticare la respirazione artificiale.
Posizionare
la persona su un fianco (permette la fuoriuscita di saliva e vomito dalla
bocca)
Togliere dalla
cavità orale eventuali impedimenti alla respirazione
Restare accanto
alla persona finché è confusa e proteggerla
Non contenere e non
somministrare farmaci se la crisi termina spontaneamente e soprattutto
niente per bocca finchè la persona non ha ripreso coscienza
Rassicurare utilizzando calma, persuasione ……
Terapia
Micro-Noan 5-10 mg
microclismi per via endorettale
Posologia:
0,5 mg/Kg, sino ad un massimo di 10 mg, per
clisma rettale, una sola somministrazione”
Trattasi evidentemente di interventi in cui l’approssimazione di un non addetto ai
lavori potrebbe provocare esiti infausti
Secondo quanto contemplato nella nota
MIUR 2312 del 25/12//2005, e linee guida per la somministrazione dei farmaci, art. 2
– infatti – non può sussistere ”l’esercizio di una
discrezionalità tecnica, in assenza di cognizioni specifiche di tipo
sanitario”..
E pertanto
“Qualora nell´edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del
personale o non vi siano i
requisiti professionali necessari a garantire l´assistenza sanitaria, i
dirigenti scolastici possono procedere, nell´ambito delle prerogative
scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica,
all´individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali
stipulare accordi e convenzioni.”
………… i dirigenti scolastici possono provvedere all´attivazione di
collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni,
con i competenti Assessorati per
A conferma, il protocollo di
intesa a livello di USR Umbria, sancisce che – per tali adempimenti
–devono – comunque – ricorrere due requisiti essenziali, quali: disponibilità e formazione.
13.10.2011
Pettini e code…
Tra contraddizioni normative e la ferma volontà dell’Amministrazione di non procedere alla sistemazione della problematica relativa al personale precario, si è instaurato una conflitto ormai stabile fra “scuole di pensiero”: fra i fautori dell’inserimento “a pettine” e chi - invece - in base a quanto sancito dalla legge finanziaria del 2007, ovvero la legge 296/2006, art. 1 comma 605 lettera c) sostiene la “non integrabilità” delle graduatorie permanenti, divenute “ad esaurimento”… Da più parti è sorta altresì una terza opzione: rendere la graduatorie ad esaurimento graduatorie nazionali dalle quali attingere per le nomine in ruolo secondo le disponibilità annuali, intese in senso cumulativo sull’intero territorio.
Considerando tali graduatorie provincia per provincia, è certo che l’ applicazione del famigerato “pettine” non possa che determinare palese contraddizione fra quanto disposto dalla finanziaria 2007 e un assetto delle graduatorie provinciali difforme da quello post legge 296, attraverso l’inserimento ex novo di aspiranti .
Considerando invece come un unico “corpus” la totalità delle graduatorie provinciali ad esaurimento, qualsiasi spostamento degli aspiranti non determinerebbe alcun tipo di alterazione alle graduatorie stesse, trattandosi di aspiranti – tutti - già presenti in tali graduatorie.
Ed in
tale ottica la legge 167/2009 all’art.1 comma 4 ter prevedeva l’inserimento degli aspiranti in altre
province, ma “in coda” e -
successivamente - il trasferimento dalla
provincia prescelta ad altra
provincia con modalità “a pettine” .
.A prescindere da interpretazioni che potrebbero risultare in tutto o in parte inesatte, vi è da rilevare – nei fatti – come la sentenza della Corte costituzionale n. 41/2011, abbia sancito:
· l’incostituzionalità dell’inserimento in coda in graduatorie compilate sulla base della valutazione dei titoli posseduti,
· la mancanza di motivazioni giuridiche alla base della distinzione fra due bienni 2009/2011 e 2011/2012 ai fini dell’inserimento in coda o a pettine, in più province o in una sola.,
· l’abrogazione dell’intero art. 1 comma 4 ter..,
·
l’azzeramento del “pettine”..
All’abolizione dei “pettini” e delle “code”, ha fatto seguito l’enorme
contenzioso , tuttora non definito che ha visto la
collocazione o la mancata collocazione nelle graduatorie delle tre province di
“coda” dei ricorrenti ad opera o
nonostante l’opera dei “commissari ad acta”…e le nomine a pieno titolo oppure
con riserva dei ricorrenti inseriti.. in una o più delle province di coda…
Un caos gestionale nel quale o a causa del quale si è sviluppato un conflitto di competenze fra TAR e Magistratura del Lavoro, fra OO.SS. …fra chi ritiene che possano essere prodotti ricorsi “cumulativi” al TAR o debbano - invece - essere prodotti ricorsi singoli al Giudice del Lavoro in materia di graduatorie permanenti…
Di seguito si elencano in ordine cronologico le ultime novità
giuridiche sulla competenza dei Giudici del Lavoro in materia di graduatorie permanenti,:
Corte Suprema di Cassazione Sezioni Unite civili n. 8032
dell’8/2/2011
Sentenza Consiglio di Stato in adunanza plenaria del 12/07/2011
(competenza del Giudice ordinario)
Sentenza TAR Lazio 7629/2011 del 30 settembre 2011 (sancisce il proprio difetto di giurisdizione )
In sintesi:
compete al Giudice ordinario la giurisdizione per le controversie in materia di graduatorie ad esaurimento, trattandosi di atti che rientrano tra le determinazioni assunte dalla Amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili unicamente diritti soggettivi, riguardanti la conformità alla norma degli atti di gestione . La redazione delle graduatorie permanenti – si evince – non è procedura di tipo concorsuale, ma di semplice operazione di inserimento di aspiranti in possesso di determinati requisiti , in assenza di qualsiasi valutazione discrezionale.
Si ignora al momento quali siano a breve le conseguenze a livello giuridico di avvenute assunzioni in ruolo con riserva o di mancate assunzioni dei ricorrenti “pettine”….
**************
Anche per i ricorrenti che abbiano proposto
ricorso al TAR per il mancato riconoscimento del servizio militare, si
profilano sorprese non tanto per una
possibile dichiarazione di analogo difetto di Giurisdizione – almeno per il
momento – ma
poiché il nuovo Codice dell'ordinamento militare, all’art. 2050, comma 2, dispone che “ Ai fini dell'ammissibilità e della
valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo
di tempo trascorso come militare di leva
o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”, in tal modo confermando la posizione della Amministrazione……..
(Ordinanza TAR Lazio n. 2757 del 28 luglio 2011)
08.10.2011
Pensioni 2012
Necessaria ma non ancora disponibile la funzione “on line” sul
sistema “polis”
PENSIONI: Le quote
non sono state al momento oggetto di revisione. Sono in preparazione altri provvedimenti
a breve, finalizzati a determinare solamente due possibilità: 40 anni di lavoro
oppure 65 anni di età, ma a questi requisiti bisogna aggiungere l'attesa per la
finestra di 12 mesi da quando si maturano
Per le donne del pubblico impiego dal 2012 è già previsto il requisito di 65 anni per limiti
di età, analogamente agli uomini.
E' stato modificato il comma 9
dell'art. 59 della legge 449/97 e pertanto la decorrenza della pensione
slitta di un anno.
ART. 1
- COMMA 21: PERSONALE DELLA SCUOLA
Comma 21 dell'art. 1 della legge n. 148 del 14/9/2011 (conversione
del decreto legge n. 138 del 13/8/11)
21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano
i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole
"anno scolastico e accademico" inserire le seguenti: "dell'anno successivo". Resta ferma l'applicazione della disciplina
vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per i soggetti che
maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.
BUONUSCITA: Per le cessazioni posteriori al 31/12/2011, la buonuscita, viene erogata dopo sei mesi per coloro che accedono alla pensione per limiti di età o di servizio e dopo due anni negli altri casi.
Legge 148 del 14/09/2011
“2. Alla liquidazione dei trattamenti di
fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo,
l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro
mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal
servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli
ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio
prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili
nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto
l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono
dovuti gli interessi.”
“I requisiti prescritti per il diritto alla pensione di anzianità ( art.1, c.6,
lettera a della L. 243/2004 come modificato dall’art. 1 della L 247/2007) ai fini del raggiungimento della “ quota
”Verificata
la sussistenza di detti requisiti minimi, concorrono alla determinazione della
quota prevista per l’anno considerato ( quota 96), sia
i mesi, che le frazioni di essi ( ad es. si può ritenere che per l’anno 2012 si possa raggiungere la quota 96 con 60 anni
10 mesi e 15 giorni di età e 35 anni 1 mese e 15 giorni di servizio);
vedi circolare Inpdap n.7 del 13/05/2008 e nota MIUR prot. AOODGPER 19313
del 21/12/2009”
“Nella medesima circolare, alla pag. 5, si precisa che, relativamente al comparto scuola, restano
ferme le disposizioni previste dall’art.59, comma 9, della legge 449/97* che consentono
l’accesso al pensionamento all’inizio del nuovo anno scolastico, ancorchè i
requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.”
Ulteriori chiarimenti e prospettive per i prossimi anni sono state fornite nell’anno 2008 dall’INPDAP - Direzione centrale pensioni, Ufficio I - e risultano tuttora di particolare attualità , onde dirimere eventuali dubbi del personale in merito alle pensioni di anzianità uomini e donne :
- Nota divulgativa INPDAP dell’08/01/2008
- Circolare INPDAP n. 7 del 13/05/2008
entrambe riassuntive delle norme di cui alla legge
247/2007 Tabella B :
2012 |
60 anni (compiuti entro il 31dicembre *) di età anagrafica e 36 di servizio |
|
(o 61 età compiuti entro il 31dicembre * e 35 serv.) |
|
*beneficio personale scuola comma 3 art. 1 |
* * *
2013 |
61 anni di età anagrafica compiuti entro il 31dicembre * e 36 di servizio |
2014 |
(o 62 età compiuti entro il 31dicembre * e 35 serv.) |
|
*beneficio personale scuola comma 3 art. 1 |
|
|
|
|
|
|
* * *
Nell’anno 2012 sarà in vigore infatti quota 96, nel 2013 quota 97.
Nel 2012, qualora non in possesso dei canonici 35 anni di servizio potranno accedere alla pensione di vecchiaia anche se non in possesso dei 35 anni di servizio :
· lavoratrici con 65 anni di età
· lavoratori con 65 anni di età,
In alternativa a quanto sopra riportato, il diritto al trattamento pensionistico si consegue, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni (39 anni, 11 mesi e 16 giorni, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 59, lettera b) della legge n. 449/1997)
19.07.2011
Graduatorie d’Istituto
Tempo
d’estate, di attese, di scadenze….. E’ straordinario
come.. con dodici mesi a disposizione in
ciascun anno, ogni periodico adempimento
in materia di graduatorie debba essere espletato nei due mesi estivi..
Forse
una motivazione esiste.. ed è connessa alla volontà –
ancora una volta – del ceto politico di pervenire ai risparmi connessi al
ritardo nella effettuazione delle nomine annuali che per quest’anno potrebbero
essere disposte ben oltre il mese di agosto, considerato che – ad oggi – non
risultano sistemate nemmeno le operazioni di utilizzazione ed assegnazione
provvisoria del personale di ruolo.
N.B.: il modello B deve essere indirizzato alla stessa
istituzione scolastica alla quale sono stati indirizzati i modelli A1, A2 e
A2bis.
Decreto Ministeriale n. 62 del 13 luglio 2011 relativo
alle disposizioni in merito alla costituzione delle graduatorie relative
al personale docente ed educativo per il triennio 2011/2014
Allegati
EQUIPARAZIONE
TRA LAUREE SPECIALISTICHE E LAUREE MAGISTRALI
Codici delle classi di concorso
Titoli di accesso alle classi di concorso
Titoli di accesso alle classi di concorso
( ulteriore forma)
Scelta sedi a cui indirizzare i modelli A1, A2 e
A2bis
Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al
personale docente ed educativo.
Decreto ministeriale 13
giugno 2007
08.06.2011
Agorà
Metodi e contenuti e personale ATA di ruolo e precario
Una iniziativa fratricida?
Priva di fondamento risulta la notizia apparsa su Orizzonte scuola circa una non meglio denominata “raccolta di firme”patrocinata – anche dall’Agorà e dall’Anaps – riguardante ATA non di ruolo contro ipotesi di carriera verso profili di maggiore livello di personale già di ruolo in profili inferiori(mobilità verticale), notizia riguardante altresì atteggiamenti poco fraterni fra Organizzazioni sindacali.
Agorà, come ormai tutti sanno, è da ben quattro anni impegnata in una vertenza riguardante la tutela legale del personale precario attraverso i giudici del lavoro di tutta Italia, a livello dei quali sono stati riconosciuti risarcimenti decisamente cospicui rispetto alle nomine di competenza degli USP, conferite ripetutamente in successione a docenti ed ATA della scuola statale, in assenza di previsioni normative nazionali tendenti alla “stabilizzazione” del personale precario.
Agorà e Anaps respingono e rispediscono all’estensore del documento inviato ad Orizzonte scuola la responsabilità della creazionedi un clima di conflitto fra lavoratori comunque facenti parte di una categoriache – faticosamente – e col ricatto delle “terziarizzazioni” dei servizi sta cercando di affrancarsi da antichi pregiudizi e da retribuzioni sicuramente non di livello europeo.
Il “corpo a corpo” non ha mai portato alcun tipo di beneficio.. e.. in tale ottica il responsabile dell’Agoràha portato in prima persona il proprio contributo per la crescita della categoria ATA tutta – per oltre due anni – nella contrattazione nazionale su designazione di un organismo federativo.
Agorà e Anaps non condividonole finalità dell’ennesima storia di una guerra senza vincitori, di comportamenti assimilabili alle “gesta” dei famosi “capponi” di manzoniana memoria.
07/06/2011
p. Agorà e Anaps
Manola Branchinelli
19.04.2011
CERTIFICAZIONE B2 E
ABILITAZIONE
Do you speak English?... ovvero..
"La conoscenza della Lingua
Inglese per la formazione dei docenti"
Corso di formazione e di aggiornamento professionale (
500 ore) con CERTIFICAZIONE B2 del CEFR (Common
European Framework of Reference for Languages)
OBIETTIVO:
Visto
il decreto recante
il “Regolamento sulla
formazione iniziale dei docenti” della
scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo
e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre
2007, n.244” ed a seguito della recente comunicazione del
Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca del 10/09/2010 che
prevede la necessità della Certificazione
B2 in lingua inglese per il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento
I.P.S.E.F. & BRITISH
INSTITUTES mettono a disposizione di tutto il corpo docente della scuola
statale e non statale strumenti innovativi per la formazione e l'aggiornamento
Il regolamento sui TFA (Tirocini Formativi Avanzati) prevede infatti l’acquisizione di
competenze trasversali : seconda lingua inglese e nuove tecnologie per
gli insegnanti di ciascun ordine di scuola.
Il Corso on-line
è erogato tramite
Il
Corso si conclude con un esame finale presso una delle
Sedi autorizzate. Per Terni, Perugia e Viterbo, la sede d’esame è Terni.
Per Terni:
Agorà è come sempre a disposizione per tutte le
comunicazioni inerenti
le modalità ed i tempi di adesione.
06.04.2011
Unmilioneduecentododicimila
cinquecentoventisei,20 EURO
(1.212.526,20 EURO) +
interessi legali e spese processuali
l’onere da sostenere da parte del MIUR per i
risarcimenti milionari (in media circa 20.000,00 euro cadauno, con un massimo
di 45.000,00 euro) a favore del personale precario iscritto all’Agorà
scuola a seguito delle sentenze emanate dai vari Giudici di primo grado.
Agorà,
attraverso l’ufficio legale e gli avv.ti Cristiana
Zanella ed Antonio De Angelis, ha infatti ritenuto di predisporre non un ricorso “omnibus”, ma un ricorso
che specificamente avesse come presupposto primario l’immissione in ruolo a
seguito di illegittima reiterazione dei contratti ed in subordine il
risarcimento dei danni in misura corrispondente agli anni di precariato.
Agorà scuola
ha fatto da apripista all’intero movimento.
Tutta
l’attività legale portata avanti da Agorà
scuola negli ultimi quattro anni ha determinato infatti
un effetto dirompente …
Altre
Organizzazioni sindacali
e professionali che hanno ritenuto di
intraprendere analogo percorso, hanno iniziato anch’esse ad ottenere risultati positivi sulla scia delle sentenze
già emesse a favore di Agorà.
Sono in via di definizione - nelle varie province - un
numero di ricorsi per gli iscritti Agorà che porterà verosimilmente ad una
previsione di esborso da parte del MIUR
tripla rispetto a quella già oggetto
di sentenza dei giudici di primo grado, così come sopra descritto, in
considerazione della positiva evoluzione della giurisprudenza di merito.
Riteniamo
che non vi siano alternative per l’Amministrazione, diverse dalla
assunzione di tale personale anche perché ogni contratto successivo,
stipulato in difformità dalla previsione normativa potrebbe a sua volta essere
singolarmente impugnato, nonostante le restrizioni di cui alla legge 183/2010.
06.04.2011
Pettini e code…
Tra contraddizioni normative e la ferma volontà dell’Amministrazione di non procedere alla sistemazione della problematica relativa al personale precario, si è instaurata una conflittualità ormai stabile fra chi anela all’inserimento “a pettine” e chi – invece - - in base a quanto sancito dalla legge finanziaria del 2007, ovvero la legge 296/2006, art. 1 comma 605 lettera c) sostiene la “non integrabilità” delle graduatorie permanenti, divenute “ad esaurimento”…
Da più parti è sorta altresì una terza opzione: rendere la graduatorie ad esaurimento graduatorie nazionali dalle quali attingere per le nomine in ruolo secondo le disponibilità annuali, intese in senso cumulativo sull’intero territorio.
Qualora tali graduatorie fossero prese in considerazione provincia per provincia, è certo che dalla applicazione del famigerato “pettine” scaturirebbe una contraddizione fra quanto disposto dalla finanziaria 2007 e l’inserimento ex novo di aspiranti che determinerebbero un assetto delle graduatorie provinciali difforme da quello post legge 296.
Qualora invece, si dovesse considerare come un unico “corpus” la totalità delle graduatorie provinciali ad esaurimento, qualsiasi spostamento degli aspiranti non determinerebbe alcun tipo di alterazione alle graduatorie stesse, trattandosi di aspiranti – tutti - già presenti in tali graduatorie.
A prescindere da interpretazioni che potrebbero risultare in tutto o in parte inesatte, vi è da rilevare – nei fatti – che la sentenza della Corte costituzionale n. 41/2011, , ha sancito l’incostituzionalità dell’inserimento in coda in graduatorie compilate sulla base della valutazione dei titoli posseduti, nonché la mancanza di motivazioni giuridiche alla base della distinzione fra due bienni 2009/2011 e 2011/2012 ai fini dell’inserimento in coda o a pettine, in più province o in una sola., abrogando così l’intero art. 1 comma 4 ter..
Si è determinato in tal modo anche l’azzeramento del “pettine”….
02.02.2011
Comunicato del 02.02.2011
Firmato un protocollo d'intesa tra l’associazione sindacale autonoma Federazione Scuola.Base (costituita da SAB, Agorà scuola, Sindacato Scuola Athena e ANAPS) e l’associazione professionale e sindacale ANIEF.
18.11.2010 - Aggiornamento 22.12.2010
Agorà scuola
per il personale precario….
Scadenza 23 Gennaio 2010 - Ancora pochi, pochissimi giorni…
A fronte dell’abbondante
contenzioso in atto è stato tradotto in legge in data 19 ottobre un disegno di legge (1441-quater F) finalizzato a
scoraggiare il personale docente ed ATA della scuola rispetto alla possibilità di
ricorrere al Magistrato del Lavoro, attraverso un sistema di procedure e
scadenze a breve termine, dalla inosservanza delle quali scaturirebbe la negazione
di ogni diritto, ivi compresa
l’impossibilità di rivendicare risarcimento per tutti gli anni pregressi di
precariato illegittimo.
Il legge
in questione è la numero 183/2010
che si prefigge – attraverso la
fissazione di termini raccorciati e cogenti – di limitare per i futuri
ricorrenti ogni ipotesi di “stabilizzazione” e/o applicazione della normativa
europea in materia di contratti.
Sono salve le posizioni
dei :
a)
“vecchi” ricorrenti le cui posizioni
sono già “sub iudice” o già oggetto di tentativo di conciliazione inviato
b)
“vecchi” ricorrenti per i quali siano state emesse sentenze
di risarcimento
c)
“nuovi” ricorrenti che avranno cura di tutelare la propria
posizione in ordine al
ricorso “reiterazioni” entro i 60 giorni prescritti dalla entrata in
vigore della Legge stessa
E’ il caso di precisare che il diritto inconfutabile
all’accesso al ruolo e al risarcimento sussiste per:
1)
il personale docente abilitato incluso nelle
graduatorie permanenti provinciali
2)
il personale ATA incluso nelle graduatorie
permanenti provinciali
La “reiterazione”
e conseguente possibilità di impugnazione
si realizza al ripetersi di più contratti di durata annuale( 31 agosto) o sino
al termine delle attività didattiche(30 giugno).
Particolare attenzione dovrà essere prestata
da coloro che non sono in servizio nell’anno in
corso in quanto l’eventuale infruttuoso trascorrere dei fatidici 60 giorni
dalla entrata in vigore della legge (24 novembre), comporterebbe
l’impossibilità di vedersi riconoscere qualsiasi tipo di “ristoro” per il “pregresso”,
rinviando a tempi successivi coincidenti con lo scadere dell’eventuale nuovo
contratto la possibilità di rivendicare posizioni giuridiche relative – in ogni
caso – al solo ultimo contratto sottoscritto.
Ovviamente le posizioni più solide da un punto di vista
giuridico sono quelle che attengono a tre
o più incarichi ; il ricorso
è tuttavia proponibile anche per quelle situazioni in cui si abbia una sola reiterazione
(secondo incarico).
In parole povere, l’unica speranza di mantenere il posto di
lavoro
è
nell’intervento del Giudice, se adito in tempi brevissimi, prima della
scadenza fissata dall’art.
32 della legge di conversione che è stata pubblicata sulla G.U. del 9
novembre.
Agorà ha pertanto predisposto un’ulteriore fase dei ricorsi sulla base delle nuove
disposizioni di legge.
Indicazioni operative
Considerata la ristrettezza dei tempi, risulta opportuno fissare alcuni paletti:
a)
la convenzione per i
ricorsi è riservata al personale già iscritto o che si iscrive ad Agorà
b)
le condizioni ed i
costi legali sono specificamente indicati – a monte della proposizione del
ricorso - nell’accordo che ciascuno avrà modo di valutare e sottoscrivere;
c)
non si tratta di un ricorso collettivo, ma di
ricorso del singolo che va a tutelare la propria specifica posizione giuridica,
ovviamente differente dalle altre.
d)
Per ogni possibile informazione è
necessario compilare la scheda sotto indicata da restituire per mail
all’indirizzo:
Cognome
Nome
Codice fiscale
Indirizzo
Città
Mail
Numero di telefono
Titolo di studio
Abilitazioni (se
docenti)
Breve descrizione dei
servizi prestati
e)
i ricorrenti riceveranno in tempo reale tutta la documentazione relativa ai
vari adempimenti
Per tutte le informazioni e le adesioni ai ricorsi:
Numeri dedicati ai ricorsi
0744 279785
389 0940619
dal lunedì al venerdì
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18
04.11.2010
Abilitazione? Si gratis il ricorso con l'Agorà
Gratis
le spese legali per i docenti non abilitati iscritti all’Agorà o che risulteranno
iscritti alla data di emanazione del bando che è imminente
…per
il ritiro del TFA ...nella forma prevista dallo schema
di decreto
…per
permettere un accesso alle procedure corrispondente alla effettiva domanda
di formazione / partecipazione
(escludendo l’ipotesi del numero chiuso)
…
per ottenere l’abilitazione tramite procedura riservata se in possesso dei
canonici 360
giorni di servizio
…per
il recupero delle situazioni di quanti - in possesso di provata professionalità e titoli di studio
tuttora
validi – compresi i
diplomati dell’Istituto Magistrale sino al 2002 – non troveranno
collocazione nelle
procedure previste dallo schema di decreto per i (TFA) Tirocini Formativi Avanzati .
E’
appena il caso di ricordare – infatti - che gli accessi consentiti dovranno
tener conto di variabili come:
In
breve..:
i
docenti non abilitati di terza fascia
d’Istituto,
regolarmente reclutati tramite procedura selettiva per titoli, e destinatari di
nomine di competenza dei Dirigenti Scolastici, sulla base del punteggio a
ciascuno spettante, dopo anni ed anni di servizio, potranno trovarsi
nell’impossibilità di utilizzare il proprio titolo di studio nell’ipotesi – ad
esempio – in cui, non risultino ammessi ai TFA.
I
test d’accesso ai TFA non consentono – almeno secondo quanto si può evincere
dallo schema di
decreto attualmente in discussione – di acquisire lo “status” di “idoneo”, normalmente
utile per mantenere il valore del titolo
di studio per successivi concorsi.
Le
conseguenze:
nel tempo e con le varie confluenze
di classi di concorso in altre, i docenti non ancora in possesso di
abilitazione, seppure in possesso di consolidata esperienza professionale, rischiano di rimanere fuori da ogni
possibilità non tanto di assunzione ( che è normativamente prevista per il solo personale in possesso di abilitazione),
ma della possibilità – appunto – di formazione a fini abilitativi.
A proposito di interventi
in favore del personale precario è
appena il caso di ricordare che
l’attività
legale in materia di “illegittimità di
contratti conferiti in successione, senza immissione in ruolo” portata avanti
da Agorà scuola negli ultimi quattro anni - fra
l’indifferenza di altre organizzazioni - sta determinando un effetto
dirompente, causa dopo causa, giudizio dopo giudizio, dispositivo dopo
dispositivo che hanno determinato in prima battuta risarcimenti sino a 45 mila euro pro capite e tali
da scoraggiare l’utilizzo illegittimo dello stesso lavoratore docente o Ata in
servizio per anni ed anni scolastici interi presso la Pubblica Amministrazione,
“scaricato” poi dai tagli di una economia sofferente e da un ancor più
sofferente potere politico.
In
aderenza ai principi ispiratori di tale attività e come necessaria integrazione
dell’azione di tutela del personale precario tutto, Agorà scuola promuove a titolo di assoluta gratuità
per i docenti non abilitati iscritti
o che risulteranno iscritti alla data di emanazione del bando (che
è ormai imminente ) un ricorso finalizzato ad allargare il ventaglio dei beneficiari della formazione
a fini abilitativi .
Per
ogni possibile informazione è necessario compilare la scheda sotto indicata da
restituire per
mail all’indirizzo:
Cognome
Nome
Codice
fiscale
Indirizzo
Città
Mail
Numero
di telefono
Titolo
di studio
Breve
descrizione dei servizi prestati
06.10.2010
“Gutta cavat lapidem..”
( a proposito della sentenza del Tribunale di Siena del 27 settembre2010)
..aveva proprio ragione l’Agorà …. finalmente un Magistrato si è assunto l’onere della trasformazione di un incarico a tempo determinato in incarico a tempo indeterminato, coniugando la normativa in vigore tra “pubblico”e “privato” nell’ambito del Pubblico Impiego “privatizzato”.
Tutta l’attività legale portata avanti da Agorà Scuola negli ultimi quattro anni - fra l’indifferenza di altre organizzazioni - sta determinando un effetto dirompente, causa dopo causa, giudizio dopo giudizio, dispositivo dopo dispositivo che hanno determinato in prima battuta risarcimenti consistenti (sino a 45 mila euro pro capite)e tali da scoraggiare l’utilizzo illegittimo dello stesso lavoratore docente o Ata in servizio per anni ed anni scolastici interi presso la Pubblica Amministrazione, “scaricato” poi dai tagli di una economia sofferente e da un ancor più sofferente potere politico.
Esistono le condizioni per una soluzione definitiva del problema precariato.
La nuova disciplina del contratto a termine di cui al D.Lgs. n. 368/2001 in attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato sancisce infatti la funzione sociale del contratto di lavoro a tempo indeterminato e il divieto di utilizzo del contratto a termine quale strumento per la “precarizzazione” del mercato del lavoro.
Non esiste invece la volontà politica di far funzionare il sistema scuola e viene attuato un “palleggiamento” costante fra modalità/aspettative afferenti a contratti di tipo privato e contratti di tipo pubblico, mentre è ancora in agguato il disegno di legge 1167/ b (ammazza precari)
Prive di applicazione rimangono infatti , se non a seguito di ricorso le direttive di derivazione comunitaria – a differenza peraltro di quanto puntualmente realizzato in materia di pensionamento di vecchiaia delle donne che – con un semplice comma della legge 122/2010 - hanno perso in un attimo quanto faticosamente ottenuto nel lontano 1995 in base all’art. 2 comma 21 della legge 335.
Concordiamo pienamente con le OO.SS. che sostengono che “il problema precariato “ vada “risolto a livello politico” , ma in assenza di tale livello, l’unica certezza – seppure da alcuni vituperata – è la sentenza del Magistrato…..
Per cancellare gli effetti nefasti della perdita di chance lavorative legate alla incompatibilità del servizio scolastico con altri servizi comunque denominati per anni ed anni,
contro la precarizzazione istituzionale del sistema scuola
per l’ottenimento di un posto di lavoro, così come spettante a personale Docente ed ATA che ha sostenuto un concorso variamente denominato ed articolato prestando servizio in base a due o più contratti in successione
si invitano i colleghi
ad una adesione di massa ai ricorsi proposti dall’Agorà ( non è più prevista infatti l’estensione “erga omnes” del giudicato..) che dimostri -in concreto- come pervenire alla tutela del “diritto soggettivo” del singolo al mantenimento del posto di lavoro, diritto certamente non realizzabile attraverso le forme attualmente previste di tutela del personale precario, sicuramente non in linea con le promesse elettorali via via succedutesi a partire dalla Finanziaria del 2007 in quanto:
“Il contratto a termine non può essere un comune strumento di assunzione”
Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”
17.09.2010
“Il
contratto di lavoro subordinato è stipulato
di regola a tempo indeterminato”
“Il contratto a termine
non può essere un comune strumento di assunzione”
In tal senso la legge
24 dicembre 2007, n. 247 art. 1, comma 39, che è intervenuta sulla “vexata quaestio” con
l’apposizione del comma 0 all’art. 1 del d.lgs. 368/2001 e Cassazione Sezione Lavoro n. 6328 del 16 marzo 2010.
La nuova disciplina del contratto a
termine di cui al D.Lgs.
n. 368/2001 in attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato sancisce la funzione sociale del
contratto di lavoro a tempo
indeterminato e il divieto di
utilizzo del contratto a termine quale strumento
per la “precarizzazione” del mercato del lavoro.
La normativa prevede
infatti la formulazione in forma scritta del contratto di lavoro e le motivazioni
giustificatrici dell'apposizione del termine .
Il decreto legislativo caratterizzato
dal principio (di derivazione
comunitaria) di “conformità alla norma” del contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha posto l’accento sui
rischi del possibile abuso relativo all'adozione di una modalità che del lavoro
precario fa un uso indiscriminato..
Secondo la suprema Corte , infatti, "….
nel sistema generale dei profili sanzionatori nel
rapporto di lavoro subordinato….., all'illegittimità del termine e alla nullità
della clausola di apposizione dello stesso consegue l'invalidità parziale
relativa alla sola clausola e l'istaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato…..".
Un nuovo anno scolastico è iniziato.. ed è ripresa frenetica l’attività dell’Ufficio legale di
Agorà per arginare i danni dei nuovi indiscriminati tagli sulla scuola…
3
le sono sentenze degli ultimi giorni,
tutte favorevoli
ai ricorrenti,
iscritti all’Agorà……………
………in materia di illegittimità delle
reiterazioni degli incarichi sulla base delle graduatorie permanenti USP di
DOCENTI ed ATA, senza assunzione in ruolo
Non
abbiamo dubbi sul fatto che il percorso evolutivo, messo in campo da Agorà, attraverso le
proprie specifiche competenze tecnico/giuridiche porterà in tempi ravvicinati
al conseguimento dell’obiettivo principale del “petitum”, ovvero la certezza
del posto fisso, attraverso un effetto dissuasivo sul permanere della
illegittimità di comportamento, legato alle sanzioni ripetutamente irrogate a
carico della Amm.ne
Non a
caso, infatti, Agorà –
attraverso la proposizione di un ricorso normativamente ineccepibile frutto del
confronto tra i propri tecnici ed i
legali prescelti - ha potuto ottenere per i propri ricorrenti – senza alcuna
eccezione - un “quantum” che – con effetto alone – potrà recare analoghi
benefici ad ulteriori ricorrenti …
In
attesa che un magistrato si assuma l’onere della trasformazione degli incarichi
a tempo determinato in incarichi a tempo indeterminato, coniugando la normativa
in vigore tra “pubblico”e “privato” nell’ambito del Pubblico Impiego
“privatizzato”, l’Agorà
continua la sua opera in favore dei precari ….
con ricorsi singoli, a tutela di ciascun ricorrente ..
DOCENTE
e ATA
…………
“gutta cavat lapidem..”
17.09.2010
precedenza
assoluta nell’assegnazione delle supplenze temporanee nelle scuole.
Con Nota MIUR Prot.
n. 7392 del 3 agosto 2010 , in applicazione della legge 167/2009, il MIUR ha fissato i criteri anche per il 2010/2011 per l’accesso alle graduatorie
prioritarie del personale docente, educativo ed
ata in possesso di nomina annuale o fino al termine delle attività
didattiche o di 180 giorni di servizio nell’a.s. 2008/2009.
Il servizio di
cui sopra deve essere stato prestato in un’unica istituzione scolastica anche tramite
proroghe o conferme contrattuali.
Il
MIUR insiste sulla negazione all’accesso di coloro che hanno
prestato il servizio richiesto in più istituzioni scolastiche, nonostante le varie pronunzie a livello di
magistratura del lavoro ed i ricorsi pendenti al TAR del Lazio.
La
precedenza assoluta opera per tutti gli insegnamenti o i profili professionali per i quali
l’aspirante ha titolo in base all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e/o permanenti.
Il personale docente,educativo ed ATA di cui sopra è graduato negli elenchi sopra citati, in base al punteggio attribuito nelle graduatorie permanenti o negli elenchi provinciali..
Il personale docente ed educativo già incluso nel precedente “salva precari”, ha diritto alla valutazione– per gli aa.ss. 2009/2010 e 2010/2011 - dell’intero anno ai fini dell’attribuzione del punteggio in sede di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per la medesima classe di concorso o posto di insegnamento per la quale ha prestato servizio nell’a.s. 2008-2009 (art.1, comma 6, del D.M. 68/2010).
Il personale A.T.A già incluso nel precedente “salva precari” ha diritto all’attribuzione – per gli aa.ss. 2009/2010 e 2010/2011 - dello stesso punteggio spettante per l’ anno scolastico 2008/2009 da utilizzarsi in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti o per l’inserimento in esse.
Si può ritenere – quindi - che il personale A.T.A. che nell’anno scolastico 2008/2009 abbia stipulato un contratto sino al 31 agosto, abbia diritto al corrispondente punteggio anche se – negli anni scolastici successivi - abbia stipulato un contratto sino al termine delle attività didattiche.
Il personale docente e ATA , regolarmente in servizio nell’a.s. in corso con contratto di supplenza per classe di concorso, posto o profilo diverso rispetto a quello dell’anno precedente per carenza di posti disponibili potrà scegliere a quale tra questi attribuire il punteggio.
Requisiti dei beneficiari
· Personale docente ed educativo abilitato , inserito a pieno titolo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento;
· personale A.T.A, inserito a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti ( prima fascia ) nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento ( seconda fascia).
Il personale di cui sopra deve, inoltre:
·
aver stipulato
nell’a.s. 2008/2009 un contratto a tempo determinato di durata annuale o sino
al termine delle attività didattiche sulla base delle graduatorie provinciali o
delle graduatorie d’istituto (anche prorogato) in una sola scuola,
attraverso le graduatorie di circolo o di istituto, di almeno 180 giorni per le
classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie su
citate;
·
essersi trovato nella
condizione di non aver potuto stipulare per l’anno
scolastico in corso la stessa tipologia di contratto per carenza di
disponibilità di cattedre o posti interi.
Presentazione della domanda
La domanda va presentata entro il termine perentorio del 30 settembre 2010 all’istituzione scolastica in cui detto personale, nell’anno scolastico 2008/2009, ha prestato servizio con contratto per supplenza temporanea per almeno 180 giorni.
Qualora il personale docente abbia stipulato, nell’anno scolastico 2010/2011, contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, deve necessariamente scegliere la provincia in cui ha stipulato il relativo contratto, ai fini del completamento d’orario.
Obbligo di accettazione di contratti di supplenza
Il personale beneficiario delle disposizioni di cui al D.M 82/09 , DM 100/09, DM 68/10 e DM 80/10 è, nella generalità dei casi, percettore dell’indennità di disoccupazione ordinaria che, come è noto, corrisponde:
Al fine – pertanto - di non pregiudicare la situazione economica degli interessati, è consentito rifiutare la stipula di contratti di supplenza che diano diritto a un trattamento stipendiale inferiore all’indennità di disoccupazione al momento spettante.
Nel caso l’indennità di disoccupazione sia fissata al 60% della retribuzione
percepita per orario intero nell’anno scolastico precedente, si possono
rifiutare:
* nella scuola secondaria di I e II grado sino a 10 ore,
* nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, fino a 14 ore
* per il personale ATA, fino a 21 ore.
A tutti coloro che partecipano ai progetti regionali e che sono percettori dell’indennità di disoccupazione, sarà corrisposta l’indennità di partecipazione a valere sui fondi regionali se superiore al 60% dell’impegno orario dell’anno precedente.
Ai soggetti che non hanno titolo a percepire l’indennità di disoccupazione, verrà corrisposto solamente il compenso stabilito per il progetto.
Per l’attribuzione delle attività progettuali, di cui all’art. 1, comma 3, del D.L. 134/09, convertito dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, si può fare ricorso sia alla stipula di contratti e tempo determinato, sia, se previsto dalle Convenzioni, alla stipula di contratti di prestazione d’opera.
La rinuncia, senza giustificato motivo, all’offerta di partecipazione al progetto regionale comporta la decadenza dal diritto a percepire l’indennità di disoccupazione qualora spettante.
Lo svolgimento delle attività progettuali previste dagli accordi sottoscritti dall’Amministrazione scolastica con le Regioni dà diritto alla valutazione dell’intero anno di servizio per il personale docente ( o dello stesso punteggio conseguito nell’a.s. 2008/2009, per quanto riguarda il personale ATA), per coloro che hanno i requisiti per l’inserimento negli elenchi prioritari .
Gli elenchi “prioritari”,già predisposti per l’a.s. precedente cessano di produrre effetti sino alla data della diffusione di quelli relativi ai DDMM 68/10 e 80/10.
Fino a tale data hanno piena efficacia, le graduatorie di circolo e di istituto e, pertanto, conservano validità tutti i contratti di supplenza già stipulati che seguono le regole generali in materia di proroghe e conferme stabilite dal Regolamento sul conferimento delle supplenze a tutela della continuità didattica.
(Per chi il servizio lo ha maturato nel 2008/2009 sono da prendere in considerazione il D.M. 68/2010 e la Nota MIUR Prot. n. 7392 del 3 agosto 2010 con relativi modelli.)
(Per chi il requisito del servizio lo ha maturato nel
2009/2010 sono
da prendere in considerazione il D.M. 80/2010
e la Nota MIUR AOODGPER 8378 DEL 15 settembre 2010 con relativi modelli.)
14.09.2010
Diritto di accesso alla pensione
anno
2011
A fine anno è prevista l’emanazione dell’apposito decreto ministeriale per le
istanze di accesso
alla pensione dell’anno 2011.
Nei giorni scorsi
alcuni autorevoli organi
di stampa avevano pubblicato la notizia secondo la quale – di fatto – il
personale femminile non avrebbe potuto accedere al pensionamento per limiti
d’età “a domanda” se non in possesso di 62 anni di età al 2011.
La notizia però risulta inesatta….
Il problema ha avuto
origine da una interpretazione inesatta di una nota del 03/ agosto 2010 , n. 10560 con cui l’Inpdap ha inteso disciplinare le “uscite” per
l’anno 2011.. Tale nota è rivolta al personale del Pubblico impiego, con esclusione del personale della Scuola. In
essa infatti sono previste tipologie di uscita, legate
alle varie “finestre” , mentre per il
settore scuola è prevista – normativamente - una sola finestra.
Il personale
femminile potrà ottenere – anche per il 2011 - il pensionamento per limiti
d’età a 61 anni , anche se maturati entro il 31 dicembre 2011.
Per maggiore
chiarezza precisiamo che il diritto sussiste per le donne nate entro il 31
dicembre 1950.
La legge 122/2010, (già Decreto Legge 78/2010), frutto di una instancabile attività
legislativa concentrata nel periodo estivo ha provveduto a disciplinare limiti
sempre più cogenti per l’accesso alla pensione nel pubblico impiego, fissando
il requisito di 65 anni di età per le
donne a partire dal 2012 .
Ha sancito altresì la fine di ogni speranza per il personale di “trasferire la posizione assicurativa all’INPS” per aggirare i limiti di età per il pensionamento che negli ultimi anni hanno fortemente penalizzato il pianeta donna del P.I.
E’ stato infatti possibile sinora utilizzare tale opportunità – a costo zero – per ottenere l’accesso alla pensione di vecchiaia come per le donne del settore privato, ovvero a 60 anni, anche se per ottenere una pensione di misura inferiore a quella di corrispondente anzianità contributiva del P.I.
D’ora in poi, a decorrere da 01/07/2010, tale possibilità:
- potrà sussistere a fronte di un onere economico, qualora esista una posizione assicurativa presso l’INPS
- non potrà aver corso in caso contrario
Ma vediamo un rapido “excursus” normativo……
Pensioni personale femminile
Una conquista dell’anno 1995.. era stata già “cancellata”
dall’art. 22- ter del testo
del DPEF 2009 –Legge 102/2009.
La motivazione?... Una scelta di “pari
opportunità” rispetto all’altro sesso…!!!!
Eppure…non si è mai rinvenuta traccia di norme che prevedano
l’obbligo di
un accesso al pensionamento a 60 anni per il personale femminile.
L’art. 2, comma 21 della legge 335/1995 aveva – infatti - previsto la possibilità a domanda e non l’obbligo di accedere alla pensione per limiti d’età a 60 anni per le donne che non maturassero i requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità (età + anni di servizio).
Una lettura strumentale della sentenza
della Corte di Giustizia europea del 13 novembre 2008, ha determinato già da tempo l’elevazione del limite di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia per
le donne.
La legge 122/2010 ha ulteriormente ridotto i tempi per l’introduzione del requisito dei 65 anni, precedentemente previsto per il 2018, ora fissato al 2012.
In
sintesi:
a) |
pensione di vecchiaia 2011 |
per gli uomini a 65 anni di età |
|
|
per le donne a 61 anni di età |
anche se non in possesso dei 35
anni di servizio
b) |
pensione di anzianità 2011 |
uomini e donne |
|
anni 60 età + 36
servizio (interessa i nati sino al 31/12/1951) |
|
|
anni 61 età + 35 servizio
(interessa i nati sino al 31/12/1950) |
*************
In tal senso l’INPDAP - Direzione centrale pensioni, Ufficio I – con propria Nota divulgativa Prot. n. 220 dell’8 gennaio 2008 aveva fornito i chiarimenti necessari a dirimere gli eventuali dubbi del personale riassumendo le norme della legge 247/2007 Tabella B :
2011 |
60 anni compiuti entro il 31 dicembre * di età anagrafica e 36 di servizio |
|
(o 61 anni compiuti entro il 31 dicembre *di età anagrafica e 35 di servizio) |
|
|
2012 |
come sopra |
N.B.: *beneficio personale scuola comma 3 art. 1
* * *
2013 |
61 anni compiuti entro il 31 dicembre * di età anagrafica e 36 di servizio |
|
(o 62 anni compiuti entro il 31 dicembre *di età anagrafica e 35 di servizio) |
|
|
2014 |
come sopra |
N.B.: *beneficio personale scuola comma 3 art. 1
* * *
Nell’anno 2011 e 2012 sarà in vigore infatti quota 96, nel 2013 e 2014 quota 97.
N.B. : le quote devono essere conseguite senza arrotondamenti..
ovvero..
Sulla
base di quanto disposto nella nota MIUR prot. AOODGPER 19313 del 21
dicembre 2009 si può prevedere per il 2011 che la quota 96 possa essere raggiunta sommando età e
servizio come nell’esempio sotto indicato:
età anni 60 mesi 10
giorni 15,
servizio anni 35 mesi 1 giorni 15
****************
40 anni di servizio o di
contributi ?
Molte e
controverse le prescrizioni normative che – negli anni – hanno interessato il
concetto di “compiuto quarantennio”:
-
l’art. 509 del D.
L.vo 297/1994 , in base al quale
l’interessato può a domanda essere
collocato a riposo con una anzianità contributiva pari a 40 anni , pur non
avendo raggiunto il limite di età
-
l’art. 72 comma 11 del D.L.112/2008,
convertito in legge 133/2008 in base al quale si concede ampia
discrezionalità alla Amministrazione , rispetto al collocamento a riposo d’ufficio del dipendente
-
l’art. 6 comma 3 della legge n.
15/2009 , in base al quale – ai fini
del collocamento a riposo d’ufficio era
prevista la valutazione del solo servizio effettivo e non dei riscatti ( es:
laurea..) , mentre ai fini del collocamento a riposo a domanda dell’interessato, era possibile considerare ogni periodo
utile.
-
l’art.17 comma 35 della legge 102/2009
, in base al quale si torna a considerare
l’anzianità contributiva comprendente eventuali riscatti e non il solo servizio effettivo, demandando alla Amministrazione il
diritto di risolvere unilateralmente il
rapporto con il lavoratore sino a tutto il 31 agosto 2011.
-
E’ bene
precisare che eventuali rinunzie ai riscatti non saranno prese in
considerazione dopo l’emissione della specifica delibera da parte dell’INPDAP né
– tanto meno – dopo il pagamento della cifra richiesta, come del resto disposto
dall’art. 2 comma 4 del DPR 351/1998.
In breve: d’ora in poi
l’Amministrazione potrà unilateralmente decidere per la risoluzione del
rapporto di lavoro con 40 anni di contributi comunque
considerati.
06.08.2010
Congedi biennali retribuiti per assistenza all’handicap
Forse non tutti sanno
che anche i figli possono assistere con congedo biennale retribuito il genitore portatore di handicap in
situazione di gravità.
La nota ministeriale 16 giugno 2009 prot. 8270 fornisce
chiarimenti in tal senso…
Ma vediamo l’”excursus”
normativo………
La legge 104/1992
ha dettato norme in materia di assistenza e di tutela dell’handicap.
Il
Decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , art. 42, comma 5, in applicazione dell’art. 15, legge 8 marzo 2000,
n. 53, aveva previsto il diritto
a fruire del congedo da parte della “…lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre, o , dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto
con handicap in situazione di gravità….”.
La
Corte
Costituzionale con sentenza dell’8 giugno 2005, n. 233, ha stabilito
che tale diritto spetta ai fratelli e
sorelle conviventi
anche
nell’ipotesi in cui i genitori non siano in grado di assistere il soggetto con
handicap in situazione di gravità.
La
Corte Costituzionale con sentenza del 18 aprile 2007 n. 158 ha esteso al coniuge convivente
con il disabile il diritto ad usufruire di tale congedo retribuito.
Con successiva sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009, la
Corte Costituzionale ha allargato la platea dei possibili beneficiari del congedo biennale
retribuito includendo
anche figli conviventi che assistano il genitore con
handicap grave, in assenza di altri soggetti idonei a prendersene cura.
“Il diritto a
fruire di un congedo straordinario dal lavoro è esercitabile per un periodo
massimo di due anni in modo frazionato o continuativo, è interamente retribuito
e tale periodo può essere goduto una sola volta nell'arco dell'intera vita
lavorativa del familiare che assista il malato.”
“Va sottolineato
che il congedo incide sulla maturazione delle ferie e sul trattamento di fine
servizio mentre è utile ai fini del trattamento di quiescenza.”
A
proposito di convivenza giunge in soccorso dei figli che assistono i genitori
il Messaggio INPS 4 marzo 2010 n. 6512, nonché la
Circolare Ministero del Lavoro 18 febbraio 2010 , prot. 3884, secondo
cui “ la residenza nel medesimo, ma
in interni diversi non pregiudica l’effettività e la continuità dell’assistenza
al genitore disabile”.
Sussiste la condizione di “assistenza”.se
il lavoratore richiedente il beneficio della legge 104 per l’assistenza al genitore disabile abita
in Via Verdi, numero 5, al primo piano e il genitore al terzo,
Non sussiste laddove genitore e figlio
abitini entrambi in Via Verdi, ma l’uno al numero 5 e l’altro al numero 50
(altro stabile).
22.06.2010
Organici Ata
Prosegue ininterrotta la politica dei tagli… Anche quest’anno gli organici del personale ATA saranno ridotti di 15167 posti relativamente ai vari profili.
L’operazione era stata avviata già con
Ass. Amministrativi |
- 3040 posti |
= |
20 % |
dei tagli |
= |
5,66 % dell’organico 09/10 |
Ass. Tecnici |
- 1176 posti |
= |
7,75 % |
dei tagli |
= |
6,64 % dell’organico 09/10 |
Coll. Scolastici |
- 10887 posti |
= |
71,78 % |
dei tagli |
= |
7,09 % dell’organico 09/10 |
--------------------------------------------------------------
In Umbria i tagli tra i vari profili sono previsti in :
- 38 posti Assistenti Amministrativi
- 21 “ Assistenti Tecnici
- 167 “ Collaboratori Scolastici
da suddividersi fra le due province .
Da specifica rilevazione
effettuata da Agorà sulla base dei dati
disponibili sui siti dei due UU.SS.PP. ( Provveditorati), nonché dall’accesso agli
atti, si è potuto evincere che già
dall’a.s. 2006/2007, “a monte” dei tagli previsti dalla Finanziaria 2007
l’organico degli Assistenti Tecnici di Perugia, risultava sovradimensionato
rispetto a quello di Terni.
“In itinere” e “a valle” dei tagli voluti dalle
varie finanziarie, si è potuto rilevare che l’organico degli AT
provincia di Perugia risulta sovradimensionato di 19 posti
rispetto a quelli spettanti secondo i parametri previsti ( complessità, numero di alunni,
numero di laboratori..).
L’analoga parallela elaborazione su
Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici Umbria,
non ha evidenziato alcunché di anomalo rispetto ai parametri.
In presenza pertanto della necessità di
tagliare per l’a.s. 2010/2011 altri 21 posti di Assistente Tecnico, si è
avanzata specifica richiesta all’USR Umbria di “restituzione” alla Provincia di Terni dei 19 posti mancanti,
tramite taglio sull’organico di Perugia di un corrispondente numero di posti.
Qualora tale richiesta non fosse accolta, l’esame dell’intera problematica
sarebbe demandato all’ambito amministrativo nonché
alla Procura per verificare eventuali ipotesi di “fumus” comunque connesse.
13.05.2010
08.03.2010
Agorà scuola per il personale precario….
60 giorni…
rimangono a chi vuole rivendicare il diritto al
ruolo e il risarcimento per mancata assunzione a seguito di incarichi conferiti
in successione per anni...
A fronte del contenzioso in atto è stato
infatti tradotto in legge
in data 3 marzo un disegno di legge
finalizzato alla ulteriore definitiva “precariarizzazione” del
personale attraverso un sistema di procedure e scadenze a breve termine, dalla
inosservanza delle quali scaturirebbe la negazione di ogni diritto, ivi compresa l’impossibilità di
rivendicare risarcimento per tutti gli anni pregressi di precariato
illegittimo.
Il disegno di legge in questione è il numero1167 - B che
abroga ogni precedente ipotesi di “stabilizzazione” e/o applicazione della normativa
europea in materia di contratti.
Sono salve le posizioni dei :
a)
“vecchi” ricorrenti le cui posizioni sono già “sub iudice”
b)
“vecchi” ricorrenti per i quali siano state emesse sentenze
di risarcimento
c)
“nuovi” ricorrenti che avranno cura di tutelare la propria
posizione in ordine al ricorso “reiterazioni” entro i 60 giorni prescritti
E’ il
caso di precisare che il diritto inconfutabile all’accesso al ruolo e al
risarcimento sussiste
per:
1)
il personale docente abilitato
incluso nelle graduatorie permanenti provinciali
2)
il personale ATA incluso nelle graduatorie permanenti
provinciali
La “reiterazione” e conseguente
possibilità di impugnazione si realizza al ripetersi
di più contratti di durata annuale( 31 agosto) o sino al termine delle attività
didattiche(30 giugno).
Ovviamente
le posizioni più solide da un punto di vista giuridico sono quelle che
attengono a tre o più incarichi ; il ricorso è tuttavia proponibile anche per quelle
situazioni in cui si abbia una sola reiterazione (secondo incarico) ivi
comprendendo eventualmente anche l’anno in corso.
In
parole povere, l’unica speranza di mantenere il posto di lavoro è nell’intervento del
Giudice, se adito in tempi brevissimi, prima della scadenza fissata
dall’art. 32 della legge di conversione che sarà pubblicata a giorni sulla G.U.
Agorà ha pertanto
predisposto un’ulteriore fase dei ricorsi sulla base
delle nuove disposizioni di legge.
Indicazioni
operative
Considerata la ristrettezza dei tempi, risulta
opportuno fissare alcuni paletti:
a) la convenzione per i
ricorsi è riservata al personale già
iscritto o che si iscrive ad Agorà
b) le condizioni ed i costi legali sono specificamente
indicati – a monte della proposizione del ricorso - nell’accordo che ciascuno
avrà modo di valutare e sottoscrivere; sinora, infatti, il solo “tentativo obbligatorio di
conciliazione” presso l’Ufficio del Lavoro non ha mai consentito una
composizione bonaria del contenzioso relativo alle “reiterazioni dei
contratti”ed è stato necessario adire per ciascun ricorrente il Giudice del
Lavoro
c)
non si tratta di un ricorso
collettivo, ma di ricorso del singolo che va a tutelare la propria specifica
posizione giuridica, ovviamente differente dalle altre.
d)
nelle mail è necessario indicare:
-
numero di telefono cellulare
-
numero di telefono fisso
-
indirizzo completo
-
nominativo per esteso
e)
i ricorrenti riceveranno in
tempo reale tutta la documentazione relativa ai vari adempimenti
Per tutte le informazioni e le adesioni ai ricorsi:
Numero dedicato ai ricorsi
389 0940619
dal martedì al venerdì
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18
08.03.2010
Agorà scuola
per il personale precario….
Otto ?
Ebbene si! Sono altre otto le sentenze ottenute da Agorà scuola – nei giorni scorsi - in favore dei diritti dei
lavoratori precari… contro una Amministrazione resistente e pervicace nel
difendere le proprie posizioni … Si vanno ad aggiungere alle numerose altre
precedenti in materia di reiterazione di contratti avvenuta - anno dopo anno – senza assunzione in ruolo.
08.03.2010
Trasferimenti e passaggi 2010/2011
Scadenza istanze
22 marzo
Sostanzialmente invariata la normativa concernente i trasferimenti ed i passaggi per il nuovo a.s.
Le novità di rilievo sono di seguito indicate:
- procedure “on line” per i docenti di scuola primaria e media inferiore
Tale personale deve ottenere:
a) casella di posta elettronica @istruzione.it
b) un “account”a proprio nome ,
c) fare il “riconoscimento fisico” presso la scuola di servizio
d) ottenere “codice temporaneo” e completare l’inserimento dei propri dati e del nuovo codice nella funzione “POLIS”
e) entrare nella funzione “trasferimenti” e/o “passaggi” e compilare gli schemi predisposti ( modelli domanda ed allegati ) sempre in modalità “on line”
La procedura non è facilmente gestibile e richiede – anche nel caso in cui non si interrompa il sistema – un tempo a disposizione di circa un’ora e mezza.
Il diritto all’attribuzione del beneficio per la 104/92, art 33 comma 5, per l’assistenza da parte del lavoratore a soggetto portatore di handicap, richiede l’inesistenza di altro soggetto in grado di provvedervi.
Nel caso di assistenza di un genitore da parte del figlio devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) nel caso di presenza di altri fratelli
1) inesistenza o impossibilità oggettiva da parte di altri figli di provvedere all’assistenza
2) inesistenza o impossibilità oggettiva da parte del coniuge del disabile a provvedervi
b) nel
caso del figlio unico o di figlio convivente col disabile
- inesistenza o impossibilità oggettiva da parte del coniuge del disabile a provvedere
all’assistenza
Il beneficio 104/92 va lentamente assottigliandosi ai fini della precedenza nei trasferimenti e/o della non inclusione nelle graduatorie d’Istituto per l’identificazione del soprannumerario .
Sino ad oggi non si è tenuto alcun conto della presenza del coniuge in quanto la legge fa menzione di parenti o affini entro il terzo grado ed il coniuge – codice civile alla mano – non è ne’ parente (chi è legato in linea di sangue), ne’ affine ( chi è parente del coniuge).
Si ritiene che tale ultima prescrizione porti all’inevitabile contenzioso sia da parte degli interessati all’assistenza ed alla precedenza, sia da parte dei contro interessati.
Ritenendo di fare cosa gradita pubblichiamo un
ns. lavoro dell’anno 2005 che conserva
tutta la sua “attualità” nel far luce
sui benefici ed i beneficiari della art. 33 comma 5 della legge
104/92, attraverso le disposizioni
di cui all’art.7 del CCNL
appena sottoscritto.
Rispetto alle “ragioni esclusivamente oggettive tali da non consentire l’effettiva e continuativa assistenza” sono stati eliminati dal testo normativo gli esempi utilizzati da precedenti CCNI per connotare l’impossibilità dell’assistenza da parte dei fratelli dell’interessato ( “sorelle/fratelli minori, sorelle/fratelli residenti all’estero, sorelle /fratelli portatori essi stessi di handicap.. o a distanze che non consentono l’effettiva e continuativa assistenza.”) in quanto non esaustivi di tutte le possibili situazioni di famiglia.
Il beneficio della precedenza legge 104 art. 33 - nell’ipotesi di un figlio sino a 18 anni – spetta anche qualora lo stato di gravità non sia dichiarato permanente
Allegati:
( N.B.: i docenti di scuola primaria e dell’infanzia possono esprimere i codici corrispondenti alla “sede di organico”, i docenti di scuola media e superiore tutti i codici ad eccezione di quelli definiti “non esprimibili dal personale docente” ; gli Ata possono invece esprimere i codici relativi alle scuole ed istituti che siano sede amministrativa di uno o più istituti con esclusione delle sedi associate; è comunque opportuno che ciascuno fruisca della specifica consulenza tecnica)
15.02.2010
Trasferimenti
Non
si conoscono alla data odierna le possibili scadenze per i trasferimenti ed i passaggi del personale di ruolo.
I
docenti di scuola primaria e media dovranno inoltrare domanda
“on line”.
E’
indispensabile pertanto che ciascuno :
a) apra una propria casella di posta
elettronica istituzionale
(@istruzione.it)
b) attivi il proprio “account” tramite
inserimento “a sistema”, onde poter successivamente presentare la propria
istanza , appunto, “on line”
Agorà
è come sempre a disposizione per ogni supporto tecnico e si augura che i
docenti interessati accedano fin da ora alle proprie sedi per attuare le varie procedure
12.02.2010
Nuovo
attentato ai diritti dei lavoratori precari
Si tratta dell’ennesimo disegno di legge
“ad hoc”. Il nuovo disegno di legge che porta il numero 1167- B ha compiuto il suo “iter” al Senato e, secondo i
promotori, dovrebbe poter esplicare ben presto i propri effetti.
Si tratta in sostanza di un tentativo di
reiterare l’ormai dimenticato decreto 112/2009 del 25/06/2008, dichiarato
incostituzionale con sentenza 214/2009, tendente ad arginare i poteri del
Giudice del lavoro, in evidente contrasto con il principio della "efficacia diretta verticale" della normativa europea su quella degli Stati membri.
Attraverso clausola compromissoria, se approvato, consentirà al datore di
lavoro – in sede di sottoscrizione del contratto a termine - di imporre al
lavoratore, un contratto “certificato” relativo a “una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria” e la conseguente rinuncia
alla tutela del Giudice del Lavoro.
“Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice” potrà
condannare “il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo
un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione
globale di fatto”
Poiché un gran numero di precari sta da
anni prestando la propria opera, perdendo sempre di più di vista la speranza di accedere al sospirato ruolo, urge adottare oggi ogni
LEGITTIMA TUTELA, attraverso il ricorso al Giudice del Lavoro.
11.02.2010
Graduatorie permanenti…
... “ad esaurimento”
degli aspiranti inclusi:
...una questione di “competenze”…
Un “casus belli” che
viene “palleggiato” fra opposte posizioni giuridiche e contrapposti interessi…
Tentiamo allora un breve “excursus”..
Prima posizione:
le controversie in materia di graduatorie permanenti spettano al giudice ordinario
A tale proposito, infatti, vi è da ritenere che la struttura stessa di tali graduatorie non corrisponda ad una fattispecie di tipo concorsuale, in quanto non esistono :
· bando di concorso
· previsione del numero di posti da occupare
· procedura di valutazione delle prove (non previste in una procedura per titoli)
· approvazione della graduatoria ed identificazione dei vincitori
A tutela pertanto di un “diritto soggettivo” in materia di lavoro, il rimedio è costituito dal Giudice ordinario .
Più volte
·
Cassazione n.
11563/2007
·
Cassazione n.
14290/2007
·
Cassazione
sez. unite n. 3399 del 13 febbraio 2008
· Cassazione civile, sez. unite n. 17466 del 28 luglio 2009
Stessa posizione :
·
TAR Emilia Romagna n. 1928/2009
· Tribunale di Lecce Sezione Lavoro Ordinanza 21 luglio 2009
Seconda posizione:
le controversie in materia di graduatorie permanenti spettano al giudice amministrativo
A tale proposito si è espresso ripetutamente il Consiglio di Stato, stabilendo che la stesura delle graduatorie permanenti , costituisce procedura valutativa e selettiva operata dall’Amministrazione - secondo criteri di equità e ed imparzialità rispetto ai titoli di accesso ed agli altri titoli - finalizzata all’assunzione sia per le nomine a tempo indeterminato ( ruolo), sia per le nomine a tempo determinato ( supplenze), rispetto alle quali si formano “interessi legittimi” garantiti dall’art. 63 comma 4 del D. lgs. 165/2001
In tal senso il Consiglio di Stato che in sintesi ribadisce
che :
"restano devolute alla giurisdizione
del Giudice Amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali, per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni" (cfr. in tal senso Cons. St., sez. VI, 23.11.2004, n.
7691, 22.6.2004, n. 4447 e 21.7.2003, n. 4207).
- Consiglio di Stato Sentenza n. 7617 del 4 dicembre 2009
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Dunque.. quali le conseguenze di tale
discrasia?
Fra le conseguenze dirette:
a)
il difforme operato
degli Uffici Scolastici Provinciali, dei quali :
-
alcuni non hanno
adempiuto alle Ordinanze del TAR del Lazio di inserimento dei ricorrenti “a
pettine” per gli aa.ss. 2009/2010 e 2010/2011
-
altri hanno adempiuto,
compilando elenchi aggiuntivi che identificano i ricorrenti da inserire a
pettine e li collocano in base al punteggio nella parte che richiama la
graduatoria di appartenenza, ma decretandone il solo inserimento “con riserva”
-
altri ancora hanno
annullato i decreti emessi sulla base delle disposizioni “interpretative” della
legge 167/2009.
b) l’ordinanza del TAR Lazio 230 / 2010 con la quale sono stati rimessi alla Corte
Costituzionale gli atti in materia di “pettini” e “code” per gli anni
scolastici 2009/2010 e 2010/2011 in
applicazione della legge 167/2009,
art. 1, comma 4-ter
Di quest’ultima il TAR ritiene
rilevante e non manifestamente infondata la questione legittimità
costituzionale, rispetto ad una un'interpretazione
autentica della lettera c) del comma 605 dell'art. 1 della legge
n. 296/2006.
Secondo
il TAR con la sentenza n. 10809/2008:
- “ la norma contenuta nella
Finanziaria 2007 - deve essere intesa come volontà del legislatore di non
alimentare il c.d. precariato scolastico, definendo
le graduatorie "ad esaurimento" proprio perché a
decorrere dal 2007 non sarebbe stato più consentito in genere l'inserimento di
nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già inseriti, per
i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo
indeterminato”
- “non sono ravvisabili
"conseguenze limitative per i soggetti interni al sistema delle
graduatorie provinciali per i quali non sono dunque ipotizzabili preclusioni di
mobilità, anche territoriale..” cosa che, secondo il
TAR, appunto,“troverebbe conferma nel dato testuale della stessa legge n.
296/2006, allorché nel comma 607 del medesimo art. 1,
è stato riconfermato l'aggiornamento biennale delle graduatorie di cui all'art.
401 del d.lgs.
n. 297/1994;”
Per
dovere di cronaca,
si riferisce anche circa
l’accoglimento:
a) da parte del Consiglio di Stato sez. VI
del 3/2/2010
b) da parte del Consiglio di Stato sez. VI sempre del 3/2/2010
degli appelli del MIUR in materia di contrasto al “pettine” relativi
a due ricorsi, sulla base del fatto che, in sede di ricorso contro le “code”,:
-
le
relative graduatorie non sono state impugnate
-
non
si è proceduto a notifica dei ricorsi ai contro interessati
La guerra dei precari, insomma, continua
mentre gli esperti si confrontano sul significato dei commi e delle norme...
08.02.2010
Sanzionato ancora una volta il MIUR per …illegittima
reiterazione dei contratti senza assunzione in ruolo...
…“un’altra
vittoria davanti al giudice per il sindacato che si batte contro il precariato
della scuola”, così come definito da “il Messaggero” del 18 gennaio 2010
Nell’ultima settimana il Giudice del lavoro di Terni
ha emesso una serie di sentenze a favore di iscritti Agorà scuola – docenti ed ATA – ricorrenti, tutti in servizio con incarichi a tempo
determinato succedutisi negli anni su posti privi di titolare e corrispondenti
alla tipologia utile per l’accesso al ruolo.
15 mensilità,
che – Tabella del
CCNL alla mano sono:
-
pari a 18.629,93 + interessi, riconosciute come risarcimento ad
un collaboratore scolastico
-
pari a 20.871,20 + interessi, riconosciute come risarcimento ad
un assistente tecnico
-
pari a 26.216,52 + interessi, riconosciute come risarcimento ad
un docente di scuola media
16 mensilità,
che – Tabella del
CCNL alla mano sono:
-
pari a 22.261,41 + interessi, riconosciute come risarcimento ad
un assistente amministrativo
Le sentenze
sopra enunciate, nonché quelle ulteriormente emesse,
vanno ad aggiungersi al risultato ottenuto
presso il Tribunale di Orvieto che ha visto riconoscere al personale
docente ed ATA ricorrente attraverso i legali di Agorà da 10000.00 a 45000.00 euro, un risarcimento cioè non simbolico
e comunque tale da costituire – in prospettiva
ravvicinata - forte spinta al consolidamento delle posizioni dei singoli
ed elemento certo di controtendenza nei
confronti della politica dei tagli della Amministrazione.
Nel settore
scuola, infatti, nonostante la normativa nazionale e le varie pronunzie della
Corte di Giustizia europea, il Ministero continua ad
utilizzare personale con incarico annuale a tempo determinato, non per esigenze
transitorie e /o occasionali, ma a
fronte di esigenze stabili e durature in aperta violazione delle
disposizioni di cui al Decreto Legislativo 368/2001.
Per tutte le informazioni e le adesioni ai ricorsi:
Numero dedicato ai ricorsi
389 0940619
dal martedì al venerdì
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18
05.01.2010
Un 2010 sotto il “patrocinio”
del MIUR…
Sono a calendario:
* la riforma delle superiori,
* la trasmigrazione dei tecnici e professionali alle regioni;
* l’ennesima tornata di tagli agli organici ,
* il dimensionamento
degli istituti,
* il nuovo contratto economico che passa da biennale a triennale
* gli aumenti in gran parte legati al merito...
Per i necessari approfondimenti in merito alla riorganizzazione dei Licei ,
si riporta lo schema di D.P.R. trasmesso al Senato il 23 ottobre 2009 .
In estrema
sintesi:
I Licei saranno organizzati secondo la
formula 2 + 2 + 1
Le tipologie: artistico, classico, linguistico, musicale, scientifico, scienze
umane.
Calo di ore
previsto per tutte le tipologie.
Previsti un
totale di 40 licei musicali e 10 di liceo coreutico
Liceo Classico
27 ore
settimanali primo biennio, 31 ore secondo biennio + 5° anno
Liceo Scientifico
27 ore
settimanali primo biennio, 30 ore secondo biennio + 5° anno
Sarà
possibile prevedere un percorso con la scomparsa
del Latino e l’opzione per tutte le discipline
scientifico tecnologiche.
Liceo Linguistico
27 ore
settimanali primo biennio, 30 ore secondo biennio + 5° anno
Liceo musicale
18 ore
settimanali primo biennio, 19 ore secondo biennio + 5° anno
14 ore settimanali aggiuntive primo
biennio, 13 ore aggiuntive secondo biennio + 5° anno
Liceo delle Scienze Umane
27 ore
settimanali primo biennio, 30 ore secondo biennio + 5° anno
Sarà
possibile prevedere un percorso con la scomparsa
del Latino e l’opzione per tutte le discipline
dell’area giuridica,economica,sociale.
Liceo artistico
Articolato
in tre indirizzi
conterà :
34 ore
settimanali primo biennio, 24 ore secondo biennio + 5° anno per architettura o
audiovisivo/scenografia
34 ore
settimanali primo biennio, 22 ore secondo biennio + 5° anno per arti figurative
E’ prevista
una flessibilità oraria pari al 20% del monte ore settimanale nel biennio, del
30% nel secondo e del 20% nel quinto anno, con approfondimento di discipline
eventualmente non previste come
obbligatorie: “ diritto e economia,
musica, seconda lingua straniera, latino, greco, discipline audiovisive,
tecnologia e disegno, storia dell’arte, pedagogia, psicologia, sociologia,
legislazione sociale, statistica, informatica, scienze sociali e metodologia
della ricerca” ( da: www.lastampa.it )
Per i necessari approfondimenti in merito alla riorganizzazione degli istituti
tecnici, si riporta lo schema di D.P.R trasmesso al Senato in data 23 ottobre 2009
Anche i Tecnici saranno organizzati secondo la formula 2 + 2 + 1, passando a 2 settori e 11 indirizzi
formativi
Settore
economico , 2 indirizzi :
1) amministrativo, finanza e marketing;
2) turismo.
Settore
tecnologico , 9
indirizzi :
1) Meccanica,
Meccatronica ed Energia;
2) Trasporti
e Logistica;
3) Elettronica
ed Elettrotecnica;
4) Informatica
e Telecomunicazioni;
5) Grafica
e Comunicazione;
6) Chimica,
Materiali e Biotecnologie;
7) Sistema
Moda;
8) Agraria
e Agroindustria;
9) Costruzioni,
Ambiente e Territorio.
Aumentano le ore di laboratorio:
264 nel primo biennio, 561 nel secondo, 330 ore nel 5°
anno
Gli spazi di flessibilità - maggiori che nei licei -
saranno del 30/35% secondo le classi
Saranno dedicate:
-
all’area non specialistica 660 ore nel primo biennio,495 nel
secondo e nel 5° anno.
-
all’area specialistica
396 “ “ “ , 561 “ “ “
Anche i Professionali saranno organizzati secondo la formula 2 + 2 + 1,
passando a 2 settori e 6
indirizzi formativi
Per i necessari approfondimenti in merito alla riorganizzazione degli
istituti professionali , si riporta lo schema di D.P.R. trasmesso al Senato il 23/10/2009
Sono
previsti 2 settori e 6 indirizzi
Settore
dei servizi, 5 indirizzi:
Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo
rurale;
Servizi per la manutenzione e l'assistenza
tecnica;
Servizi socio-sanitari;
Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità
alberghiera;
Servizi commerciali.
Settore
industria e artigianato:
Produzioni artigianali e industriali
La flessibilità può arrivare al 40 % in 5°.
Saranno dedicate:
-
all’area non specialistica 660 ore nel primo biennio,495 nel
secondo e nel 5° anno.
-
all’area
specialistica 396 “ “ “ , 561 “ “ “
La riduzione di ore alle superiori comporterà peraltro
situazioni di soprannumero
di docenti di ruolo, “che però, grazie
alla possibilità di insegnare su altre materie, attraverso l’allargamento delle
attuali classi di concorso (ad esempio matematica e matematica applicata alle
superiori), potranno tornare a ricoprire delle cattedre vacanti come titolari.”
“Già quest’anno, rispetto
al 2008, ci sono stati 37.441 allievi in più. Già la prima tranche di tagli
(quella relativa all’anno i corso prodotta attraverso
l’introduzione del maestro prevalente in primaria e l’attuazione della riforma
alla secondaria di primo grado), assieme alla dimensionamento dei plessi, ha
determinato 3.826 classi in meno.”
(da: www.lastampa.it)
04.01.2010
Mobilità verticale personale ATA
da un’area inferiore all’area immediatamente superiore, ai sensi
articolo 1, comma 2, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008
Presentazione istanze: dal 29 gennaio al 17
febbraio 2010
Con nota prot. N. 19008 del 14 dicembre 2009 viene disciplinato l’accesso del personale ATA di ruolo nel profilo inferiore a quello immediatamente superiore
Alle procedure selettive può partecipare:
· il personale in possesso dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione;
· il personale in possesso del titolo di studio individuato dalla tabella di cui all’articolo 4 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008 per l’accesso al medesimo profilo di appartenenza e dell’anzianità di almeno cinque anni di effettivo servizio nel profilo di appartenenza.
In alternativa al servizio nel profilo di appartenenza è ritenuto valido, al fine della partecipazione alla mobilità professionale, esclusivamente il servizio prestato nella qualifica professionale per la quale si chiede la mobilità.
Alla copertura dei posti disponibili nelle singole dotazioni si provvede utilizzando le graduatorie di cui all’articolo 9, dopo avere prioritariamente scorso, ove vigenti, le graduatorie di cui all’ art. 6, comma 9, punto 1 e comma 10 della legge n. 124/99 .
A queste ultime graduatorie sono riservate le aliquote del 40% per il passaggio dall’area A all’area B (es: da collaboratore scolastico ad Assistente amministrativo) e del 30% per il passaggio alle altre aree.
L’accesso alla procedura di selezione avviene a domanda dell’interessato, da presentare nella scuola di servizio
L’accesso ai percorsi formativi avviene previo superamento
di una prova selettiva e per effetto della valutazione dei titoli di studio, di
servizio e dei crediti professionali posseduti dall’interessato.
La mobilità professionale si consegue frequentando un apposito corso di formazione al termine del quale si sostiene un esame finale. I titoli valutabili e i relativi punteggi, ai fini dell’inserimento nella graduatoria prevista dall’articolo 2 sono indicati nelle Tabelle da A1 a A9.
L’elenco provinciale è formulato tenendo conto del personale utilmente collocato negli elenchi definitivi ed ammesso a frequentare il corso di formazione.
Il numero dei partecipanti è stabilito in misura doppia rispetto al contingente dei posti annualmente riservati alla mobilità professionale.
Tenuto conto della cadenza biennale delle procedure di mobilità, il numero complessivo di personale da avviare ai corsi di formazione è, pertanto, pari a quattro volte il contingente dei succitati posti calcolati per il primo anno del biennio di riferimento.