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Archivio 2008

Archivio News

28.03.2009

Di nuovo su Graduatorie ad esaurimento

 

Di nuovo su Graduatorie ad esaurimento..

una storia infinita…

 

Il Consiglio di Stato con propria Ordinanza del  24/03/2009 n. 200901525 ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dal MIUR contro la sentenza  TAR del Lazio  27/11/2008 n. 200810809 a sostegno dell’inserimento “a pettine” anziché “in coda” degli aspiranti presenti in graduatoria, in caso di cambio di provincia.

 

Con propria Ordinanza pari data n. 200901524 ha respinto altresì la richiesta di sospensiva avanzata dal MIUR contro la sentenza del TAR Lazio n. 10728 del 25 novembre 2008. 200810728 a sostegno della possibilità di spostamento dei 24 punti conseguiti per le abilitazioni SSIS da una graduatoria ad un’altra, con relativa modifica del punteggio.

 

A tal punto l’Amministrazione dovrebbe ottemperare a quanto sancito dalle due Ordinanze del TAR.

 

 

27.03.2009

Calendario scolastico 2008/2009

Si ritiene opportuno corrispondere alle esigenze del personale docente della scuola con impegni scolastici nella propria o in altra provincia, pubblicando in un
quadro sinottico i giorni di effettiva sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale.



25.03.2009

Precari verso la riconferma

Precari verso la riconferma?

 

Il disegno di legge 1441, meglio conosciuto come "ammazza precari", a seguito delle sollecitazioni del PD finalizzate alla creazione di una rete di ammortizzatori sociali, sta progressivamente avventurandosi... sul viale del tramonto...

Lo stesso Ministro Gelmini, onde tamponare le falle di un'operazione di taglio indiscriminato di posti di lavoro, ha garantito l'emanazione di un apposito emendamento che collocherà a riposo - d'ufficio - tutti coloro che possono vantare 40 anni di contribuzione tra servizio effettivo e periodi di riscatto.

Da più parti è stata avanzata la proposta “conferma”per tutti i precari - docenti e ATA - in servizio sino al 31 agosto o sino al 30 giugno.

Per tutti è ad oggi prevedibile l'attribuzione di una precedenza assoluta per le supplenze, onde consentirne il massimo utilizzo, in attesa che si determinino le condizioni per una loro "forma di stabilità".

La finalità - infatti - palesata dal Min. F.P. di non procedere a nuova nomina del personale "triennalista" per l'A.S. 2009/2010 non avrebbe alcun tipo di senso nel settore scuola, ove a qualsiasi tipo di nomina presiede una graduatoria da osservare senza alcun eccezione e senza alcuna possibilità di nominare gli uni anzichè gli altri.

Sul ns. sito - in tempo reale - le notizie via via aggiornate sull'argomento.

 

23.03.2009

Ata seconda posizione economica

Ata seconda posizione economica

(orizzontale)

 

(solamente per assistenti amministrativi ed assistenti tecnici di ruolo a domanda)

 

Scadenza istanze 22 aprile 2009

 

Disciplinata dall’ art. 62 CCNL 29/11/2007 e dalla relativa sequenza contrattuale vede ora la luce la procedura per l’acquisizione della seconda posizione economica per il personale ATA di area B.

A decorrere dunque dall’1/9/2009 sarà attribuita una posizione economica “aggiuntiva” pari a 1800,00 euro annui, da intendersi erogati su 13 mensilità e da non confondersi con la prima posizione economica, ovvero l’art. 7 .

I due benefici non sono cumulabili; il personale già in godimento dell’art. 7, sceglierà uno dei due benefici

Prerequisito sarà il superamento di una prova pre selettiva che precederà il corso di formazione.

I test  “on line” saranno riferibili al solo singolo aspirante (tracciamento)

Tale tipo di formazione è considerata servizio a tutti gli effetti.

Il personale può accettare  incarichi a tempo determinato di cui all’art. 59 del CCNL.

Il personale eventualmente in “part time”, in caso di sostituzione del DSGA, deve optare per la prestazione “full time”ed è sostituito – a sua volta - per l’intero orario, da personale supplente.

Un piccolo quadro circa le disponibilità a Terni e nelle province vicine:

 

Provincia

A.A.

A.T.

Terni

32

12

Perugia

100

43

Viterbo

42

12

Rieti

28

15

 

 

La Circolare del 12 marzo 2009

Accordo nazionale

Allegato tecnico (formazione);

Allegato 1 (ripartizione per provincia e per qualifica delle disponibilità);

Allegato 2 (tabelle di valutazione dei titoli);

Allegato 3 (modulo domanda).

 

 

23.03.2009

Part time e riunioni collegiali

Part time e riunioni collegiali

 

Tale tipologia di servizio è prevista – per i docenti – dall’art. 39 del CCNL 29novembre 2007

 

Purtroppo in talune situazioni, vengono posti in atto comportamenti di segno contrario rispetto all’esigenza di  disporre liberamente del  tempo eccedente l’impegno scolastico programmato.

Nella scuola sono assai frequenti consigli di classe e/o collegi straordinari che dilatano l’orario di servizio del personale in part time,richiedendone la prestazione lavorativa per giorni diversi dall’impegno contrattuale di tipo “verticale”(su alcuni giorni della settimana, del mese, dell’anno...) cosa questa che – nel privato – determinerebbe sanzioni a carico del datore di lavoro per mancata copertura contributiva dell’orario prestato in eccedenza.

Con risposta a interpello del 20 gennaio u.s. il Ministero del Lavoro ha chiarito che il lavoratore in part time “verticale” non possa essere chiamato a prestare alcun tipo di attività nei giorni in cui non sia prevista la propria presenza sul posto di lavoro.

In poche parole, il lavoratore deve avere certezza del tempo a propria disposizione, concordando “a monte”  tempi e modalità della propria prestazione con un criterio proporzionale anche per le attività funzionali all’insegnamento di cui all’art. 29 del CCNL vigente , come da OM 446/97 del 22 luglio 1997, art. 7

Quanto sopra assume un rilievo ancora maggiore per il personale docente della scuola in quanto le attività relative agli scrutini ed agli esami, non possono essere normalmente adattate alle esigenze del personale che abbia scelto la prestazione di un servizio di tipo parziale.

 

 

 

20.03.2009

Il Consiglio di Stato sospende decisione del TAR e riammette in graduatoria assistente amministrativo precario
L'aver dichiarato periodi di servizio privi di regolarità contributiva
non costituisce ipotesi di falsa dichiarazione. (a tale proposito v. anche - poco sotto - l'articolo: Erronea o mendace dichiarazione)
Il sindacato SAB (Fed.ne Scuola.Base) che, con il segretario generale prof. Francesco Sola, ha patrocinato il contenzioso, valuta positivamente la motivazione posta a base di tale pronuncia per l'incidenza che ha sulla valutazione dei servizi prestati presso
scuole private, paritarie e/o legalmente riconosciute in caso di mancato versamento dei contributi previdenziali, a fronte di un'attività lavorativa svolta…



10.03.2009

A.T.A. 24 mesi

In sensibile ritardo rispetto agli anni precedenti, l'Ordinanza per il rinnovo della graduatoria del concorsi, per l'inclusione nella
prima fascia dei profili di collaboratore scolastico, assistente amministrativo, assistente tecnico in possesso del requisito di 24 mesi di servizio nella scuola statale.
Con
nota MIUR n. 2664 del 23 febbraio 2009 si è avuta formale pubblicazione della O.M. n. 21 del 23 febbraio

Ogni singola Direzione regionale dovrà fissare una propria scadenza una volta registrata l'O.M. da parte della Corte dei Conti.

L'O.M. conserva la propria struttura essenziale, fatte salve le variazioni
in materia di titoli d'accesso sulla base della sequenza dell' art. 62 del CCNL Scuola vigente

A giorni la pubblicazione dei modelli da utilizzare per l'inserimento / aggiornamento.

Corrispondenza titoli laboratori assistenti tecnici


Precedenza ex art. 33 legge 104/92 per il conferimento delle supplenze.

Tutti coloro che assistono un genitore, un figlio , il coniuge,
in situazione di handicap grave, hanno diritto di scelta prioritaria della sede di servizio per le supplenze.
Le modalità sono quelle contenute nell'art. 7
"Sistema delle precedenze comuni" di cui al CCNI relativo alla "mobilità" del personale docente e ATA.
Per beneficiare della precedenza, in presenza di fratelli/sorelle, il figlio che assiste il genitore deve avere la qualità di
"unico" o equiparato per motivi meramente oggettivi o deve essere convivente col disabile.
Si prescinde dalla situazione di handicap "permanente" nel caso di assistenza a figli portatori di handicap sino a 18 anni, in quanto le commissioni mediche spesso rinviano nel tempo tale tipo di dichiarazione.


16.03.2009

Dichiarazione di disponibilità ad effettuare supplenze in altre province…

Dichiarazione di disponibilità ad effettuare supplenze in altre province…

 

( vedi anche precedente articolo)

 

A tale proposito si erano pronunziati negli ultimi mesi dell’anno 2008 gli Uffici Scolastici Provinciali di Bari e Modena sulla base dei quesiti pervenuti da parte degli aspiranti.

Tali Uffici, anticipando la Nota del MIUR , hanno inteso disciplinare in maniera sostanzialmente univoca l’istituto della “dichiarazione di disponibilità” ad effettuare supplenze di competenza dei Dirigenti Scolastici dopo l’ultimo aspirante eventualmente avente titolo.

 

Nota USP Bari 17 novembre 2008 n.5193

 

Nota USP Modena n. 20561 del 18 dicembre 2008

 

Nota MIUR del 28 gennaio 2009 n. AOODGPER/1027

 

E’ esclusa la possibilità di prestare servizio contemporaneamente in due province diverse.   

Il punteggio così ottenuto non potrà essere utilizzato in modo cumulativo quale somma dei servizi prestati e verrà pertanto attribuito quello spettante per una delle due.

 

Presso le nostre sedi il modulo necessario.

16.03.2009

Graduatorie permanenti 2009…

Graduatorie permanenti 2009…

docenti…

.. di sentenza in sentenza..

..di compromesso in compromesso..

 

D.D.G. del 26/02/2009

 

Scadenza delle istanze?  A giorni …

 

Dopo lunga dissertazione sulle varie sentenze emesse a livello di TAR in materia di inserimento/aggiornamento .. ecco licenziato un testo normativo in grado di attivare ed alimentare un contenzioso  di notevoli dimensioni..

La disparità di trattamento tra i vari aspiranti è fuori discussione…(..esiste e rimane tale!!)

Fuori discussione (non se ne parla proprio!!)è l’adeguamento alle sentenze dei TAR in merito al cambio di provincia dei già inclusi ed allo spostamento dei 24 punti SSIS da una graduatoria ad un’altra.

Un “papocchio” dunque, per ricalcare l’arguta definizione a tale proposito di altra sigla sindacale fondatrice di Scuola.Base, ovvero Scuolathena.

 

Chi si iscrive per la prima volta.. si inserisce – infatti –  “a pettine”, ovvero col punteggio a lui spettante..

Chi è già iscritto.. magari da sette/otto anni o ancor di più, in caso di cambio di provincia, va “in coda”.. nonostante la sentenza TAR del Lazio  27/11/2008 n. 200810809

 

A parziale ristoro del danno, il “vecchio” iscritto potrà produrre domanda anche per altre due province, ma sempre in posizione “di coda”.

 

In tale ipotesi, le graduatorie subiranno una metamorfosi, rigenerando se stesse attraverso altra connotazione che identificherà 6 fasce nella provincia diversa da quella di prima inclusione:

l’attuale prima fascia diventerà la 

            seconda                     la 

            terza                          la 

Considerando che gli inclusi in prima fascia erano già presenti in due province, con tale disposto normativo, saranno presenti in quattro.

 

Non sarà possibile spostare i 24 punti conseguiti per le abilitazioni SSIS da una graduatoria ad un’altra, nonostante la sentenza del TAR Lazio n. 10728 del 25 novembre 2008. 200810728

 

Il comma 10 dell’art. 3 del D.D.G. dispone l’equiparazione ai master dei corsi di perfezionamento di 1500 ore e 60 crediti.

Siccome tale comma ha funzione di chiarimento circa una valutazione che – a livello dei vari UU.SS.PP. – ha trovato interpretazioni non coincidenti, si ritiene che ciascun aspirante interessato possa e debba rivendicare l’attribuzione di punti 3, anziché 1, nella emananda graduatoria.

 

Siamo convinti  del fatto che la riapertura di tali graduatorie debba annoverare anche i “vecchi” abilitati che  nell’anno 2007 non avevano prodotto alcuna domanda entro il 21 aprile.

Sarebbe assai difficile – infatti - da comprendere la motivazione per cui - invece - possono essere ammessi coloro che si sono abilitati dopo tale data

 

Ai docenti già di ruolo un po’ distratti e tuttora a distanza da casa, ricordiamo che l’inserimento in tali graduatorie nella provincia di riferimento potrebbe connotarsi quale alternativa al mancato trasferimento…

 

 

10.03.2009

l’interessata lamenta di aver commesso un errore in assoluta buona fede nel compilare quella parte del modulo per la domanda di aggiornamento relativa ai titoli di servizio

Erronea o mendace dichiarazione

 

nelle istanze di inserimento/aggiornamento di graduatorie.

 

Sull’argomento, ormai ricco di episodi ricorrenti stante l’utilizzo ormai generalizzato delle “dichiarazioni sostitutive”si è pronunziato nel mese scorso il TAR della Lombardia con Sentenza n. 1160 del 6 febbraio 200901160  di cui riportiamo stralcio:

 

 

“l’interessata lamenta di aver commesso un errore in assoluta buona fede nel compilare quella parte del modulo per la domanda di aggiornamento relativa ai titoli di servizio. Errore, da cui comunque non ha ricavato alcun beneficio, atteso che, dopo la modifica del punteggio che le spettava, …è rimasta collocata nella stessa posizione all’interno della graduatoria.”

 

“..in base all’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, la decadenza avrebbe potuto essere adottata solo se, a seguito della dichiarazione erronea (e della conseguente attribuzione di un punteggio più elevato), la ricorrente si fosse collocata in graduatoria in una posizione migliore, ledendo il diritto dei terzi ad occupare la sua posizione ed a ricavarne i connessi benefici.”

 

“Dispone l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 che, fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 76 (in tema di conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci), qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato in base alla dichiarazione non veritiera.”

 

“La giurisprudenza ha escluso che la disposizione de qua disciplini una sanzione di carattere afflittivo, in quanto la decadenza da un’utilità conseguita per effetto di una dichiarazione non veritiera, non è altro che la naturale conseguenza della mancanza, successivamente accertata, dei requisiti per il conseguimento di detta utilità “(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 15 giugno 2005, n. 4938   200504938

 

“Si rammenta sul punto che, secondo l’orientamento preferibile, l’interpretazione dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 cit. più conforme alla lettera ed alla ratio di siffatta disposizione richiede la sussistenza di un nesso di causalità tra dichiarazione non veritiera ed attribuzione del beneficio “(T.A.R. Veneto, Sez. III, 28 luglio 2008, n. 2125  200802125

 

In estrema sintesi:  decade semplicemente dal beneficio ottenuto senza alcun altro tipo di sanzioni l’aspirante che abbia fornito dichiarazioni erronee o, comunque, non veritiere , ma per le quali non si  possa ipotizzare l’esistenza di un fine che prefiguri un collegamento tra causa (l’erronea dichiarazione) e l’effetto (il beneficio non spettante e lesivo di altrui interessi legittimi)

23.02.2009

Manifestazione nazionale a tutela della seconda lingua comunitaria



16.02.2009

Art

Depressione post partum?

Nessun CCNL ha ritenuto di dover disciplinare – sino ad oggi - quanto sancito a tutela della lavoratrice madre dall’art.20 del D.P.R. n. 1026/1976

in materia di malattia determinata da pregressa gravidanza  e pertanto ogni Ufficio Scolastico ha ritenuto di applicare le formule ritenute più corrette, a seguito altresì di contenzioso quasi sempre favorevole all’Amministrazione.

Il limite di tale D.P.R. mai abrogato, ma mai ripreso da articolati normativi successivi è che non vi si ravvisa – appunto - il limite della durata temporale dell’assenza..

Ad esempio, se a seguito di nascita di un figlio, lo stress permane per anni ed anni…, teoricamente, la lavoratrice potrebbe decidere di fruire di tale istituto giuridico per assentarsi dal lavoro per un periodo corrispondente, senza incorrere nella perdita/riduzione della retribuzione.

Infatti l’ Art. 20.  D.P.R. 1026/1976 dispone:

Non sono computabili, agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi per il trattamento normale di malattia, i periodi di assistenza sanitaria per malattia determinata da gravidanza ancorché non rientrante nei casi previsti dalla lettera a) dell’art. 5 della legge, o da puerperio.

Poichè la LEGGE  sopra citata è la 1204/1971 ne riportiamo alcuni commi essenziali alla comprensione della portata dell’art 20.

“(omissis )Art. 4

E’ vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva
del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto.

(..omissis)

Art. 5     

L’Ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, l’interdizione dal lavoro delle
lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a) del precedente articolo,
per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dall’ispettorato stesso, per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere
aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto del precedente articolo
3…. (omissis)”

Come in passato indicato da qualche rivista specializzata, esisterebbe una nota a favore delle lavoratrici emanata dal Ministero del Lavoro n. 6123/06. Non siamo peraltro riusciti - neppure dopo lunga ed estenuante ricerca – a trovarne traccia.

Nei fatti, invece, come fatto oggetto di specifica circolare dall’USP di Terni con propria nota del 04/02/2009

 ”già  con lettera n. 4794 del 28.09.1996 la locale Direzione Provinciale del Lavoro di Terni aveva inviato ..i seguenti chiarimenti sulla malattia determinata da gravidanza e puerperio:

  • le assenze per malattia disposte ai sensi dell'art.20 devono essere considerate assenze per malattia e non già gravi complicazioni della gestazione
  • i periodi di malattia in questione non si computano ai fini della durata massima
  • per il trattamento economico invece si applicano le regole riguardanti le assenze per malattia.


Con nota del 02.01.2009 l'Ufficio del Lavoro ha confermato il contenuto della precedente comunicazione specificando che per quanto attiene il trattamento economico da corrispondere si dovrà tener conto del periodo di insorgenza della malattia.

 
Se la stessa insorge durante il periodo di congedo per maternità, l'indennità di maternità assorbe, in quanto comprensiva, ogni altra indennità spettante per malattia, mentre per il periodo di assenza dal lavoro successivo alla conclusione del congedo per maternità, alla lavoratrice madre spetterà il trattamento economico previsto contrattualmente per la malattia, tenuto conto delle innovazioni introdotte dall'art.71 della Legge n.133/2008.”

 

In estrema sintesi, quindi, fatta salva la mancanza dei limiti di durata per le assenze da pregressa gravidanza che non sono prefissati ,né tanto meno prefissabili,  tale tipo di assenze

“post partum”,sono da ricondurre  alla disciplina delle assenze per malattia rispetto al trattamento economico, ovvero…

.se trattasi di una supplente, secondo la specifica tipologia:

1° mese per intero, 2 mesi al 50% oppure  1° mese al 50%

.se trattasi di personale di ruolo:

            9 mesi per intero…..

 

Essendo stata nel frattempo promulgata la legge 133/08, ogni assenza sarà decurtata degli emolumenti accessori (RPD,CIA..)

16.02.2009

A proposito di graduatorie d’Istituto, perdenti posto

A proposito di graduatorie d’Istituto, perdenti posto e... handicap

 

Ritenendo di fare cosa gradita pubblichiamo un ns. lavoro dell’anno 2005 che conserva tutta la sua “attualità”  nel far luce sui benefici ed i beneficiari della art. 33 comma 5 della legge 104/92, attraverso le disposizioni di cui all’art. 7 del CCNI  appena sottoscritto.

 

Con le seguenti variazioni :

-                     la dizione CCNI 14/01/1995 va sostituita con Contratto collettivo nazionale integrativo 12/02/2009

-                     la precedenza per l’assistenza spetta anche all’interno del comune di residenza del portatore di handicap, purchè si tratti di un comune di grandi dimensioni con più distretti ( es: Roma) e venga richiesto -come prima preferenza- il distretto di residenza del disabile.

-                     Rispetto alle “ragioni esclusivamente oggettive tali da non consentire l’effettiva e continuativa assistenza” sono stati eliminati dal testo normativo gli esempi utilizzati da precedenti CCNI per connotare l’impossibilità dell’assistenza da parte dei fratelli dell’interessato ( “sorelle/fratelli minori, sorelle/fratelli residenti all’estero, sorelle /fratelli portatori essi stessi di handicap.. o a distanze che non consentono l’effettiva e continuativa assistenza.”)  in quanto non esaustivi di tutte le possibili situazioni di famiglia.

-          il beneficio della precedenza  legge 104 art. 33 - nell’ipotesi di un figlio sino a 18 anni – spetta anche qualora lo stato di gravità non sia dichiarato permanente

16.02.2009

Dichiarazione di disponibilità ad effettuare supplenze in altre province…

Dichiarazione di disponibilità ad effettuare supplenze in altre province…

…ora si può!!!

 

Con nota del 28 gennaio 2009 n. AOODGPER/1027, il Ministero ha sciolto le proprie riserve in merito alla possibilità - per gli aspiranti a supplenze in qualità di docente - di dichiarare la propria disponibilità ad accettare nomine dopo l’ultimo aspirante eventualmente avente titolo di altra/altre provincia/province.

Tale procedura non garantisce il diritto alla nomina, né la redazione di una graduatoria fra gli aspiranti che abbiano fornito la propria disponibilità.

Si può essere inseriti in graduatoria permanente di una provincia e nelle graduatorie d’Istituto della stessa o di un’altra. D’ora in poi è possibile ottenere nomina nelle scuole di altra ulteriore provincia a seguito di dichiarazione di disponibilità.

E’ ovviamente esclusa la possibilità di prestare servizio contemporaneamente in due province diverse.

Il punteggio così ottenuto non potrà essere utilizzato in modo cumulativo quale somma dei servizi prestati e verrà pertanto attribuito quello spettante per una delle due.

 

Presso le nostre sedi il modulo necessario.

 

13.02.2009

Trasferimenti e passaggi docenti e Ata  2009/2010

Scadenza istanze: 9 marzo 2009

Rispetto all’articolato dell’anno precedente, sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni.

 

 

Si evidenzia:

Il personale assunto con decorrenza giuridica 01/09/2007 può produrre domanda di trasferimento solamente nell’ambito della provincia di titolarità.

Il personale  assunto con decorrenza giuridica 01/09/2006, può finalmente inoltrare istanza ed ottenere trasferimento per altra provincia, diversa da quella di titolarità

Il personale neo assunto  01/09/2008 potrà fare istanza di trasferimento ai fini dell’acquisizione della sede di titolarità 2009/2010. Qualora non lo faccia, otterrà una sede residuata dopo i trasferimenti. Potrà poi produrre domanda di partecipazione alla mobilità annuale (assegnazione provvisoria) ,  secondo le modalità che saranno fissate con successivo provvedimento. 

 

Si pubblica il testo integrale con le variazioni evidenziate in neretto..

Alcuni punti ... in sintesi:

Per l’assistenza legge 104/92 il figlio di età da 0 a 18 anni permette la fruizione del beneficio della precedenza nei trasferimenti, anche se la situazione di gravità è “rivedibile” o, comunque non permanente.

Le graduatorie d’Istituto ai fini della determinazione del perdente posto devono essere compilate entro il 24 marzo.

Deve  fare domanda anche il personale di ruolo beneficiario di nomine a tempo determinato ex artt. 36 e 59 del CCNL vigente (già 33 e 58) che sia stato per più di tre anni in posizione di supplente annuale o sino al termine delle attività didattiche.

In caso di mancata indicazione della preferenza fra lingua straniera e posto comune, i docenti di scuola primaria che ne abbiano titolo saranno assegnati su posto di L.2.

Viene inserito un correttivo percentuale a favore del personale che produca istanza di trasferimento per altra provincia.

Presso le ns. sedi, tutta la consulenza necessaria a scelte mirate.

Normativa


Nota prot. n. 1918 del 13 febbraio 2009

 

 

Modulistica

·        Scuola dell'infanzia

o       MODULO A1   domanda di trasferimento

o       MODULO A3   domanda di passaggio di ruolo

·        Scuola Primaria

o       MODULO B1   domanda di trasferimento

o       MODULO B4   domanda di passaggio di ruolo

·        Scuola Secondaria di I Grado

o       MODULO C1   domanda di trasferimento

o       MODULO C2   domanda di passaggio di cattedra

o       MODULO C3   domanda di passaggio di ruolo

·        Scuola Secondaria di II Grado e Artistica

o       MODULO D1   domanda di trasferimento

o       MODULO D2   domanda di passaggio di cattedra

o       MODULO D3   domanda di passaggio di ruolo

·        Personale educativo

o       ALLEGATO A    domanda di trasferimento

o       ALLEGATO B    domanda di passaggio di ruolo

·        Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

o       MODULO MN    domanda di trasferimento

o       MODULO PN    domanda di passaggio di profilo

o       Istruzioni modulo MN (allegato B1)

o       Istruzioni modulo PN (allegato C1)

 

Bollettini ufficiali

Alcuni richiami…

Nota prot. n. 4561 del 14 marzo 2008 Precisazioni in merito al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 20 dicembre 2007

°          °          °

art. 7  CCNI  20/12/2007  “PRECEDENZE”

 

I) DISABILITA’ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE 

  • personale scolastico docente ed educativo non vedente (art.3 della Legge 28 marzo 1991 n.120);
  • personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

 

II) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NELL’ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA’

 

III) PERSONALE DISABILE E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

  1. disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92,  con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
  2. personale che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio cobalto-terapia)
  3. disabile in situazione di gravità come previsto dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92.

 

IV) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NELL’ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA’

 

V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO DISABILE, OVVERO ASSISTENZA DEL FIGLIO UNICO AL GENITORE DISABILE

 

Viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, la precedenza ai genitori anche adottivi o a coloro che esercitano legale tutela di disabile in situazione di gravità, al coniuge e al solo figlio in grado di prestare assistenza alla persona disabile in situazione di gravità.

 

Nel caso entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili o deceduti, viene riconosciuta la precedenza, ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.

 

In questi ultimi casi, la situazione di unicità di funzione nell’assistenza deriva dalla circostanza, documentata con auto dichiarazione da parte di ciascun figlio, di non essere in grado di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l’effettiva e continuativa assistenza.

 

La suddetta auto dichiarazione non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza sia l’unico a convivere con il soggetto disabile. Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti nell’ambito e per la provincia che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto

 

La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente.

 

Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli portatori di handicap di età inferiore ad anni 18 in considerazione del fatto che, relativamente a tale fascia di età le certificazioni mediche spesso non si pronunciano in merito al carattere permanente della situazione di handicap. ( Nel precedente Contratto il beneficio era limitato a bambini sino a tre anni)

 

VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA

 

VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

 

VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA

SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998

 

°    °    °

 

I docenti ed il personale A.T.A.,beneficiari di tali precedenze, non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).

Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato  secondo il seguente ordine:

 

Punto I:  handicap e gravi motivi di salute;

Punto III: personale portatore di handicap;

Punto V: assistenza al coniuge, al figlio, al genitore (da parte del figlio unico in grado di prestare assistenza), al fratello o sorella convivente con l’interessato (nel caso in cui i genitori non possano provvedere all’assistenza del figlio perché totalmente inabili o in caso di scomparsa dei genitori medesimi) in situazione di handicap;

Punto VII: personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali.

 

°    °    °

 

A proposito di titoli valutabili, secondo le note alla tabella di valutazione,è opportuno precisare che:

  • il punteggio per i corsi di specializzazione si attribuisce al solo personale in possesso di laurea
  • il punteggio per i corsi di perfezionamento si attribuisce anche al personale in possesso di diploma
  • ai master, sia di primo che di secondo livello, punti 1 per ciascun corso
  • non è valutabile ai fini del punteggio per i trasferimenti il servizio prestato nelle scuole paritarie

 

12.02.2009

Graduatorie permanenti personale docente ed educativo


Mentre permane l'incertezza sulla possibilità di cambiare provincia senza penalizzazioni ai sensi delle pronunzie del TAR Basilicata e del TAR Lazio, ( vedi ns. precedente nota) il Ministero ha attivato
una funzione propedeutica alle varie procedure relative alle graduatorie ad esaurimento, ora di nuovo permanenti.

La funzione consente la visualizzazione del
numero di aspiranti presenti in graduatoria permanente ( quella del personale in possesso di abilitazione) in ciascuna provincia, suddivisi altresì per fascia di appartenenza (1°, 2°, 3°).

E' utile precisare che - per nessun motivo - si può passare di fascia…e - pertanto - i numeri eventualmente riferiti alle fasce precedenti costituiscono solamente indicazione orientativa per eventuali scelte, da calibrarsi altresì sulla base della posizione che il Ministero vorrà assumere appunto in merito alle conseguenze del cambio di provincia per gli aspiranti già inseriti:

- con o senza inserimento "a pettine"
- con o senza inserimento "in coda"

09.02.2009

Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l’anno 2009/2010

Quando pensi che tutto vada male, non lamentarti,

potrebbe andare peggio…

 

...ed ecco che in Umbria... in netto anticipo ed oltre le più infauste previsioni, il Consiglio regionale ha varato un piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche senza tener conto degli addetti ai lavori…

La condivisione – come sembra – è stata la grande esclusa rispetto al manifestarsi  di determinazioni all’insegna della più totale fumosità.

Alcuni interventi comporteranno conseguente contenzioso e danno sia alla potenziale utenza, sia al personale coinvolto.

Ma vediamo…

 

Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l’anno 2009/2010

 

Con effetto dal 1.9.2009, in applicazione della delibera del Consiglio regionale dell’Umbria n. 282 del 28 gennaio 2009

 

Provincia di  Perugia

 

S. Giustino

 

Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci - 579 alunni

(Aggregazione Scuola secondaria 1° grado L.da Vinci + plessi scuola primaria sedi Pistrino e Fighille della Direzione Didattica )

 

Direzione Didattica S.Giustino   ( dimensionata)

- 619 alunni

(Scuole Infanzia Citerna – S.Giustino – Cospaia + Scuole primarie

Via E. De Amicis/

S.Giustino, Fraz. Cospaia, Fraz.Lama, Fraz. Selci)

 

Perugia

 

1) Istituto Comprensivo Ponte S.Giovanni (revoca 1 autonomia) - 1315 alunni (sede dirigenza S.M. Volumnio)

(Aggregazione Scuola secondaria 1° grado Volumnio +11° Circolo)

2) ITC A.Capitini – V. Emanuele II (revoca 1 autonomia) - 1074 alunni

(Aggregazione  ITC Capitini + ITC V.Emanuele II)

 

Assisi

 

Istituto Comprensivo 1°

(Revoca autonomia Istituto Comprensivo per ciechi ) - 762 alunni

(Aggregazione Istituto Comprensivo n.1 + Istituto Comprensivo per ciechi)

 

Todi

IIS Ciuffelli – Einaudi (revoca 1 autonomia) - 822 alunni

(Aggregazione IIS Ciuffelli + ITCG Einaudi)

 

Castiglione del lago

 

Istituto Comprensivo F.lli Rosselli – Rasetti –Istr.second. di 1° e 2° grado (revoca 1 autonomia) - 604 alunni

(Aggregazione Scuola secondaria di 1° grado Rasetti + IIS F.lli Rosselli dal quale è scorporata la sez. ITC sede di Magione)

 

Magione

 

Istituto Comprensivo Mazzini– Istr. Second. di 1° e 2° grado – Totale 406 alunni

Nuova  Deroga  -  comune montano

( Aggregazione Scuola secondaria di 1° grado Mazzini + sez.ITC ex Rosselli sede di Magione)

 

Gubbio

 

I.I.S.Mazzatinti – Istruzione Liceale e Artistica  (revoca 1 autonomia) -  Totale 884 alunni

(Aggregazione Liceo Classico, Scientifico, Magistrale Mazzatinti + Ist. Statale  d’Arte)

 

Foligno

 

1) Istituto Comprensivo Carducci  totale 584 alunni

(Aggregazione Scuola secondaria 1° grado Carducci + Scuola d’infanzia e primaria sede Sterpete 1° Circolo)

 

2) Istituto Comprensivo G. Piermarini totale 578 alunni

(Aggregazione Scuola secondaria 1° grado Piermarini (dalla quale è scorporata la sede di Sellano) + Scuola d’infanzia Scafali + 4 sezioni Scuola d’infanzia Garibaldi + Scuola primaria sede Scafali  (tutte del 2° Circolo)

 

3) Istituto comprensivo G.da Foligno -  Totale 587 alunni

(Aggregazione Scuola secondaria 1° grado G. da Foligno+ Scuola primaria sede Fiamenga 3° Circolo)

 

4) 1° Circolo 809 alunni    (dimensionata)

 

(Scuola d’infanzia e primaria Via Piave + Scuola d’infanzia e primaria Via Piermarini + Scuola d’Infanzia Via R.Sanzio + Scuola primaria Sportella Marini – S.Cuore)

 

5) 2° Circolo 743 alunni  (dimensionata)

(Scuole d’Infanzia Via S. Caterina, Fraz. Borroni , Fraz. Corvia, 1 sezione ex Garibaldi +Scuole primarie S.Caterina e Fraz. Borroni)

 

6) 3° Circolo 800 alunni  (dimensionata)

(Scuole d’Infanzia Via Monte Rosa, Via Monte Bianco, Via G. Mameli, Fraz. Maceratola, Fraz.Budino, Via Paciana + Scuole primarie Monte Cervino, Via G.Mameli)

 

7) Istituto Comprensivo Belfiore 579 alunni  (dimensionata)

(Attuale I.C Belfiore +Scuola secondaria 1° grado ex Piermarini sede di Sellano + Scuola Infanzia e primaria sede Sellano del 1° Circolo)

 

8) Istituto Comprensivo S.Eraclio   (dimensionata)  545 alunni

(Attuale I.C. S.Eraclio +

Scuola d’Infanzia Serenità 1° Circolo)

 

Spoleto

 

I.I.S. Pontano Sansi – L. Leonardi – Istruzione liceale e artistica  (revoca di 1 autonomia) -  Totale731 alunni

(Liceo Classico  con ann, Ist.Magistrale+

Istituto Arte L.Leonardi)

 

 

 

 

 

Provincia di  Terni

 

Amelia

Istituto Onnicomprensivo (revoca 1 autonomia) -  Totale 761 alunni

(Aggregazione :

scuola media “A.Vera”,  Fornole, + Amelia Istituto commerciale + Narni L. Einaudi + Amelia Istituto Industriale + Ipsia “S.Pertini”, sez. Com. Incontro)

 

Attigliano

 

Istituto Comprensivo di Attigliano - Totale 534 alunni

(Accorpamento con Alviano e Lugnano in Teverina Scuola I° dell’I.C.di Guardea)

 

Baschi  e Guardea

Istituto Comprensivo di Baschi  e Guardea  (revoca 1 autonomia) - Totale 499 alunni

(Accorpamento con sola sede di Guardea (I.C)

 

Terni

1) IPSS “A.Casagrande-  ITC F. Cesi  (revoca 1 autonomia) Totale alunni  1226

 

(Accorpamento IPSS “A. Casagrande”  con  ITC “F. Cesi”  e funzionamento ad esaurimento delle classi seconda, terza, quarta e quinta ad indirizzo grafico pubblicitario presso l’IPSS “A.Casagrande” di Terni – anno scolastico 2009/2010

 

2) IPSIA S.Pertini  - ITIS “ Allievi “ (revoca 1 autonomia) - Totale alunni  962

(Accorpamento IPSIA S.Pertini con ITIS “ Allievi “(– 71 alunni Comunità Incontro di Amelia)

 

3) Ist.Istr.Artistica e per Geom. “A. Sangallo- “O. Metelli”

Totale alunni  517

(Inserimento di una classe I^ ad indirizzo Grafico Pubblicitario. dell’IPSS “A. Casagrande” di Terni – Anno scolastico 2009/2010 Sez. ISA)

La Corte Costituzionale

LA CORTE COSTITUZIONALE

ha dichiarato:

 

l'illegittimità costituzionale dell' art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151    (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

 

Con sentenza n. 19/2009 la suprema Corte ha annoverato fra i possibili soggetti legittimati alla fruizione del congedo biennale di cui all’art. 80 legge 388/2000 anche il figlio convivente.

 

In precedenza la possibilità di fruire di tale congedo era riservata ai soli genitori di figli portatori di handicap e/o in mancanza di questi ai fratelli/sorelle conviventi con lo stesso.

 

Con sentenza n. 158/2007 la Corte costituzionale aveva esteso al coniuge del portatore di handicap in situazione di gravità il diritto di assentarsi dal lavoro per l’assistenza per un biennio.

 

La sentenza  n. 19/2009 della Corte costituzionale allarga il ventaglio degli aventi titolo, al fine di consentire la più ampia possibilità della prestazione/fruizione dell’assistenza continuativa, globale e permanente nel rapporto familiare/disabile.

 

Il congedo di cui sopra è retribuito.

In pieno svolgimento… presso il M.I.U.R.

le attività preliminari all’emanazione del periodico bando relativo alle graduatorie permanenti dei docenti abilitati delle scuole di ogni ordine e grado.

In particolare, questa volta il MIUR  è impegnato a fornire dati certi ed aggiornati circa lo stato delle graduatorie a livello di ciascuna provincia, con riferimento altresì al numero dei docenti immessi in ruolo nell’a.s. in corso, alle rinunzie..  ed ogni altro dato idoneo ad orientare il personale – ancora in attesa di  un posto fisso –  rispetto alla scelta di questa o quella provincia.

 

Nota MIUR  n. AOODGPER 571 del 19 gennaio 2009

Graduatorie provinciali “ad esaurimento” ...in arrivo...

Graduatorie provinciali “ad esaurimento”

Come sembra, e “a valle” della emanazione del bando per il rinnovo delle graduatorie per la provincia di Trento scaduto il 23 dicembre, ecco profilarsi la scadenza per le domande per i docenti abilitati del resto d’Italia, che potrebbe essere fissata per i primi giorni di aprile o forse anche per fine marzo.

 

Una novità  è costituita dalla sentenza in materia di cambio di provincia per tali graduatorie sulla base del pronunciamento del TAR Lazio del 27/11/2008.

 

Come ciascuno potrà ricordare il precedente bando, nel rendere “ad esaurimento” le graduatorie provinciali dei docenti abilitati, prevedeva l’inserimento in coda a tutte le fasce in caso di cambio di provincia.

 

L’emanazione di tale sentenza dovrebbe comportare l’adeguamento del Ministero a quanto sancito, con restituzione agli aspiranti - già duramente colpiti dai “tagli”- una speranza di “stabilizzazione” della propria posizione, pur se “lontano da casa” e con tanti sacrifici.

 

Sentenza 27/11/2008 n. 200810809

 

I nostri iscritti troveranno le indicazioni necessarie  – come sempre – sul ns. giornale Agorà che  - mensilmente e/o con cadenza ancor più ravvicinata, secondo necessità - fornisce specifica notizia di scadenze e risposte tecniche a qualsiasi problematica.

Troveranno altresì – presso le ns. sedi -  la consulenza indispensabile alla corretta compilazione dei moduli predisposti.

A proposito di “stabilizzazione”…

…tre quesiti al titolare della Funzione Pubblica:

  • come mai in ottemperanza alle Direttive europee si intende togliere al personale femminile la possibilità di accedere al pensionamento per “limiti di età” a 60 anni, opportunità concessa in applicazione della legge 335/1995, art. 2 comma 21?
  • come mai in ottemperanza alle Direttive europee non si intende procedere alla assunzione del personale precario – docente ed atada anni ed anni in servizio con nomina di durata annuale  nella scuola statale?
  • come mai in ottemperanza alle Direttive europee non si intende procedere ad adeguamento delle retribuzioni secondo parametri corrispondenti alla responsabilità delle mansioni del personale della scuola ?

 

 

Corsi perfezionamento

Corsi perfezionamento

Equiparati ai “master” i “ corsi perfezionamento” di 1500 ore, 60 crediti ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie di supplenza di 3a fascia docenti.

Lo ha sancito il TAR Basilicata con sentenza n. 930, nonché il TAR Lazio con sentenze 8747 e 8748.

Ciò che conta – secondo i due TAR – è il numero dei crediti maturati (CFU60) e non la “denominazione” del corso.

 

E’ pertanto necessario – in attesa di eventuali conseguenti  pronunciamenti del Ministero – che ciascun interessato si attivi – al momento della emanazione del bando per le graduatorie ad esaurimento – al fine di ottenere il punteggio spettante, con modifica della propria posizione .

 

 

Sentenza 930/2008Sentenza n. 8747/2008Sentenza n. 8748 /2008

Chi ha detto che...

L’autonomia non interessa al personale della scuola?

Esistono ben 500 docenti in “esonero” dal servizio per studiarne i vari aspetti dopo circa 9 anni dalla sua introduzione!!
(vedi anche su “Il Messaggero” del 6 novembre 2008)


I fondi pensione non rendono..?

Nella prima riunione del Consiglio di di “Espero” di giugno 2007 sono stati fissati i seguenti compensi:

  • Presidente euro 21.000
  • Vice Presidente euro 7.000
  • Presidente Revisori euro 10.000
  • Revisori euro 7.000

Consiglieri euro 200 (per lavori consiglio)

I “delegati” per il Fondo Espero:

  • 30 eletti dall’Ente,
  • 30 eletti dai lavoratori

(attraverso le sigle sindacali di riferimento)

Vedi anche su: FLCGIL

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