Sindacato Autonomo Sindacato della Scuola

Agorà Sindacato Nazionale Autonomo Scuola - normativa e consulenza stato giuridico


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Archivio 2009

Archivio News

29.12.2009

A proposito di elenchi prioritari..

D.M. 82/2009

(dal sito dell’USP di Terni)

Ritenendo di fare cosa gradita ed in attesa dell’integrazione con i nominativi dei beneficiari di cui al D.M. 100/2009, si riportano gli elenchi pubblicati sul sito dell’USP: www.istruzione.terni.it

Elenchi ATA

Elenchi docenti

 

28.12.2009

Pensioni 2010

Pensioni 2010

 

Scadenza istanze 16 gennaio

 

 

Precisazioni in merito ai requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di anzianità: a.s. 2009-2010

(Nota MIUR Prot. n. AOODGPER 19313 del 21/12/2009)

 

“I requisiti prescritti per il diritto alla pensione di anzianità ( art.1, c.6, lettera a della L. 243/2004 come modificato dall’art. 1 della L 247/2007) ai fini del raggiungimento della “ quota 95”, prevista per l’a.s. 2009-2010, sono di 59 anni di età e 36 di anzianità contributiva o 60 di età e 35 di anzianità contributiva.” ( uomini e donne)


”Verificata la sussistenza di detti requisiti minimi, concorrono alla determinazione della quota prevista per l’anno considerato ( quota 95), sia i mesi, che le frazioni di essi ( ad es. per l’anno 2010 si può raggiungere la quota 95 con 59 anni 10 mesi e 15 giorni di età e 35 anni 1 mese e 15 giorni di servizio); vedi circolare Inpdap n.7 del 13/05/2008.”

 

Nella medesima circolare, alla pag. 5, si precisa che, relativamente al comparto scuola, restano ferme le disposizioni previste dall’art.59, comma 9, della legge 449/97* che consentono l’accesso al pensionamento all’inizio del nuovo anno scolastico, ancorchè i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31/12 del medesimo anno.”

 

 

C.M. n. 96 Prot. n. AOODGPER. 19081 del 15/12/2009

 

 

D.M. n. 95 del 15 dicembre 2009

 

Ulteriori chiarimenti e prospettive per i prossimi anni sono state fornite nell’anno 2008 dall’INPDAP - Direzione centrale pensioni, Ufficio I - e risultano tuttora di particolare attualità , onde dirimere eventuali dubbi del personale in merito alle pensioni di anzianità uomini e donne :

- Nota divulgativa Prot. n. 220 dell’8 gennaio 2008

- Circolare n. 7 del 13/5/2008

entrambe riassuntive delle norme di cui alla legge 247/2007 Tabella B ,:

 

2010

59 anni (compiuti entro il 31/12/10 *) di età anagrafica e 36 di servizio

 

(o 60 età compiuti entro il 31/12/10 * e 35 serv.)

 

*beneficio personale scuola comma 3 art. 1

 

* * *

2011

60 anni (compiuti entro il 31/12/2011*) di età anagrafica e 36 di servizio

2012

(o 61 età compiuti entro il 31/12/2012* e 35 serv.)

 

*beneficio personale scuola comma 3 art. 1

* * *

2013

61 anni di età anagrafica compiuti entro il 31/12/2013* e 36 di servizio

2014

(o 62 età compiuti entro il 31/12/2014* e 35 serv.)

 

*beneficio personale scuola comma 3 art. 1

 

 

 

 

 

 

 

* * *

Nell’anno 2010 sarà in vigore infatti quota 95, nel 2011 quota 96 e nel 2013 quota 97.

 

Nel 2010 potranno accedere alla pensione di vecchiaia anche se non in possesso dei 35 anni di servizio :

· lavoratrici con 61 anni di età

·  lavoratori con 65 anni di età,

Qualora non in possesso dei canonici 35 anni di servizio, le donne potranno fruire del collocamento a riposo per limiti d’età – secondo l’art 22- ter del DPEF 2009 :

·                    a 61 anni nel 2010,

·                    a 62 anni nel 2012,

·                    a 63 anni nel 2014,

·                    a 64 anni nel 2016,

·                    a 65 anni nel 2018 .

In alternativa a quanto sopra riportato, il diritto al trattamento pensionistico si consegue, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni (39 anni, 11 mesi e 16 giorni, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 59, lettera b) della legge n. 449/1997)

 

Sempre a proposito di requisiti di accesso alle pensioni 2010, si rinvia alla tabella elaborata dall’USP di Terni in applicazione delle disposizioni in materia.


28.12.2009

http://istruzione

Progetti regionali Umbria

 

 

Protocollo d'intesa tra USR per l'Umbria e Regione dell'Umbria per la realizzazione di interventi finalizzati all'integrazione e al potenziamento del sistema dei servizi di istruzione. Istruzioni per la nomina del personale della scuola.

 

 

 

In data 26.11.2009 è stata stipulata specifica intesa tra l’USR e la Regione dell’Umbria per l’attivazione ed il finanziamento di progetti regionali finalizzati al potenziamento del sistema dei servizi di istruzione.

Al fine di rendere operative le disposizioni emanate a favore dei precari della scuola dal D.L. n. 134 del 25.09.2009 , D.M. n. 82 del 29.09.09, D.M. 100 del 17.12.2009 ), docenti ed ATA, penalizzati dai “tagli” di organico relativi all’a.s. 2009/2010, dovranno trasmettere – attraverso la scuola di servizio dell’a.s. 2008/2009 – la propria dichiarata disponibilità ad essere utilizzati su attività finalizzate :

 

-                     all’inserimento e integrazione degli studenti stranieri

-                     alla valorizzazione ed alla diffusione delle diverse forme di alternanza scuola-lavoro

-                     all’inserimento ed all’accompagnamento degli studenti con disabilità e a rischio di marginalità sociale;

-                     a rafforzare l’insegnamento dell’informatica “open source” e delle nuove tecnologie, della matematica, delle scienze e della tecnologia nella scuola;

-                     alla promozione dei processi di recupero e sostegno delle competenze di base;

-                     a sviluppare modelli di formazione più confacenti alle esigenze e alle necessità dell’apprendimento degli adulti.

 

 

A seguito dell’inserimento negli elenchi prioritari, di cui al D.M. 82 del 29/09/2009 e/o D.M. 100 del 17 dicembre 2009 “ per la realizzazione delle attività riferite ai progetti finanziati” “il personale inserito negli elenchi prioritari” sarà utilizzato con precedenza assoluta rispetto a quello inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto;(vedi nota del Direttore USR Umbria 6929 del 01/12/09 di cui si riporta di seguito un estratto)

 

 

1) “al personale docente, sarà riconosciuta la valutazione del servizio ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. c della legge 27.12.2006 n. 296, nella stessa classe di concorso o posto di insegnamento per il quale l’interessato ha prestato servizio nell’a.s. 2008/09, se l’attività didattica connessa al progetto, sia corrispondente al posto/classe di concorso per il quale l’aspirante è incluso negli elenchi prioritari compilati ai sensi del DM 82/09;”

 

2) “al personale ATA, sarà attribuito il punteggio ai fini dell’aggiornamento o del nuovo inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297 (prima fascia) nel profilo professionale per il quale l’interessato ha prestato servizio nell’a.s. 2008/09.”

 

 

 

Il finanziamento è destinato alle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie con sede nella Regione Umbria.

 

In sintesi, come sembra:

 

- il personale rimasto privo di occupazione per l’a.s. in corso potrà ottenere punteggio anche attraverso l’impiego in progetti finanziati gestiti dalle scuole paritarie

 

- la precedenza assoluta sarà prerogativa del personale docente ed ATA inserito negli elenchi prioritari

 

- si profila opportunità – ovviamente in subordine - anche per docenti ed ATA inclusi in graduatorie d’istituto di terza fascia, ma non negli elenchi prioritari di accedere ai progetti regionali.

Il D.M. 100 del 17/12/2009, art. 5 comma 4 dispone infatti:

 

"Al personale docente educativo ed ATA, non inserito negli elenchi prioritari, che svolga le attività progettuali finanziate dalle Regioni, spetta il punteggio commisurato ai mesi di durata del progetto stesso"

I modelli di domanda sono reperibili alla voce “Avviso Regione Umbria”

28.12.2009

Pensionamenti “coatti” personale della scuola anno 2010

Pensionamenti “coatti” personale della scuola anno 2010……..

 

…………. 40 anni di servizio o di contributi ?

 

 

Molte e controverse le prescrizioni normative che – negli anni – hanno interessato il concetto di “compiuto quarantennio”:

 

-                     l’art. 509 del D. L.vo 297/1994 , in base al quale l’interessato può a domanda essere collocato a riposo con una anzianità contributiva pari a 40 anni , pur non avendo raggiunto il limite di età

-                     l’art. 72 comma 11 del D.L.112/2008, convertito in legge 133/2008 in base al quale si concede ampia discrezionalità alla Amministrazione , rispetto al collocamento a riposo d’ufficio del dipendente

-                     l’art. 6 comma 3 della legge n. 15/2009 , in base al quale – ai fini del collocamento a riposo d’ufficio era prevista la valutazione del solo servizio effettivo e non dei riscatti ( es: laurea..) , mentre ai fini del collocamento a riposo a domanda dell’interessato, era possibile considerare ogni periodo utile.

-                     l’art.17 comma 35 della legge 102/2009 , in base al quale si torna a considerare l’anzianità contributiva comprendente eventuali riscatti e non il solo servizio effettivo, demandando alla Amministrazione il diritto di risolvere unilateralmente il rapporto con il lavoratore sino a tutto il 31 agosto 2011

 

La Direttiva MIUR n. 94 del 4 dicembre 2009 ha sciolto ogni residuo dubbio:

 

d’ora in poi l’Amministrazione potrà unilateralmente decidere per la risoluzione del rapporto di lavoro con 40 anni di contributi comunque considerati.

 

 

“Ai fini dell’applicazione dell’art. 72, comma 11, l’Amministrazione assume come prioritaria l’esigenza di evitare l’insorgere di esubero e di favorirne massimamente il riassorbimento.

 

In tal modo le misure di razionalizzazione della spesa, le riforme ordinamentali e la nuova organizzazione della rete scolastica, previste dall’art. 64 della più volte citata legge 133 del 6 agosto 2008 potranno trovare applicazione senza gravi ripercussioni sugli attuali livelli di occupazione.

 

Il dovuto preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro, deve essere comunicato dal D.S. al lavoratore entro il 28 febbraio 2010.

 

Qualora, nel periodo di vigenza della legge, l’interessato abbia titolo al raggiungimento di un ulteriore scatto stipendiale, fermo restando l’obbligo del preavviso, potrà essere differita la decorrenza della risoluzione unilaterale del contratto che avrà luogo dopo il conseguimento del miglioramento retributivo sempre che, naturalmente, l’adozione dei suddetti provvedimenti ricada nell’ambito temporale di applicazione della legge.

 

 

 

Ai sensi dell’art. 2 comma 4 del DPR 351/1998 eventuali rinunzie ai riscatti non saranno prese in considerazione dopo l’emissione della specifica delibera da parte dell’INPDAP né – tanto meno – dopo il pagamento della cifra richiesta.

 

21.12.2009

Salva precari - BIS

 

precedenza assoluta nell’assegnazione delle supplenze temporanee nelle scuole.

 

 

Con Nota Prot. n. AOODGPER 19212 del 17 dicembre 2009, in applicazione della legge 167/2009, il MIUR ha fissato i criteri per l’accesso alle graduatorie prioritarie del personale docente, educativo ed ata in possesso di 180 giorni di servizio nell’a.s. 2008/2009.

Il servizio di cui sopra deve essere stato prestato in un’unica istituzione scolastica anche tramite proroghe o conferme contrattuali.

La precedenza assoluta opera per tutti gli insegnamenti o i profili professionali per i quali l’aspirante ha titolo in base all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e/o permanenti.

Il personale docente,educativo ed ATA di cui sopra è graduato negli elenchi sopra citati, di cui fanno già parte i beneficiari individuati con il DM n.82 del 29 settembre 2009, in base al punteggio spettante.

Il personale docente ed educativo destinatario delle disposizioni sopra richiamate, ha diritto alla valutazione – per l’a.s. 2009/2010 - dell’intero anno ai soli fini dell’attribuzione del punteggio in sede di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per la medesima classe di concorso o posto di insegnamento per il quale ha prestato servizio nell’a.s. 2008-2009 (art.1, comma 6, del D.M. 82/09).

Il personale  A.T.A ha diritto all’attribuzione – per l’a.s. 2009/2010 - dello stesso punteggio spettante per il precedente anno scolastico da utilizzarsi in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti o per l’inserimento in esse.

Il personale docente e ATA , regolarmente in servizio nell’a.s. in corso con contratto di supplenza per classe di concorso, posto o profilo diverso rispetto a quello dell’anno precedente per carenza di posti disponibili potrà scegliere a quale tra questi attribuire il punteggio.

Il personale A.T.A. che nell’anno scolastico 2008/2009 abbia stipulato un contratto sino al 31 agosto, ha diritto al corrispondente punteggio anche se nell’anno scolastico in corso abbia stipulato un contratto sino al termine delle attività didattiche.

Requisiti dei beneficiari

·        Personale docente ed educativo abilitato , inserito a pieno titolo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento;

·        personale A.T.A, inserito a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti ( prima fascia ) nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento ( seconda fascia).

Il personale di cui sopra deve, inoltre:

·        aver stipulato nell’a.s. 2008/2009 un contratto a tempo determinato (anche prorogato) in una sola scuola, attraverso le graduatorie di circolo o di istituto, di almeno 180 giorni per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie su citate;

·        essersi trovato nella condizione di non aver potuto stipulare per l’anno scolastico in corso la stessa tipologia di contratto per carenza di disponibilità di cattedre o posti interi.

Presentazione della domanda

La domanda va presentata entro il termine perentorio dell’8 gennaio 2010 all’istituzione scolastica in cui detto personale, nell’anno scolastico 2008/2009, ha prestato servizio con contratto per supplenza temporanea  per almeno 180 giorni.

Qualora il personale docente abbia stipulato, nell’anno scolastico 2009/2010, contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, deve necessariamente scegliere la provincia in cui ha stipulato il relativo contratto, ai fini del completamento d’orario.

Obbligo di accettazione di contratti di supplenza

Il personale beneficiario delle disposizioni di cui al D.M 82/09 e al presente decreto è, nella generalità dei casi, percettore dell’indennità di disoccupazione ordinaria che, come è noto, corrisponde:

  1. per i primi 6 mesi, al 60% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo i disoccupazione;
  2. per i 2 mesi successivi, al 50% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo i disoccupazione;
  3. per i restanti mesi, il 40% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Al fine – pertanto - di non pregiudicare la situazione economica degli interessati, è consentito rifiutare la stipula di contratti di supplenza che diano diritto a un trattamento stipendiale inferiore all’indennità di disoccupazione al momento spettante.


Nel caso l’indennità di disoccupazione sia fissata al 60% della retribuzione percepita per orario intero nell’anno scolastico precedente, si possono rifiutare:

* nella scuola secondaria di I e II grado sino a 10 ore,

* nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, fino a 14 ore

* per il personale ATA, fino a 21 ore.

Personale interessato a partecipare a progetti attivati in convenzione con le Regioni

Può dichiarare il proprio interesse a tali progetti il personale docente ed Ata che :

* ha già presentato domanda, ai sensi del DM 82, entro il 14 ottobre

* presenta istanza ai sensi del presente decreto entro l’8 gennaio 2010.

La dichiarazione di disponibilità, secondo il modello predisposto, deve essere presentata entro il medesimo termine dell’8 gennaio 2010 alla istituzione scolastica dove è stato prestato servizio nell’ a.s 2008-2009.

A tutti coloro che partecipano ai progetti regionali e che sono percettori dell’indennità di disoccupazione, sarà corrisposta l’indennità di partecipazione a valere sui fondi regionali se superiore al 60% dell’impegno orario dell’anno precedente.

Ai soggetti che non hanno titolo a percepire l’indennità di disoccupazione, verrà corrisposto solamente il compenso stabilito per il progetto.

Per l’attribuzione delle attività progettuali, di cui all’art.  1, comma 3, del D.L. 134/09, convertito dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, si può fare ricorso sia alla stipula di contratti e tempo determinato, sia, se previsto dalle Convenzioni, alla stipula di contratti di prestazione d’opera.

La rinuncia, senza giustificato motivo, all’offerta di partecipazione al progetto regionale comporta la decadenza dal diritto a percepire l’indennità di disoccupazione qualora spettante.

Lo svolgimento delle attività progettuali previste dagli accordi sottoscritti dall’Amministrazione scolastica con le Regioni dà diritto alla valutazione dell’intero anno di servizio per il personale docente ( o dello stesso punteggio conseguito nell’a.s. precedente, per quanto riguarda il personale ATA), per coloro che hanno i requisiti per l’inserimento negli elenchi prioritari .

Gli elenchi “prioritari”,già predisposti ai sensi del D.M. 82/09, integrati ai sensi del D.M. in oggetto producono effetti a partire dalla data della loro diffusione.

Fino a tale data hanno piena efficacia gli elenchi “prioritari”, di cui al DM 82/09 e, in subordine, le graduatorie di circolo e di istituto e, pertanto, conservano validità tutti i contratti di supplenza già stipulati che seguono le regole generali in materia di proroghe e conferme stabilite dal Regolamento sul conferimento delle supplenze a tutela della continuità didattica.


Viene stabilita l’esigenza di favorire il diritto al completamento d’orario per coloro che hanno accettato un contratto per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, sia ricorrendo al frazionamento orario delle relative disponibilità, ove possibile, sia operando in deroga ai limiti territoriali ( due comuni, tre scuole), previsti dal comma 2 dell’art. 4 del Regolamento sul conferimento delle supplenze, compatibilmente con l’orario di servizio da effettuarsi e ove sia verificata la concreta possibilità di assicurare il servizio per tutte le sedi.

 

Allegati

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D.M. 100 del 17 dicembre 2009

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Modello docenti

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Modello ATA

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Modello disponibilità

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Distretti per provincia aggiornati al 1 ottobre

 

 

Reclami elenchi prioritari ATA provincia Terni ( prima fase) – leggi la nota dell’USP

 

16.11.2009

Pubblicato il nuovo giornale nell'apposita sezione.

13.11.2009

Decreto salva precari…e..

ricorso Agorà…sulla

…illegittima reiterazione dei contratti senza assunzione in ruolo


In data odierna prosegue al Senato il proprio “iter” il Disegno di legge n. 1835, recando in sé le modifiche apportate dalla Camera al Decreto Legge 134 del 25/09/2009 , meglio conosciuto come decreto “salva precari.
Nonostante la normativa nazionale infatti e le varie pronunzie della Corte di Giustizia europea, la Pubblica Amministrazione continua ad utilizzare personale con incarico annuale a tempo determinato, a fronte di esigenze stabili e durature.
Nel settore scuola, in particolare, l’utilizzo del medesimo aspirante avviene normalmente per 4/5/10 anni.. senza che vi sia alcuna forma di assunzione, in aperta violazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 368/2001 .
In aperto ed esplicito contrasto con le varie normative, si è tentato - col
decreto 134- di far entrare dalla finestra quanto non era legittimo far entrare dalla porta: il concetto cioè di sussistenza di sola “legittima aspettativa”e non di diritto alla assunzione per il personale della scuola utilizzato per più anni su supplenza annuale o sino al termine dell’attività didattica.
Dai vari passaggi ed interventi attraverso la Camera, si dispone oggi di un testo al Senato (
Disegno di legge n. 1835) tale da ripristinare una situazione di diritto (assunzione per concorso o graduatoria permanente) o da graduatoria scaturente dalla presenza dell’aspirante nei contratti di disponibilità e/o, ancora, per processi di stabilizzazione.

Decreto legge 134/2009

Art. 1.
All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, dopo il comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente: «14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo.».

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2009, N. 134

Senato della Repubblica –
disegno di legge n. 1835

All’articolo 1:
al comma 1, capoverso 14-bis, le parole da: «non possono» finoalla fine sono sostituite dalle seguenti: «
possono trasformarsi in rapportidi lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo,ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni»;

Per quanto riguarda i ricorsi per le mancate assunzioni, nulla risulta innovato…
nessun provvedimento di legge è attualmente previsto per impedire al personale destinatario di nomine annuali o sino al termine delle attività didattiche - protrattesi per anni in violazione delle norme previste
e dalla normativa nazionale e da quella europea – di accedere al ruolo e/o – in subordine - al risarcimento dovuto.

Da 10.000,00 a 45.000,00 euro
VEDI ALLEGATO


il risarcimento riconosciuto ai precari
docenti e ATA che hanno prodotto ricorso attraverso i legali di
Agorà Scuola
Agorà ha ritenuto già dal 2007 di offrire le proprie competenze tecniche e normative a tutela del personale precario, promuovendo specifica rivendicazione.

Il primo esito, primo – in ordine di tempo e di importanza - in tutta Italia , si è avuto in Umbria.

Il 5 giugno 2009 il Tribunale di Orvieto ha accolto- infatti - i ricorsi e condannato il MIUR al risarcimento - a favore dei ricorrenti - in misura corrispondente agli anni di servizio prestati.

I ricorrenti rivendicavano l’illegittimità del conferimento di una serie di contratti a termine - annualmente reiterati - a fronte di una esigenza stabile e non meramente transitoria da parte dell’Amministrazione, come del resto disposto dal Decreto Lgs. 368/2001.

La sentenza risulta particolarmente significativa, in quanto:

* si tratta di un risarcimento non simbolico e comunque tale da incoraggiare ogni ipotesi di consolidamento delle posizioni di ciascun aspirante, come avvenuto in ordine al “salva precari”, pur in un momento di tagli voluti dai vari governi succedutisi dal 2006 ad oggi
* similari ricorsi di altro ufficio legale hanno prodotto risarcimento pari a sole tre o quattro mensilità

Presso Agorà la consulenza necessaria per l’esame delle varie situazioni e per il patrocinio legale di ulteriori analoghi ricorsi in qualsiasi provincia.


Agorà Scuola – Sede legale Via Piave, 62 – 05100 Terni

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13.11.2009

L’insegnante di sostegno può essere obbligato a lasciare la classe per la sostituzione di docenti assenti?

La problematica, mai risolta, negli ultimi tempi sta assumendo dimensioni decisamente notevoli, sia numericamente, sia rispetto ai vari tipi di implicazione.

Andando indietro nel tempo, ci soffermiamo sulla
legge 27 dicembre 2002 n. 289 che - all’art.5 comma 7 - dispone:

Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell' articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva.”.

Alcune Direttive emesse dagli USR risultano particolarmente interessanti in quanto escludono l’utilizzazione del docente di sostegno in attività di supplenza in altre classi:

Se l’alunno con disabilità è assente, ricorrono però le condizioni per il suo utilizzo anche in altra classe, come per qualsiasi altro docente a disposizione.
Al momento non esistono circolari direttamente emanate dal MIUR.

Le Direttive citate possono però costituire punto di riferimento e riflessione in quanto in esse sono ribaditi i principi generali e le norme per l’integrazione scolastica del disabile e comportamenti tali da sottrarre ore ed ore di intervento individualizzato sul disabile, non possono che costituire abuso.

Diversamente opinando, si giungerebbe all’assunto, secondo il quale l’insegnante di sostegno sia utile, ma non indispensabile all’integrazione del disabile ed alla classe in cui quest’ultimo è inserito.

Si ha notizia di precedenti circolari nel senso sopra indicato, ma non in ns. possesso:
n° 153 del 13/10/1997 Provveditorato Roma ° 202, prot. 17337 del 30/03/1998 Provveditorato Napoli CSA di Padova
Eventuali assegnazioni del docente di sostegno ad attività di supplenza in altra classe mentre l’alunno è presente a scuola e/o l’eventuale prestazione di supplenza al posto del docente di posto comune in assenza di quest’ultimo, comporterebbero l’ipotesi di “ interruzione di un pubblico servizio”, come anche da art 340 C.P.

13.11.2009

Decreto salva precari…e..

ricorso Agorà…

sulla mancata applicazione degli scatti di anzianità al personale destinatario di più rapporti di lavoro alle dipendenze della scuola ( principio di non discriminazione )


Prosegue al Senato il proprio “iter” il Disegno di legge n. 1835, recando in sé le modifiche apportate dalla Camera al Decreto Legge 134 del 25/09/2009 , meglio conosciuto come decreto “salva precari”.

Nonostante le pronunzie della Corte di Giustizia europea in materia di
“non discriminazione”il personale della scuola destinatario di più contratti a tempo determinato, viene costantemente retribuito – prima di accedere all’auspicato ruolo – con un livello iniziale, corrispondente a 0 (zero)

anni di servizio, anziché in rapporto ai servizi effettivamente prestati.

Con un colpo di spugna si è tentato di cancellare gli effetti del pregresso contenzioso in materia di retribuzioni, attraverso il decreto legge 134/2009.

Decreto legge 134/2009

Art. 1.

All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, dopo il comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente: «14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo.».

Il testo emendato dalla Camera ed attualmente in discussione presso il Senato ( Disegno di legge n. 1835 ) ha cancellato tale comma, in quanto dai passaggi e dagli interventi avutisi, si è potuta riscontrare , appunto, una scarsa corrispondenza del previsto disposto normativo con le norme europee in materia di “non discriminazione”, demandando a tal punto ai Tribunali l’onere di riconoscere al personale il livello retributivo spettante in base all’anzianità.

Il principio è stato richiamato recentemente in due sentenze riguardanti gli scatti di stipendio del personale precario
(Tribunali di Tivoli e Roma- anno 2008)

Il
personale precariodocente ed ATA - inquadrato nella posizione iniziale con 0 scatti di anzianità è discriminato, infatti, rispetto al personale precario di Religione Cattolica, che matura regolarmente gli scatti di anzianità ed al momento della immissione in ruolo si porta dietro tutto il beneficio economico.


Giova precisare che qualsiasi beneficio economico va ad incidere positivamente sia sul trattamento pensionistico, che sul TFR e - pertanto – è importante ottenere un esito positivo in quanto la posizione economica ottenuta seguirà il lavoratore – alla stregua del docente di Religione - con obiettivo vantaggio per il presente e per il futuro.



Agorà Scuola– attraverso il proprio ufficio legale – ha predisposto un ricorso nell’ottica sopra richiamata.

E’ necessario non far passare inutilmente altro tempo in quanto sussiste la
prescrizione quinquennale, in base alla quale non sono soggette a recupero le somme oltre i cinque anni dalla maturazione del diritto.

Attraverso la modalità prescelta per il ricorso, il personale docente precario potrà chiedere valutazione
anche dei servizi non continuativi, ma pari a 180 giorni per anno scolastico.

Agorà Scuola fornirà la propria consulenza tecnica per la “ricostruzione di carriera”, onde produrre un ricorso ineccepibile dal punto di vista tecnico ed operativo.

Presso Agorà la consulenza necessaria per l’esame delle varie situazioni e per l’elaborazione e la presentazione dei ricorsi in qualsiasi provincia.

( Agorà Sindacato Nazionale Autonomo Scuola – sede legale Via Piave, 62- 05100 Terni- tel/fax 0744/279785)

Numero dedicato ai ricorsi
389 0940619
dal martedì al venerdì
dalle 10 alle 12 e dalle 19 alle 20

13.11.2009

Assenze per malattia …

…..visite fiscali

Cala ancora una volta sul personale della scuola la scure del ministro Brunetta. E la cosa più sconvolgente è che – lungi dal perseguire situazioni di eventuale abuso – si vanno a colpire tutti i lavoratori .

I dipendenti del
settore privato devono osservare come fasce di reperibilità: dalle 10 alle 12, dalle 17 alle 19.

Dopo il frenetico “picco” estivo, con ben
11 ore di segregazione coatta, e dopo un breve periodo di “normalità” con le 4 ore di sempre, il personale della scuola è di nuovo assoggettato ad un trattamento discriminatorio rispetto alle altre categorie di lavoratori: 7 ore di reperibilità ai fini del controllo medico.

Tratto da www.panorama.it

L’orario previsto è dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18

Il nuovo provvedimento vuole costituire deterrente rispetto alle assenze del personale, unitamente alla decurtazione economica dei primi dieci giorni di assenza.

La trasformazione è prevista dal
D.L.gs 150/2009 che entrerà in vigore il 15 novembre.



12.11.2009

Incongruenze e contraddizioni...

... ovvero... la norma è uguale per tutti, per altri è molto “somigliante”…!!!

 

La materia del contendere è legata agli organici del personale ATA in Umbria.

Anno dopo anno ed in completa “solitudine”, Agorà scuola ha ritenuto di esprimere il proprio dissenso nelle varie sedi per i tagli selvaggi dapprima previsti, poi compiuti a danno del personale ATA dei vari profili.

Ma la legge è legge e – a partire dagli organici del 2006/2007 - i risparmi voluti dalle varie Finanziarie hanno perfettamente colto nel segno.

L’Umbria ha effettuato anch’essa i tagli previsti, ripartendo la dotazione regionale dei posti (organici di diritto e tagli) fra le due province, in modo “proporzionale”.

Del resto i “numeri” costituiscono un parametro poco confutabile e garanzia rispetto a qualsiasi tipo di discrezionalità.

Questo è avvenuto per i profili di Collaboratore Scolastico ed Assistente Amministrativo. La rilevazione effettuata infatti a ns. esclusiva cura, rispetto ai “numeri” di ciascuna scuola (alunni,organici,sedi staccate..) di ciascuna delle due province di Terni e Perugia, per gli aa.ss. 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, non ha evidenziato alcunchè di anomalo nella ripartizione effettuata dall’USR Umbria.

Per quanto riguarda – al contrario - il profilo di Assistente Tecnico, la sua consistenza in provincia di Terni ha assunto i caratteri della massima criticità, determinando la perdita di posti per soprannumero, negli ultimi due anni scolastici, anche personale di ruolo, costretto – in taluni casi - a scelte di mobilità alternativa.

Anche per tale profilo è stata effettuata specifica rilevazione, che ha portato ad evidenziare alcune discrepanze rispetto ai vari provvedimenti di ripartizione USR, discrepanze che - secondo la ns. rilevazione – hanno comportato – come conseguenza – che Perugia – nell’attuale sta fruendo del lavoro di

19 assistenti tecnici spettanti a Terni, così determinati:

a)      7 per ingiustificato taglio di posti operato sulla provincia di Terni

b)     12 per ingiustificato calcolo di posti in organico in più in provincia di Perugia

 

 

11.11.2009

Congedi biennali retribuiti per assistenza all’handicap

 

Forse non tutti sanno che anche i figli possono assistere con congedo biennale retribuito il genitore portatore di handicap in situazione di gravità.

La nota ministeriale 16 giugno 2009 prot. 8270 fornisce chiarimenti in tal senso…

Ma vediamo l’"excursus" normativo………

La legge 104/1992 ha dettato norme in materia di assistenza e di tutela dell’handicap.

Il Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , art. 42, comma 5, in applicazione dell’art. 15, legge 8 marzo 2000, n. 53, aveva previsto il diritto a fruire del congedo da parte della “…lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità….”.

La Corte Costituzionale con sentenza dell’8 giugno 2005, n. 233, ha stabilito che tale diritto spetta ai fratelli e sorelle conviventi anche nell’ipotesi in cui i genitori non siano in grado di assistere il soggetto con handicap in situazione di gravità.

La Corte Costituzionale con sentenza del 18 aprile 2007 n. 158 ha esteso al coniuge convivente con il disabile il diritto ad usufruire di tale congedo retribuito.

Con successiva sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009, la Corte Costituzionale ha allargato la platea dei possibili beneficiari del congedo biennale retribuito includendo anche figli conviventi che assistano il genitore con handicap grave, in assenza di altri soggetti idonei a prendersene cura.

“Il diritto a fruire di un congedo straordinario dal lavoro è esercitabile per un periodo massimo di due anni in modo frazionato o continuativo, è interamente retribuito e tale periodo può essere goduto una sola volta nell'arco dell'intera vita lavorativa del familiare che assista il malato.”

“Va sottolineato che il congedo incide sulla maturazione delle ferie e sul trattamento di fine servizio mentre è utile ai fini del trattamento di quiescenza.”

 

10.11.2009

Sono equiparati ai “master”

Sono equiparati ai “master”..

i “corsi perfezionamento” di 1500 ore e 60 crediti ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie di supplenza dei docenti

come da noi sostenuto sulla base della normativa vigente, nonché sulla base dei vari pronunciamenti a livello :

·                      TAR Basilicata con Sentenza 930/2008 ,

·                      TAR Lazio con Sentenza n. 8747 2008

·                      TAR Lazio con Sentenza n. 8748/2008

e inoltre:

Del resto poi anche il comma 10 dell’art. 3 del D.M. D.M. 42 dell’8 aprile 2009 aveva disposto l’equiparazione ai master dei corsi di perfezionamento di 1500 ore e 60 crediti.

Ciò che conta – ai fini della valutazione - è il numero dei crediti maturati (CFU 60) e non la “denominazione” del corso.

Al corso di perfezionamento universitario di 1500 ore e 60 crediti vanno cioè attribuiti punti 3 in qualsivoglia graduatoria del personale docente.

In senso diametralmente opposto si esprimeva – a sorpresa - nei giorni scorsi il Dirigente dell’USP di Caserta a proposito di attribuzione di punteggio nelle graduatorie d’istituto, facendone oggetto di apposita circolare inviata a tutte le scuole.

A soluzione della problematica è intervenuto il MIUR con propria nota prot. n. AOODGPER 16802 del 6/11/2009, così come riportato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con propria circolare prot. n.AOODRCAUffDir. N. 16374/U DEL 6 NOVEMBRE 2009, secondo la quale…

“...per le graduatorie di Istituto i diplomi di perfezionamento universitario, conseguiti con 1500 ore e 60 crediti, con esame finale e coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria” sono assimilabili ”ai fini della valutazione, al master universitario, come previsto al punto 3 della tabella valida per le graduatorie di Istituto, parimenti a quanto avviene al punto C.7 della tabella per le graduatorie ad esaurimento. Tanto premesso, per il citato diploma di perfezionamento universitario sono attribuibili punti 3…”

 

10.11.2009

In materia di accesso agli atti….

….il TAR della Calabria ha condannato l’ istituto comprensivo di San Demetrio Corone ,

stabilendo l’accesso agli atti negati in quanto:

  • “la conoscenza dei documenti richiesti corrisponde ad un interesse giuridicamente tutelato, essendo collegata al rispetto, da parte dell’ente datore di lavoro, del contratto collettivo nazionale di lavoro”,
  • “…non può essere invocata dall’ente datore di lavoro la tutela della riservatezza che non può pregiudicare……. le legittime esigenze di tutela, anche giudiziaria, delle ragioni del lavoratore, garantite dall’art. 24 della Costituzione…”

La sentenza del TAR Calabria, sez. di Catanzaro è del 6 novembre 2009

09.11.2009

Decreto salva precari…

…un cammino tortuoso e denso di incognite

 

Prosegue al Senato il proprio “iter” il Disegno di legge n. 1835, recando in sé le modifiche apportate dalla Camera al Decreto Legge 134 del 25/09/2009 , meglio conosciuto come decreto “salva precari”.

La nuova stesura del decreto risulta apparentemente migliorativa, in materia di ampliamento della platea di accesso agli elenchi prioritari.

L’opportunità di accedervi è infatti estesa anche a coloro che nell’anno scolastico 2008/2009 hanno prestato almeno 180 giorni di servizio nella scuola statale, sia quali docenti, sia ATA.

Nell’attuale stesura non si fa alcuna menzione circa le conseguenze legate ad ipotesi di rinunzia relativamente all’a.s. 2008/2009 anche se per posti ad orario ridotto …

L’assunto è pertanto che destinatari del beneficio siano tutti coloro che abbiano prestato servizio con nomina annuale o sino al termine delle attività didattiche o che abbiano comunque svolto 180 giorni di servizio nell’anno citato.

In realtà, lungi dal fissare per l’a.s. 2009/2010 – come in precedenza - il criterio secondo il quale mantiene - comunque - il beneficio dell’attribuzione del punteggio per l’intero anno e l’indennità di disoccupazione – ove spettante - il personale che eventualmente abbia rifiutato un incarico ad orario ridotto, il Decreto introduce invece il principio di una ipotesi cogente - per il personale in questione - relativa alla intervenuta impossibilità di stipulare qualsiasi tipo di contratto “per carenza di posti disponibili” nell’anno in corso.

Il Disegno di legge dovrà essere convertito in legge entro il 24 novembre p.v.

 

09.11.2009

Non più in pensione a 60 anni

Diritto di accesso alla pensione

anno 2010

 

 

 

A breve è prevista l’emanazione dell’apposito decreto ministeriale per le istanze di accesso alla pensione dell’anno 2010.

 

Anno nuovo, regole nuove

 

40 anni di servizio o di contributi ?

 

 

Molte e controverse le prescrizioni normative che – negli anni – hanno interessato il concetto di “compiuto quarantennio”:

 

-                     l’art. 509 del D. L.vo 297/1994 , in base al quale l’interessato può a domanda essere collocato a riposo con una anzianità contributiva pari a 40 anni , pur non avendo raggiunto il limite di età

-                     l’art. 72 comma 11 del D.L.112/2008, convertito in legge 133/2008 in base al quale si concede ampia discrezionalità alla Amministrazione , rispetto al collocamento a riposo d’ufficio del dipendente

-                     l’art. 6 comma 3 della legge n. 15/2009 , in base al quale – ai fini del collocamento a riposo d’ufficio era prevista la valutazione del solo servizio effettivo e non dei riscatti ( es: laurea..) , mentre ai fini del collocamento a riposo a domanda dell’interessato, era possibile considerare ogni periodo utile.

-                     l’art.17 comma 35 della legge 102/2009 , in base al quale si torna a considerare l’anzianità contributiva comprendente eventuali riscatti e non il solo servizio effettivo, demandando alla Amministrazione il diritto di risolvere unilateralmente il rapporto con il lavoratore sino a tutto il 31 agosto 2011.

-                      

E’ bene precisare che eventuali rinunzie ai riscatti non saranno prese in considerazione dopo l’emissione della specifica delibera da parte dell’INPDAP né – tanto meno – dopo il pagamento della cifra richiesta, come del resto disposto dall’art. 2 comma 4 del DPR 351/1998.

 

In breve: d’ora in poi l’Amministrazione potrà unilateralmente decidere per la risoluzione del rapporto di lavoro con 40 anni di contributi comunque considerati.

 

 

Pensioni personale femminile

 

Una conquista dell’anno 1995.. è stata “cancellata” dall’art. 22- ter del testo del DPEF 2009 –Legge 102/2009.

 

Si tratta – come descritto - di una scelta di “pari opportunità” rispetto all’altro sesso…

 

Eppure…non esiste alcuna norma che preveda l’obbligo di un accesso al pensionamento a 60 anni per il personale femminile.

 

L’art. 2, comma 21 della legge 335/1995 aveva previsto la possibilità a domanda e non l’obbligo di accedere alla pensione a 60 anni per le donne che non maturassero i requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità.

 

Una lettura strumentale della sentenza della Corte di Giustizia europea del 13 novembre 2008, ha determinato l’elevazione del limite di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia per le donne.

 

N.B.:

 

a)     pensione di vecchiaia 2010 = per gli uomini a 65 anni di età per le donne a 61 anni di età

 

anche se non in possesso dei 35 anni di servizio

 

 

b)     pensione di anzianità 2010 = uomini e donne anni 59 età + 36 servizio anni 60 età + 35 servizio

 

L’INPDAP - Direzione centrale pensioni, Ufficio I – con propria Nota divulgativa Prot. n. 220 dell’8 gennaio 2008 ha fornito i chiarimenti necessari a dirimere gli eventuali dubbi del personale riassumendo le norme della legge 247/2007 Tabella B :

2010

59 anni (compiuti entro il 31/12/10 *) di età anagrafica e 36 di servizio

 

(o 60 età compiuti entro il 31/12/10 * e 35 serv.)

 

*beneficio personale scuola comma 3 art. 1

 

* * *

2011

60 anni (compiuti entro il 31/12/2011*) di età anagrafica e 36 di servizio

2012

(o 61 età compiuti entro il 31/12/2012* e 35 serv.)

 

*beneficio personale scuola comma 3 art. 1

* * *

2013

61 anni di età anagrafica compiuti entro il 31/12/2013* e 36 di servizio

2014

(o 62 età compiuti entro il 31/12/2014* e 35 serv.)

 

*beneficio personale scuola comma 3 art. 1

* * *

Nell’anno 2010 sarà in vigore infatti quota 95, nel 2011 quota 96 e nel 2013 quota 97.

 

In sintesi: nel 2010 potranno accedere alla pensione :

·                    di vecchiaia: lavoratrici con 61 anni di età / lavoratori con 65 anni di età, anche se non in possesso dei 35 anni di servizio

·                    di anzianità: lavoratrici / lavoratori che fra età e servizio raggiungano quota 95, secondo la tabella di cui sopra.

Qualora non in possesso dei canonici 35 anni di servizio, le donne potranno fruire del collocamento a riposo per limiti d’età – secondo l’art 22- ter del DPEF 2009 :

·                    a 61 anni nel 2010,

·                    a 62 anni nel 2012,

·                    a 63 anni nel 2014,

·                    a 64 anni nel 2016,

·                    a 65 anni nel 2018 .

Mantengono nel tempo il diritto di accesso alla pensione senza penalizzazioni coloro che avevano maturato  57 anni  di età  e  35  di servizio al 31/12/2007 e coloro che, a prescindere dall’età, abbiano prestato 40 anni di servizio, nonché chi avrebbe potuto accedere al pensionamento dell’anno 2009.

 

 

Contratti di Disponibilità

Prot

Scade il 9 ottobre ’09

 

…la domanda di inserimento nella graduatoria relativa ai contratti di disponibilità.

 

La domanda consente l’attribuzione della precedenza assoluta nelle supplenze temporanee in tutte – indistintamente – le scuole dei distretti scolastici indicati dall’aspirante, pur se non richieste in precedenza.

In breve:

si tratta di una graduatoria “sovraordinata” che va a ripescare tutti gli aspiranti – docenti e ATA - già beneficiari di incarico annuale o fine al termine delle attività didattiche  (31 agosto o 30 giugno) nell’a.s. 2008/2009, attualmente privi di nomina….o beneficiari di nomina per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto

o

gli aspiranti che hanno rinunziato a cattedra o posto intero in  una delle province  di inserimento “in coda” (docenti)

Non hanno diritto:

-         gli aspiranti che hanno rinunziato per l'a.s. 2008/2009 o 2009/2010 ad un contratto di supplenza annuale o fine al termine delle attività didattiche  (31 agosto o 30 giugno) su cattedra o posto intero della provincia di appartenenza ( prima provincia per i docenti, unica provincia per gli ATA)

-         gli aspiranti docenti ed ATA collocati a riposo dal 1° settembre 2009

-         gli aspiranti docenti ed ATA che hanno ottenuto  un contratto stipulato da III fascia delle graduatorie di istituto nel 2008/09;

-         gli aspiranti docenti ed ATA che hanno prestato servizio per più di 180 giorni con supplenze temporanee conferite dal capo d’istituto.

**********************

Le istanze devono essere presentate - per il tramite della scuola di servizio dello scorso anno scolastico 2008/09 – secondo la scelta di ciascun interessato:

all’USP di inclusione a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento provinciali (docenti ed ATA);

oppure

all’ USP di inclusione nelle graduatorie d'istituto 2009/10 ( solamente docenti);

oppure

all’ USP di una delle province aggiuntive  (solamente docenti ) nel caso  si sia già  stipulato, in tale provincia, un contratto su orario inferiore a cattedra.

Punteggio:

saranno attribuiti 12 punti nella stessa classe di concorso ( docenti) , 6 punti stesso profilo ( ATA) dell'incarico 2008/09, anche se si presta servizio in altra classe di concorso o in altro profilo

***********************************************************

L’eventuale rinunzia ad una supplenza temporanea di qualsiasi durata, comporta la perdita del diritto ad essere interpellato per altre nomine,  con la conseguente perdita del:

-         diritto al punteggio per l'a.s. 2009/10

-         diritto all'indennità di disoccupazione.

 

Per la consulenza personalizzata e la compilazione delle domande,

 

Agorà sarà a disposizione presso la sede di Terni tutti i giorni in orario pomeridiano dalle 16 alle 19

 

Materiale normativo ed allegati

 

Circolare Prot. n. AOODGPER 14655 D.G. per il personale scolastico Uff. III

del 30 settembre 2009

 

D.M. n. 82 del 29 settembre 2009

 

Modello personale docente

 

Modello personale A.T.A.

 

Distretti per provincia aggiornati al 1 ottobre

 

01.09.2009

Corte costituzionale sentenza n

Corte costituzionale  sentenza n. 200 del 2 luglio 2009

 

 

La Corte costituzionale, il 20 luglio 2009 ha dichiarato incostituzionale l’articolo 64 del decreto legge 112/2008 , laddove il governo si attribuisce la facoltà di  “..definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa..”, ponendo le basi per  il taglio di 131mila posti di lavoro nella scuola statale.

 

 La Suprema Corte si è pronunciata  su ricorso di alcune regioni, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Puglia, Lazio che avevano lamentato ingerenza da parte del governo in ambiti di loro competenza, quali quello del “dimensionamento” delle scuole:  

 

il governo può emanare regolamenti generali rispetto alla istruzione pubblica, ma  non ha titolo ad emanare decreti riguardanti il numero delle scuole e la distribuzione sul territorio

 

Se quindi è stato invaso un campo di azione riservato alle regioni, quali saranno gli sviluppi di tale accertamento di costituzionalità?

 

 

31.08.2009

Calendario scolastico 2009/2010

Calendario scolastico 2009/2010

 

Le date regione per regione..

 

 

31.08.2009

Calendario scolastico 2009/2010

Conferimento supplenze 2009/2010

 

Tutte le disposizioni per il personale docente ed Ata

 

 

31.08.2009

In Pensione a 60 anni?

Non più in pensione a 60 anni

Non più..!!!

 

Una conquista dell’anno 1995.. è stata “liquidata” con un solo comma dall’art. 22- ter   del testo del DPEF 2009 –Legge 102/2009.

Ora finalmente(?) le donne, hanno raggiunto una situazione di “pari opportunità” rispetto all’altro sesso…

Una lettura strumentale della sentenza della Corte di Giustizia europea del 13 novembre 2008,  ha comportato l’elevazione del limite di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia per le donne.

E’ bene peraltro precisare che nessuna norma ha mai previsto un collocamento a riposo coatto per il personale femminile a 60 anni.

L’art. 2, comma 21 della legge 335/1995  aveva invece previsto la possibilità a domanda e non l’obbligo di accedere alla pensione a 60 anni per le donne che non maturassero i requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità.

L’INPDAP - Direzione centrale pensioni, Ufficio I – con propria Nota divulgativa Prot. n. 220 dell’8 gennaio 2008  ha fornito i chiarimenti necessari a dirimere i residui dubbi del personale interessato circa l’accesso alla pensione di anzianità dell’anno 2009 e successivi, ai sensi della legge 247/2007  Tabella B

2009

58 anni compiuti entro il 31/12/2009  di età anagrafica e 35 di servizio

2010

59 anni (compiuti entro il 31/12/10 *) di età anagrafica e 36 di servizio (o 60 età compiuti entro il 31/12/10 * e 35 serv.)

2011

2012

60 anni (compiuti entro il 31/12/2011) di età anagrafica e 36 di servizio (o 61 età compiuti entro il 31/12/2012 e 35 serv.)

2013

2014

61 anni di età anagrafica compiuti entro il 31/12/2013 e 36 di servizio (o 62 età compiuti entro il 31/12/2014 e 35 serv.)

* beneficio personale scuola comma 3 art. 1

 

Nell’anno 2010 sarà in vigore infatti quota 95, nel 2011 quota 96 e nel 2013 quota 97.

Nel 2010 potranno cioè accedere alla pensione :

·                    di vecchiaia: lavoratrici con 61 anni di età / lavoratori con 65 anni di età,  anche se non in possesso dei 35 anni di servizio

·                    di anzianità: lavoratrici / lavoratori che fra età e servizio raggiungano quota 95, secondo la tabella di cui sopra.

Qualora non in possesso dei canonici 35 anni di servizio, le donne potranno “invecchiare” e fruire del collocamento a riposo per limiti d’età – secondo l’art 22- ter del DPEF 2009 :

a 61 anni  nel 2010,  a 62 nel 2012,  a 63 nel 2014,  a 64 nel 2016,  a 65 nel 2018

Mantengono nel tempo il diritto di accesso alla pensione senza penalizzazioni coloro che avevano maturato  57 anni  di età  e  35  di servizio al 31/12/2007 e coloro che, a prescindere dall’età, abbiano prestato 40 anni di servizio, nonché chi avrebbe potuto accedere al pensionamento dell’anno 2009

 

 

12.06.2009

Graduatorie di circolo e d’istituto

Nota MIUR Prot. n. AOODGPER 8692  del 12 giugno 2009

Le procedure relative alle graduatorie di circolo e d’istituto, nella giornata di ieri si sono arricchite di un nuovo modulo che permetterà a coloro che siano stati precedentemente inclusi nelle graduatorie dell’anno 2007 di includere nuovi insegnamenti per i quali abbiano acquisito titolo.

E’ noto che la “ripetizione” nel modulo A2 già predisposto di titoli in precedenza dichiarati – ad eccezione del titolo di accesso che deve essere ripetuto – comporta per i distratti l’esclusione dalle graduatorie di circolo e d’istituto per gli insegnamenti per i quali gli stessi  non siano in possesso di abilitazione.

E’ stato così tardivamente emanato il modello A2 /bis che – tramite una compilazione selettiva di più pagine n. 5 e n. 8 , a seconda della disciplina richiesta ( di nuova o di precedente inclusione) – consentirà di ottemperare alle due esigenze:

·        non incorrere nelle sanzioni previste per nuova dichiarazione di titoli in precedenza dichiarati

·        ottenere il punteggio spettante per titoli  di studio e di servizio vecchi e nuovi

Modello A2/bis

09.06.2009

Ricorso Agorà:

Ricorso Agorà:

…Illegittima la reiterazione dei contratti senza assunzione in ruolo

 

Nonostante la normativa nazionale e le varie pronunzie della Corte di Giustizia europea, la Pubblica Amministrazione continua ad utilizzare personale con incarico annuale a tempo determinato, a fronte di esigenze stabili e durature.

Nel settore scuola, in particolare, l’utilizzo del medesimo aspirante avviene normalmente per 4/5/10 anni.. senza che vi sia alcuna forma di assunzione, in aperta violazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 368/2001 .

Agorà Scuola ha ritenuto così di offrire le proprie competenze tecniche e normative a tutela del personale precario, promuovendo specifica rivendicazione.

 

Il primo esito, primo – in ordine di tempo - in tutta Italia , si è avuto in Umbria.

 

Il 5 giugno 2009 il Tribunale di Orvieto ha accolto- infatti - i ricorsi e condannato il MIUR al risarcimento - a favore dei ricorrenti - in misura corrispondente agli anni di servizio prestati.    

 

I ricorrenti rivendicavano l’illegittimità del conferimento di una serie di contratti a termine - annualmente reiterati - a fronte di una esigenza stabile e non meramente transitoria da parte dell’Amministrazione, come del resto disposto dal Decreto Lgs. 368/2001.

 

 

La sentenza risulta particolarmente significativa, in quanto:

 

*   connotandosi come “precedente”, aprirà la strada ad analoghi giudizi di merito, rispetto ad eventuali ricorsi già “in essere” o da produrre.

*   l’Amministrazione si vedrà costretta  a sborsare centinaia di migliaia di euro in tutti i casi in cui ricorra l’ipotesi di una avvenuta reiterazione dei contratti senza assunzione in ruolo

 

    

Presso Agorà  la consulenza necessaria per l’esame delle varie situazioni e per il patrocinio legale di ulteriori analoghi ricorsi in qualsiasi provincia.

 

Agorà Scuola – Sede legale Via Piave, 62 – 05100 Terni

 

Tel/Fax 0744 / 279785 – mandaci una mail @

 

 

Numero dedicato ai ricorsi:
+39 389 0940619
attivo dal lunedì al venerdì
dalle 10 alle 12 e dalle 19 alle 20

09.06.2009

Ricorso Agorà:

Principio di non discriminazione.. ovvero

…Ricorso Agorà contro la mancata applicazione degli scatti di fascia ai precari

 

 

Il personale precario è inquadrato nella posizione iniziale con 0 scatti di anzianità. Il personale precario di Religione Cattolica, matura regolarmente gli scatti di anzianità ed al momento della immissione in ruolo si porta dietro tutto il beneficio economico.     

Giova precisare che qualsiasi beneficio economico va ad incidere positivamente sia sul trattamento pensionistico, che sul TFR e - pertanto – è importante ottenere un esito positivo in quanto la posizione economica ottenuta seguirà il lavoratore – alla stregua del docente di Religione -  con obiettivo vantaggio per il presente e per il futuro.

           

Il beneficio va rivendicato in quanto contrario al principio di “non discriminazione”..

Tale principio è stato richiamato recentemente in due sentenze riguardanti gli scatti di stipendio del personale precario  (Tribunali di Tivoli e Roma- anno 2008)

 

Le due sentenze riguardano – specificamente - il personale della scuola, al quale è stato riconosciuto il diritto agli scatti e l’inquadramento corrispondente.

 

Agorà Scuola – attraverso il proprio ufficio legale – ha predisposto un ricorso nell’ottica sopra richiamata. E’ necessario non far passare inutilmente altro tempo in quanto sussiste la prescrizione quinquennale, in base alla quale non sono soggette a recupero le somme oltre i cinque anni dalla maturazione del diritto.

 

I docenti possono chiedere valutazione anche dei servizi non continuativi, ma pari a 180 giorni per anno scolastico.

 

 Agorà Scuola fornirà gratuitamente a tutti i ricorrenti la propria “ricostruzione di carriera”, onde produrre un ricorso ineccepibile dal punto di vista tecnico ed operativo.

 

Presso Agorà  la consulenza necessaria per l’esame delle varie situazioni e per l’elaborazione e la presentazione dei ricorsi in qualsiasi provincia.

( Agorà Sindacato Nazionale Autonomo Scuola – sede legale Via Piave, 62- 05100 Terni- tel/fax 0744/279785)

Numero dedicato ai ricorsi:
+39 389 0940619
attivo dal lunedì al venerdì
dalle 10 alle 12 e dalle 19 alle 20

06.06.2009

Titoli d’accesso vecchi e nuovi

Graduatorie di circolo e d’istituto

 

I modelli di domanda:

 

Titoli d’accesso vecchi e nuovi

 

Per ulteriori approfondimenti:

 

D.M. 39/1998

 

D.M.22/2005

 

 

 

04.06.2009

Ancora su graduatorie d’istituto personale docente

Ancora su graduatorie d’istituto personale docente

 

Giova precisare nuovamente scadenze ed adempimenti al fine di non commettere errori fatali in termini di mancato raggiungimento degli obiettivi di prestazione di servizio degli aspiranti per il prossimo biennio. (vedi anche su www.agorascuola.it del 3/6/2009)

 

Scadenze:

 

-          30 giugno

termine per la presentazione  delle istanze di inserimento nelle varie fasce

riguarda :

-         gli aspiranti  sprovvisti di abilitazione per determinati insegnamenti, ma in possesso del titolo di accesso

-         gli aspiranti provvisti di abilitazione , ma non presenti in graduatoria permanente

 

 

-          31 luglio

termine per l’inoltro telematico dell’elenco e dei codici delle scuole prescelte

riguarda :

-         tutti – indistintamente – gli aspiranti

 

Alcuni esempi:

-         un docente incluso in graduatoria permanente per la scuola primaria, potrà presentare domanda di inserimento /aggiornamento per le graduatorie d’istituto non abilitati di scuola dell’infanzia o di A043 , purchè sia in possesso del titolo di accesso (30 giugno)

-         un docente incluso in graduatoria permanente per A019 o per la scuola dell’infanzia ed in possesso di titolo di accesso solamente per l’uno o l’altro insegnamento, dovrà osservare la sola scadenza ed i soli adempimenti rispetto alla indicazione delle scuole (31 luglio)

 

In sintesi:

 

·        Il personale già incluso nelle graduatorie d’istituto dovrà semplicemente aggiornare il proprio punteggio con i titoli di studio e di servizio conseguiti dopo il 23 luglio 2007

·        Tutti gli aspiranti dovranno indicare successivamente le scuole prescelte

- unicamente - con procedura informatica tramite apposita funzione che sarà attivata dal  giorno 1 luglio  al 31 luglio p.v.

 

Ai fini di cui sopra è bene procedere sin da ora alla registrazione dell’aspirante sul sito MIUR che prevede anche una fase di riconoscimento fisico  presso una qualsiasi scuola statale a monte dell’inserimento web dei dati relativi alle scuola prescelte.

Agorà è come sempre disponibile al supporto tecnico in ciascuna fase della procedura.

 

Link alla funzione

 

 

 

03.06.2009

http://www

Il Ministro Brunetta… in soccorso dei malati oncologici

 

In tema di accertamenti sanitari e fasce orarie di reperibilità,  la  Circolare n. 1/2009 della Funzione Pubblica, sancisce che “…è interesse precipuo del legislatore e della pubblica amministrazione quello del favorire il recupero ed il reinserimento dei lavoratori colpiti da malattie, specie se gravi e di ridurre al minimo  la necessità  di rimanere fuori dal ciclo produttivo durante il periodo di cura della patologia..”

 

A tale proposito, la stessa Circolare , quinto comma, afferma la possibilità di utilizzare “..il tempo parziale ed il telelavoro che possono consentire al dipendente di prestare la propria attività lavorativa anche nel corso dei periodi di cura, in particolare in presenza di patologie gravi che richiedano terapie salvavita anche di lunga durata..”

 

Poiché il telelavoro è ipotesi  poco attuabile all’interno della struttura del servizio scolastico, d’ora in poi coloro che sono affetti da gravi patologie o patologie oncologiche, potranno accedere con estrema facilità al “part time”…!!  In un periodo cioè denso di spese in gran parte da sostenersi a carico dell’interessato, quest’ultimo potrà essere sollevato da accertamenti multipli e reperibilità coatta per ben 11 ore al giorno( dalle 8 del mattino alle 8 di sera, con l’intervallo per il pranzo dalle 13 alle 14) nel caso in cui gli sia “concesso” il “part time”.

 

Nessuna eccezione, quindi.. e nessun “..eventuale diverso trattamento.. per patologie croniche o invalidanti o per chi è sottoposto a terapie salvavita, quali ad esempio, le terapie per la cura delle malattie oncologiche..”

 

In breve:

..la legge è uguale per tutti, ed il dimezzamento dello stipendio mensile sembra connotarsi quale condizione essenziale per ogni necessità di cura e per “favorire il recupero ed il reinserimento dei lavoratori colpiti da malattie, specie se gravi”

 

 

 

Invece in precedenza...

 

Circolare Ministero del lavoro 22 dicembre 2005 n. 40

 

Breve sintesi:

L'articolo 2110 del Codice Civile dispone che in caso di malattia il datore di lavoro ha diritto di recedere dal contratto a norma dell’articolo 2118 del Codice Civile solo una volta che sia decorso il periodo stabilito dalla legge, per la conservazione del posto di lavoro:cosiddetto periodo di comporto. Il legislatore prevede una ulteriore possibilità di astensione dalla attività lavorativa per il lavoratore affetto da tumore, in situazione di invalidità. Secondo quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 118 del 1971, si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo. Nel caso in cui al lavoratore sia riconosciuta l'invalidità civile pari al cinquanta per cento., l'articolo 10 del decreto legislativo n. 509 del 1988 dispone che possa usufruire di un congedo straordinario per cure, non superiore a trenta giorni – previsto ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 118 del 1971.

Distinta è l'ipotesi di riconoscimento al lavoratore della situazione di handicap, regolata dalla legge n. 104 del 1992.

Lo stato di handicap, riconosciuto dalle unità sanitarie locali mediante commissioni mediche, garantisce  al lavoratore la possibilità di godere, in caso di riconoscimento di handicap grave, di due ore al giorno di permesso retribuito o  tre giornate mensili di permesso retribuito.

In considerazione del periodo di tempo variabile necessario alla cura delle patologie oncologiche, e  nel rispetto delle esigenze del lavoratore e del datore di lavoro, l'articolo 46 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e la Circolare del n. 9 del 18 marzo 2004 hanno previsto una particolare regolamentazione nella disciplina del lavoro a tempo parziale.

L'articolo 46, comma 1, lett. t), del decreto legislativo n. 276 del 2003, prevede  a favore dei lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti delle terapie salvavita, il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale, in tal modo instaurato, dovrà poi essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore, quando lo stato di salute lo renderà possibile.

 

 

03.06.2009

Un’estate insieme

 

 

Graduatorie  di circolo e d’istituto docenti

 

2009/10 e 2010/11

 

 

Sei inserito in graduatoria permanente ?

 

Devi inserirti nella prima fascia delle graduatorie di circolo o d’Istituto per gli altri insegnamenti per i quali hai titolo e operare la scelta delle scuole per accedere alle supplenze di competenza dei  Dirigenti Scolastici .

 

Non sei in possesso di abilitazione?

 

Devi inserirti nella terza fascia delle graduatorie di circolo o d’Istituto per gli insegnamenti per i quali hai titolo    

 

 

Sei in possesso di abilitazione ma hai dimenticato di inserirti in graduatoria permanente?

 

Devi inserirti nella seconda fascia delle graduatorie di circolo o d’Istituto per gli insegnamenti per i quali hai l’abilitazione 

 

 

Sei inserito in graduatoria permanente “con riserva” di conseguire un titolo di studio abilitante”e/o sei  in possesso di un titolo di studio non abilitante, ma tuttora valido?

 

Devi inserirti :

-          nella prima      fascia delle graduatorie di circolo o d’Istituto per gli insegnamenti per i quali hai l’inclusione con riserva nella graduatoria permanente, se la riserva sarà sciolta entro il 30 giugno 2009

-          nella prima fascia “con riserva” e nella terza fascia  a pieno titolo qualora non sia possibile sciogliere la riserva entro la data indicata, ma si possegga un titolo di studio tuttora valido.

 

 

                                                             Scadenze:

 

-          30 giugno

termine per la presentazione  delle istanze di inserimento nelle varie fasce.

 

            -           31 luglio

            termine per l’inoltro telematico dell’elenco e dei codici delle scuole prescelte.

 

In sintesi:

 

·        Il personale già incluso nelle graduatorie d’istituto dovrà semplicemente aggiornare il proprio punteggio con i titoli di studio e di servizio conseguiti dopo il 23 luglio 2007

·        Tutti gli aspiranti dovranno indicare successivamente le scuole prescelte

- unicamente - con procedura informatica tramite apposita funzione che sarà attivata dal  giorno 1 luglio  al 31 luglio p.v.

 

 

-         per ogni titolo di studio  di livello pari o superiore a quello indicato per l’accesso, per ogni abilitazione o concorso (senza distinzione fra i vari livelli di scuola), sono attribuiti punti 3

-         per la scuola primaria, in caso di possesso della laurea in lingua straniera, possono essere richiesti punti 6 aggiuntivi

-         per ogni master universitario di  1500 ore e 60 CFU con esame finale coerente con i vari insegnamenti ( i corsi relativi alle metodologie didattiche  sono ritenuti coerenti) sono attribuiti punti 3

-         per la frequenza di un corso di perfezionamento universitario – senza vincoli di crediti -

sono attribuiti punti 1.

 

N.B.:

-           in ogni anno accademico è valutabile un solo master o corso di perfezionamento. In totale possono essere valutati soli tre titoli fra master e perfezionamenti, a differenza di quanto stabilito per le graduatorie permanenti ove la valutabilità è pari a tre titoli per ciascuna tipologia di corso.

-           poiché non risulta dal D.M. alcuna distinzione fra corsi di perfezionamento post laurea e corsi post diploma , si ritiene che  unico parametro di valutazione per l’attribuzione dei 3 punti o 1 sia costituita dalle 1500 ore e 60 crediti universitari che equiparano master e perfezionamenti, come del resto sancito ripetutamente dai vari TAR

( vedi in dettaglio:  www.agorascuola.it del 19 maggio 2009 )

 

Sono valutabili :

a)      i servizi prestati nelle scuole statali afferenti alle varie discipline       (punti 2 al mese)

b)      i servizi prestati nelle scuole paritarie dal 2000                                           (punti 2 al mese)

c)      i servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute, parificate o autorizzate

(p. 1 al mese)

d)   i servizi di religione cattolica                                                                      (p. 1 al mese)

e)      i servizi non specifici prestati su altro posto di insegnamento                      (p. 1 al mese)

f)        i servizi  afferenti ad attività didattiche non riconducibili ad alcuna disciplina  punti 0,5 al mese

 

Attenzione !!!

 

fra i motivi di esclusione dalla procedura – incredibilmente –  risultano quelli sotto enunciati, per i quali si riporta il testo normativo..

 

art.4 ultimo capoverso

 E' fatto esplicito divieto, a pena di esclusione dalla procedura, di riproporre dichiarazioni relative a titoli e servizi già dichiarati in occasione della procedura relativa al precedente biennio che siano già stati sottoposti a giudizio di valutazione da parte della scuola che ha gestito la relativa domanda .”

art 8

comma 3   E' escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante che abbia presentato domanda in più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse

comma 5    E' escluso dalle graduatorie l'aspirante che dichiari nuovamente o riproduca titoli valutabili già presentati in occasione delle procedura relativa al biennio 2007/08 e 2008/09, secondo quanto previsto dal comma 4, ultimo capoverso del precedente art. 4 “

 

Art 5 comma 2

In caso di richiesta di tali tipologie di supplenze”  (supplenze brevi sino a 10 giorni)  ” è obbligatoria, a pena di esclusione, l'indicazione nel Modello B del numero di telefono cellulare o di telefono fisso.

 

 

 

 

D.M. 56 del 21 maggio 2009

 

Tabella 1

Tabella 2

Tabella 3

 

La modulistica sarà disponibile dal 3 giugno

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

Regolamento supplenze docenti e.. rinunzie   

…un breve “excursus” normativo  tra le nuove regole..

 

D.M. 13 giugno 2007

 

ARTICOLO 8


(Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro)

 

  1. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, l’esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti relativamente a tutto l’anno scolastico in corso:
    1. Supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento:
      1.  rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
      2. la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
      3. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

 

    1. Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:
      1. la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
      2. la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
      3. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

 

    1. Supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria:
      1. la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell’aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze ai sensi dell’articolo 7, comma 7. Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l’attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all’atto dell’interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d’orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione.
      2. la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la medesima sanzione di cui al precedente punto b/2;
      3. l’abbandono della supplenza comporta la medesima sanzione di cui al punto b/3.

 

  1. Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
  2. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.
  3. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.

 


Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti

 

D.M 53 del 21 giugno 2007

Art. 11


1. Le scuole, previo ricorso alla procedura di cui al precedente art.10, interpellano gli aspiranti a  supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante l’utilizzo dei recapiti indicati dall’aspirante, in ordine preferenziale nel modello B di domanda, fatte salve le proposte di assunzione per supplenze pari o superiori a trenta giorni e per le supplenze fino a dieci giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, per le quali, i successivi commi 3 e 6 prevedono specifiche modalità. Di tali comunicazioni, sotto qualsiasi modalità effettuate, va predisposta apposita conservazione agli atti della scuola.



2. L’uso del mezzo telefonico, sia fisso che mobile deve assumere la forma del fonogramma, da registrare agli atti della scuola, con l’indicazione del giorno e dell’ora della comunicazione, del nominativo di chi l’effettua e della persona che abbia dato risposta o l’annotazione della mancata risposta.

3. Per le supplenze che si preannunciano di durata non inferiore a trenta giorni la proposta di assunzione deve essere effettuata, comunque, per telegramma.



4. La comunicazione concernente la proposta di assunzione deve contenere i dati essenziali relativi alla supplenza e, cioè, la data di inizio, la durata, l’orario di prestazione settimanale e nel caso sia diretta a più aspiranti, deve indicare, il giorno e l’ora della convocazione nonché l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati.

5. Nei casi di supplenze pari o superiori a trenta giorni, la proposta di assunzione condizionata, trasmessa dalla scuola a più aspiranti, con un preavviso di almeno due giorni rispetto alla data di convocazione, può essere positivamente riscontrata, oltre che con la presenza dell’aspirante nel giorno e ora indicati, anche con l’accettazione telegrafica o via fax che pervenga entro i medesimi termini; in quest’ultimo caso l’aspirante, ove la scuola gli comunichi telefonicamente che risulta destinatario della supplenza, deve tassativamente assumere servizio entro 24 ore da quest’ultima comunicazione.

6. Per le supplenze fino a dieci giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria di cui al precedente art. 5, comma 2, si adottano le seguenti specifiche modalità:


- le scuole, previa consultazione della graduatoria secondo quanto previsto al precedente art. 10, interpellano gli aspiranti durante la fascia oraria di reperibilità che va dalle ore 7.30 alle ore 9.00, utilizzando il recapito di telefono cellulare o, in mancanza e in via subordinata, di telefono fisso indicati in via obbligatoria dagli aspiranti medesimi.


- Nei casi in cui il contatto non abbia riscontro immediato, la risposta utile deve pervenire tassativamente entro le ore 10.00 della medesima giornata.


- Nella comunicazione in questione la scuola determina, in relazione alle caratteristiche di urgenza e al fine di garantire la massima celerità nella copertura del posto, il momento di effettiva presa di servizio dell’aspirante medesimo.

Art.12


Sanzioni


1. L’art. 8 del Regolamento disciplina, in relazione alle varie tipologie di supplenza, gli effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro e della sua risoluzione anticipata, specificandone le conseguenti sanzioni rispetto alle ipotesi di:

 
- rinuncia ad una proposta di assunzione;


- mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione;


- abbandono del servizio.



2. Considerato che la rinuncia ad una proposta di assunzione, nelle sue varie modalità, può derivare da comportamenti impliciti, si precisa quanto segue:

 
a) ai fini dell’applicazione delle sanzioni collegate alla rinuncia ad una proposta contrattuale disciplinate dalla lettera b.1 del predetto art. 8 del Regolamento, la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario(telegramma, messaggio di posta elettronica, telefonata con risposta interlocutoria), equivale alla rinuncia esplicita;
b) ai fini dell’applicazione delle sanzioni collegate alla rinuncia ad una proposta contrattuale per le supplenze brevi sino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primarie di cui alla lettera c.1 del predetto art.8 del Regolamento, l’impossibilità di reperimento mediante il recapito di telefono cellulare o di telefono fisso durante la fascia oraria di reperibilità (7.30 – 9.00) equivale alla rinuncia esplicita.



3. Le sanzioni di cui al precedente comma 2 si applicano esclusivamente agli aspiranti che, al momento della proposta di supplenza e per il periodo della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza.Art. 11
Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti


 

Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA.

 

NotaProt. n.AOODGPER 15551 del 31 luglio 2007

 

Cosa cambia, in sintesi ,in materia di conferimento di supplenze e/o rinunzie?

 

-         sulla base delle graduatorie provinciali permanenti  nulla

-         sulla base delle graduatorie d’Istituto la rinunzia per due volte ad una supplenza in quella determinata scuola, comporta l’inclusione “in coda” alla graduatoria d’Istituto dell’aspirante per quella determinata tipologia di posto.

-         per la scuola primaria e dell’infanzia, la rinunzia  alla proposta per una supplenza breve sino a 10 giorni, comporta la cancellazione dell’aspirante rispetto a tale opportunità in quella determinata scuola

-         acquista particolare importanza la “reperibilità” dell’aspirante  all’interno della fascia temporale prefissata

 

 

 

03.06.2009

Un’estate insieme...
…modificati i termini di pubblicazione dei trasferimenti.

Superiori: dal 22 al 26 giugno
Medie: dal 10 al 17 luglio


Di rinvio in rinvio... l’estate avanza e l’attesa diventa snervante.

Si ignorano – ad oggi – i termini di scadenza delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie che prevedibilmente – peraltro – slitteranno sino ad agosto inoltrato.

Nessuna notizia – di conseguenza – sulle immissioni in ruolo e sulle supplenze, per le quali i tempi

si preannunziano assai “distesi”, a differenza degli stati d’animo dei vari aventi titolo.


19.05.2009

Sentenza del TAR Lazio su ricorso 9302/07 ( sez

Equiparati ai “master” i “corsi perfezionamento” di 1500 ore e 60 crediti ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie di supplenza dei docenti ?

Il comma 10 dell’art. 3 del D.M. D.M. 42 dell’8 aprile 2009 dispone l’equiparazione ai master dei corsi di perfezionamento di 1500 ore e 60 crediti.

Siccome tale comma ha funzione di chiarimento - e non invece di nuova norma - circa una valutazione che – a livello dei vari UU.SS.PP. – ha trovato interpretazioni non coincidenti, si ritiene che ciascun aspirante interessato possa e debba rivendicare l’attribuzione di punti 3, anziché 1, laddove ne ricorrano le condizioni, anche per le graduatorie dell’anno 2007.

E’ pertanto necessario – in attesa di eventuali  pronunciamenti in tal senso del Ministero – che ciascun interessato si attivi – al momento della pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento – al fine di ottenere il punteggio spettante, con modifica della propria posizione .

 

Abbiamo predisposto a tal fine ogni opportuna tutela del personale interessato attraverso il ns. ufficio legale.

 

Ciò che conta è il numero dei crediti maturati (CFU60) e non la “denominazione” del corso.

 

Lo ha sancito il TAR Basilicata con sentenza n. 930, nonché il TAR Lazio con sentenze 8747 e 8748.

 

Sentenza 930/2008Sentenza n. 8747/2008Sentenza n. 8748 /2008

 

e inoltre:

 

Sentenza del  TAR Lazio su ricorso 9302/07 ( sez. III bis)

Sentenza del TAR Lazio su ricorso 9299/07 (sez. III bis )

 

Sentenza del TAR Lazio su ricorso 9305/07 (sez.III bis)

 

Sentenza del TAR Lazio su ricorso 9306/07 ( sez. III bis)

 

Sentenza del TAR Lazio su ricorso 10202/07

 

Sentenza del TAR del Lazio su ricorso 9610/07 (sez.IIIbis)

 

Il problema –in taluni casi-  può sussistere:

 

-         qualora l’interessato- mentre frequenta il “corso di perfezionamento” sia ancora legato a qualche “percorso universitario”.

-         qualora nello stesso anno accademico siano stati acquisiti più titoli.

Qualora sussista la prima delle due ipotesi, l’interessato non potrà acquisire“crediti formativi universitari” per i quali è prevista regolare “immatricolazione” e frequenza.

Potrà ottenere invece p. 1 come “attestato di frequenza“ di cui al punto C/8.

Per il “master” “nulla quaestio” in quanto  lo stesso è accessibile al solo personale in possesso di laurea

 

Qualora sussista la seconda delle ipotesi, non potrà ottenere doppio punteggio per il medesimo anno.

 

 

 

23.04.2009

Personale A

Personale A.T.A.  (Dal sito del MIUR)

Attribuzione della seconda posizione economica: disponibile la raccolta completa dei test, con le corrispondenti risposte, dalla quale saranno tratti quelli da somministrare all’atto della prova selettiva

 

( per accedere alla funzione, clic sul titolo)

 

 

Disciplinata dall’art. 62 CCNL 29/11/2007 e dalla relativa sequenza contrattuale  sono in atto le procedure per l’acquisizione della seconda posizione economica per il personale ATA di area B.

A decorrere dunque dall’1/9/2009 sarà attribuita una posizione economica “aggiuntiva” pari a 1800,00 euro annui, da intendersi erogati su 13 mensilità e da non confondersi con la prima posizione economica, ovvero l’art. 7 .

I due benefici non sono cumulabili; il personale già in godimento dell’art. 7, sceglierà uno dei due benefici

Prerequisito sarà il superamento di una prova pre selettiva che precederà il corso di formazione.

I test  “on line” saranno riferibili al solo singolo aspirante (tracciamento)

 

Interessante  la forma della risposta a quesito quale concreto supporto per il superamento della prova.

 

 

15.04.2009

Nuovo calendario per trasferimenti e passaggi personale di ruolo

Nuovo calendario per trasferimenti e passaggi personale di ruolo

 

Si cambia…ed ecco che per la gestione/sistemazione del personale si attende la tarda primavera o l’estate che avanza..

Ma vediamo..:

 

Docenti

Termine per revoca

Data pubblicazione

Infanzia

2 maggio

1 giugno

Primaria

10 aprile

15 maggio

Media

8 giugno

10 luglio

Superiore

18 maggio

22 giugno

 

 

 

ATA

Termine per revoca

Data pubblicazione

 

22 giugno

24 luglio

 

 

14.04.2009

Concorso 24 mesi ata

Concorso 24 mesi ata

 

 

L'O.M. 23 febbraio 2009 n. 21, è stata registrata alla Corte dei Conti in data 2 aprile 2009, reg. 1, foglio 234.


Ogni singola Direzione regionale emanerà i relativi bandi di concorso che saranno pubblicizzati nei modi ivi previsti con ogni possibile urgenza..

 

A giorni sarà disponibile il calendario aggiornato con le varie scadenze provinciali

 

In Umbria la scadenza delle istanze è stata fissata al giorno 11 maggio 2009

 

L'O.M. conserva la propria struttura essenziale, fatte salve le variazioni in materia di titoli d'accesso sulla base della sequenza dell' art. 62 del CCNL Scuola vigente

 

Gli aspiranti in possesso di servizio in tutto o in parte prestato nel profilo immediatamente superiore, potrà utilizzare tale servizio per l’inclusione nella graduatoria di prima fascia  del profilo inferiore.

 

Il servizio prestato in tutto o in parte quale Assistente Amministrativo, potrà - cioè - essere utilizzato per accedere a collaboratore scolastico.

 

Ovviamente il punteggio da attribuire per il servizio di Assistente Amministrativo nella graduatoria di destinazione (collaboratore scolastico) corrisponderà ad “altro servizio”, con l’attribuzione di punti 0,15 al mese a frazione superiore a 15 giorni, mentre la somma dei servizi sarà utile “in toto” alla maturazione dei 24 mesi.

 

 

Normativa:

 

Modelli di Domanda:

 

Corrispondenza laboratorio titoli

 

Le sedi esprimibili in provincia di Terni

 

Le sedi esprimibili

14.04.2009

http://www

Di nuovo su Graduatorie ad esaurimento..

…una storia ..con un finale “ad effetto.. contenzioso”

 

Scadenza delle istanze?  11 maggio 2009

D.M. 42 dell’8 aprile 2009

( tutti i moduli da utilizzare ed il decreto)

 

Le sedi esprimibili  in provincia di Terni

 

Tutte le sedi esprimibili

 

Consistenza aspiranti in graduatoria (dati aggiornati all'11/03/2009)

 

Dopo lunga dissertazione sulle varie sentenze emesse a livello di TAR in materia di inserimento/aggiornamento .. ecco licenziato un testo normativo in grado di attivare ed alimentare un contenzioso  di notevoli dimensioni..

La disparità di trattamento tra i vari aspiranti è evidente..

 

Chi si iscrive per la prima volta.. si inserisce – infatti –  “a pettine”, ovvero col punteggio a lui spettante..

Chi è già iscritto.. magari da sette/otto anni o ancor di più, in caso di cambio di provincia, va “in coda”.. nonostante :

 

a sostegno dell’inserimento “a pettine” anziché “in coda” degli aspiranti presenti in graduatoria, in caso di cambio di provincia.

A parziale ristoro del danno, il “vecchio” iscritto potrà produrre domanda anche per altre tre province, ma sempre in posizione “di coda”.

 

In tale ipotesi, le graduatorie subiranno una metamorfosi, rigenerando se stesse attraverso altra connotazione che identificherà 6 fasce nella provincia diversa da quella di prima inclusione:

l’attuale prima fascia diventerà la 

            seconda                     la 

            terza                          la 

Considerando che gli inclusi in prima fascia erano già presenti in due province, con tale disposto normativo, saranno presenti in cinque.

 

Non sarà possibile spostare i 24 punti conseguiti per le abilitazioni SSIS da una graduatoria ad un’altra, nonostante :

 

L’Amministrazione  non ha ritenuto – cioè - di dover ottemperare a quanto sancito  da TAR e Consiglio di Stato...

 

Il comma 10 dell’art. 3 del D.M. dispone l’equiparazione ai master dei corsi di perfezionamento di 1500 ore e 60 crediti.

Siccome tale comma ha funzione di chiarimento - e non invece di nuova norma - circa una valutazione che – a livello dei vari UU.SS.PP. – ha trovato interpretazioni non coincidenti, si ritiene che ciascun aspirante interessato possa e debba rivendicare l’attribuzione di punti 3, anziché 1, laddove ne ricorrano le condizioni.   

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