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Archivio News
28.03.2009
Di nuovo su Graduatorie ad esaurimento..
una
storia infinita…
Il Consiglio di Stato con propria Ordinanza del 24/03/2009 n. 200901525 ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dal MIUR contro la sentenza TAR del Lazio 27/11/2008 n. 200810809 a sostegno dell’inserimento “a pettine” anziché “in coda” degli aspiranti presenti in graduatoria, in caso di cambio di provincia.
Con propria Ordinanza pari data n. 200901524 ha respinto altresì la richiesta di sospensiva avanzata dal MIUR contro la sentenza del TAR Lazio n. 10728 del 25 novembre 2008. 200810728 a sostegno della possibilità di spostamento dei 24 punti conseguiti per le abilitazioni SSIS da una graduatoria ad un’altra, con relativa modifica del punteggio.
A tal punto l’Amministrazione dovrebbe ottemperare a quanto sancito dalle due Ordinanze del TAR.
27.03.2009
Calendario scolastico 2008/2009
Si ritiene opportuno corrispondere alle esigenze del personale docente della scuola con impegni scolastici nella propria o in altra provincia, pubblicando in un quadro sinottico i giorni di effettiva sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale.
25.03.2009
Precari verso la riconferma?
Il disegno di legge 1441, meglio conosciuto come "ammazza
precari", a seguito delle sollecitazioni del PD finalizzate alla creazione
di una rete di ammortizzatori sociali,
sta progressivamente avventurandosi... sul viale del tramonto...
Lo
stesso Ministro Gelmini, onde tamponare le falle di un'operazione di taglio
indiscriminato di posti di lavoro, ha garantito l'emanazione di un apposito emendamento
che collocherà a riposo - d'ufficio - tutti coloro che possono vantare
40 anni di contribuzione tra servizio effettivo e periodi di riscatto.
Da
più parti è stata avanzata la proposta “conferma”per tutti i precari - docenti e ATA - in
servizio sino al 31 agosto o sino al 30 giugno.
Per
tutti è ad oggi prevedibile l'attribuzione di una precedenza assoluta
per le supplenze, onde consentirne il massimo utilizzo, in attesa che si
determinino le condizioni per una loro "forma di stabilità".
La
finalità - infatti - palesata dal Min. F.P. di non procedere a nuova nomina
del personale "triennalista"
per l'A.S. 2009/2010 non avrebbe alcun tipo di senso nel settore scuola, ove a
qualsiasi tipo di nomina presiede una graduatoria da osservare senza alcun eccezione
e senza alcuna possibilità di nominare gli uni anzichè gli altri.
Sul ns.
sito - in tempo reale - le notizie via via aggiornate sull'argomento.
23.03.2009
Domande trasferimento docenti religione cattolica
Scadenza dal 30 marzo al 28 aprile p.v.
Ordinanza Ministeriale
Allegati
Elenco delle Diocesi
Mobilità
23.03.2009
Ata
seconda posizione economica
(orizzontale)
(solamente
per assistenti amministrativi ed assistenti tecnici di ruolo a domanda)
Scadenza
istanze 22 aprile 2009
Disciplinata
dall’ art. 62 CCNL 29/11/2007 e dalla relativa sequenza contrattuale vede ora la luce la procedura per
l’acquisizione della seconda posizione economica per il personale
ATA di area B.
A
decorrere dunque dall’1/9/2009 sarà attribuita una posizione
economica “aggiuntiva” pari a 1800,00 euro annui, da intendersi
erogati su 13 mensilità e da non confondersi con la prima posizione economica, ovvero l’art. 7 .
I due
benefici non sono cumulabili; il personale già in godimento
dell’art. 7, sceglierà uno dei due benefici
Prerequisito
sarà il superamento di una prova pre selettiva che precederà il
corso di formazione.
I
test “on line” saranno
riferibili al solo singolo aspirante (tracciamento)
Tale
tipo di formazione è considerata servizio a tutti gli effetti.
Il
personale può accettare
incarichi a tempo determinato di cui all’art. 59 del CCNL.
Il
personale eventualmente in “part
time”, in caso di sostituzione del DSGA, deve optare per la
prestazione “full time”ed
è sostituito – a sua volta - per l’intero orario, da
personale supplente.
Un
piccolo quadro circa le disponibilità a Terni e nelle province vicine:
Provincia |
A.A. |
A.T. |
Terni |
32 |
12 |
Perugia |
100 |
43 |
Viterbo |
42 |
12 |
Rieti |
28 |
15 |
La Circolare del 12 marzo 2009
Allegato tecnico (formazione);
Allegato 1 (ripartizione per provincia e per qualifica delle disponibilità);
Allegato 2 (tabelle di valutazione dei titoli);
Allegato 3 (modulo domanda).
23.03.2009
Part time e riunioni collegiali
Tale tipologia di servizio
è prevista – per i docenti – dall’art. 39 del CCNL 29novembre 2007
Purtroppo
in talune situazioni, vengono posti in atto comportamenti di segno contrario
rispetto all’esigenza di disporre liberamente del tempo eccedente l’impegno
scolastico programmato.
Nella
scuola sono assai frequenti consigli di classe e/o collegi straordinari che
dilatano l’orario di servizio del personale in part time,richiedendone la
prestazione lavorativa per giorni diversi dall’impegno contrattuale di
tipo “verticale”(su
alcuni giorni della settimana, del mese, dell’anno...) cosa questa che – nel privato – determinerebbe
sanzioni a carico del datore di lavoro per mancata copertura contributiva
dell’orario prestato in eccedenza.
Con risposta a interpello del 20 gennaio u.s. il Ministero del
Lavoro ha chiarito che il lavoratore in part time
“verticale” non possa
essere chiamato a prestare alcun tipo di attività nei giorni in cui non
sia prevista la propria presenza sul posto di lavoro.
In poche
parole, il lavoratore deve avere certezza del tempo a propria disposizione,
concordando “a monte” tempi e modalità della propria
prestazione con un criterio proporzionale anche per le attività funzionali all’insegnamento di cui
all’art. 29 del CCNL vigente , come da OM 446/97 del 22 luglio 1997, art. 7
Quanto
sopra assume un rilievo ancora maggiore per il personale docente della scuola
in quanto le attività relative agli scrutini ed agli esami, non possono
essere normalmente adattate alle esigenze del personale che abbia scelto la
prestazione di un servizio di tipo parziale.
20.03.2009
Il Consiglio di Stato sospende decisione del TAR e riammette in graduatoria assistente amministrativo precario
L'aver dichiarato periodi di servizio privi di regolarità contributiva non costituisce ipotesi di falsa dichiarazione. (a tale proposito v. anche - poco sotto - l'articolo: Erronea o mendace dichiarazione)
Il sindacato SAB (Fed.ne Scuola.Base) che, con il segretario generale prof. Francesco Sola, ha patrocinato il contenzioso, valuta positivamente la motivazione posta a base di tale pronuncia per l'incidenza che ha sulla valutazione dei servizi prestati presso scuole private, paritarie e/o legalmente riconosciute in caso di mancato versamento dei contributi previdenziali, a fronte di un'attività lavorativa svolta…
10.03.2009
A.T.A. 24 mesi
In sensibile ritardo rispetto agli anni precedenti, l'Ordinanza per il rinnovo della graduatoria del concorsi, per l'inclusione nella prima fascia dei profili di collaboratore scolastico, assistente amministrativo, assistente tecnico in possesso del requisito di 24 mesi di servizio nella scuola statale.
Con nota MIUR n. 2664 del 23 febbraio 2009 si è avuta formale pubblicazione della O.M. n. 21 del 23 febbraio
Ogni singola Direzione regionale dovrà fissare una propria scadenza una volta registrata l'O.M. da parte della Corte dei Conti.
L'O.M. conserva la propria struttura essenziale, fatte salve le variazioni in materia di titoli d'accesso sulla base della sequenza dell' art. 62 del CCNL Scuola vigente
A giorni la pubblicazione dei modelli da utilizzare per l'inserimento / aggiornamento.
Corrispondenza titoli laboratori assistenti tecnici
Precedenza ex art. 33 legge 104/92 per il conferimento delle supplenze.
Tutti coloro che assistono un genitore, un figlio , il coniuge, in situazione di handicap grave, hanno diritto di scelta prioritaria della sede di servizio per le supplenze.
Le modalità sono quelle contenute nell'art. 7 "Sistema delle precedenze comuni" di cui al CCNI relativo alla "mobilità" del personale docente e ATA.
Per beneficiare della precedenza, in presenza di fratelli/sorelle, il figlio che assiste il genitore deve avere la qualità di "unico" o equiparato per motivi meramente oggettivi o deve essere convivente col disabile.
Si prescinde dalla situazione di handicap "permanente" nel caso di assistenza a figli portatori di handicap sino a 18 anni, in quanto le commissioni mediche spesso rinviano nel tempo tale tipo di dichiarazione.
16.03.2009
Dichiarazione di disponibilità ad effettuare supplenze
in altre province…
( vedi anche
precedente articolo)
A tale proposito si erano pronunziati negli ultimi mesi
dell’anno 2008 gli Uffici Scolastici Provinciali di Bari e Modena sulla
base dei quesiti pervenuti da parte degli aspiranti.
Tali Uffici, anticipando
Nota
USP Bari 17 novembre 2008 n.5193
Nota
USP Modena n. 20561 del 18 dicembre 2008
Nota MIUR del 28
gennaio 2009 n. AOODGPER/1027
E’ esclusa la possibilità di prestare servizio contemporaneamente in due province diverse.
Il punteggio così ottenuto non potrà essere utilizzato in modo cumulativo quale somma dei servizi prestati e verrà pertanto attribuito quello spettante per una delle due.
Presso le nostre sedi il modulo necessario.
16.03.2009
Graduatorie permanenti 2009…
docenti…
.. di sentenza in sentenza..
..di compromesso in compromesso..
Scadenza delle istanze? A
giorni …
Dopo lunga dissertazione sulle varie sentenze emesse a livello di TAR in materia di inserimento/aggiornamento .. ecco licenziato un testo normativo in grado di attivare ed alimentare un contenzioso di notevoli dimensioni..
La disparità di trattamento tra i vari aspiranti è fuori discussione…(..esiste e rimane tale!!)
Fuori discussione (non se ne parla proprio!!)è l’adeguamento alle sentenze dei TAR in merito al cambio di provincia dei già inclusi ed allo spostamento dei 24 punti SSIS da una graduatoria ad un’altra.
Un “papocchio” dunque, per ricalcare l’arguta definizione a tale proposito di altra sigla sindacale fondatrice di Scuola.Base, ovvero Scuolathena.
Chi si iscrive per la prima volta.. si inserisce – infatti – “a pettine”, ovvero col punteggio a lui spettante..
Chi è già iscritto.. magari da sette/otto anni o
ancor di più, in caso di cambio di provincia, va “in coda”.. nonostante la sentenza TAR
del Lazio 27/11/2008
n. 200810809
A parziale ristoro del danno, il “vecchio” iscritto potrà produrre domanda anche per altre due province, ma sempre in posizione “di coda”.
In tale ipotesi, le graduatorie subiranno una metamorfosi, rigenerando se stesse attraverso altra connotazione che identificherà 6 fasce nella provincia diversa da quella di prima inclusione:
l’attuale prima fascia diventerà la 4°
“ seconda “ “ la 5°
“ terza “ “ la 6°
Considerando che gli inclusi in prima fascia erano già presenti in due province, con tale disposto normativo, saranno presenti in quattro.
Non sarà possibile spostare i 24 punti conseguiti per le abilitazioni SSIS da una graduatoria ad un’altra, nonostante la sentenza del TAR Lazio n. 10728 del 25 novembre 2008. 200810728
Il comma 10 dell’art. 3 del
D.D.G. dispone l’equiparazione ai
master dei corsi di perfezionamento di 1500 ore e 60 crediti.
Siccome tale comma ha funzione di chiarimento circa una valutazione che – a livello dei vari UU.SS.PP. – ha trovato interpretazioni non coincidenti, si ritiene che ciascun aspirante interessato possa e debba rivendicare l’attribuzione di punti 3, anziché 1, nella emananda graduatoria.
Siamo convinti del fatto
che la riapertura di tali graduatorie debba annoverare anche i
“vecchi” abilitati che
nell’anno 2007 non avevano prodotto alcuna domanda entro il 21
aprile.
Sarebbe assai difficile – infatti - da comprendere la motivazione
per cui - invece - possono essere ammessi coloro che si sono abilitati dopo
tale data
Ai docenti già di ruolo un po’ distratti e tuttora a
distanza da casa, ricordiamo che l’inserimento in tali graduatorie nella
provincia di riferimento potrebbe connotarsi quale alternativa al mancato
trasferimento…
10.03.2009
Erronea o mendace
dichiarazione
nelle istanze di
inserimento/aggiornamento di graduatorie.
Sull’argomento, ormai
ricco di episodi ricorrenti stante l’utilizzo ormai generalizzato delle
“dichiarazioni sostitutive”si è pronunziato nel mese scorso
il TAR della Lombardia con Sentenza n. 1160 del 6 febbraio 200901160 di cui
riportiamo stralcio:
“l’interessata
lamenta di aver commesso un errore in
assoluta buona fede nel compilare quella parte del modulo per la domanda di
aggiornamento relativa ai titoli di servizio. Errore, da cui comunque non
ha ricavato alcun beneficio, atteso che, dopo la modifica del punteggio che
le spettava, …è rimasta collocata nella stessa posizione
all’interno della graduatoria.”
“..in base
all’art. 75 del D.P.R.
n. 445/2000, la decadenza
avrebbe potuto essere adottata solo se, a seguito della dichiarazione erronea (e
della conseguente attribuzione di un punteggio più elevato), la
ricorrente si fosse collocata in graduatoria in una posizione migliore, ledendo il diritto dei terzi ad
occupare la sua posizione ed a ricavarne i connessi benefici.”
“Dispone l’art. 75 del d.P.R.
n. 445/2000 che, fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 76 (in tema di conseguenze penali delle dichiarazioni
mendaci), qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione
emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato in base alla dichiarazione non veritiera.”
“La giurisprudenza ha escluso che la
disposizione de qua disciplini una
sanzione di carattere afflittivo, in quanto la decadenza da un’utilità conseguita per effetto di una
dichiarazione non veritiera, non è altro che la naturale conseguenza
della mancanza, successivamente
accertata, dei requisiti per il conseguimento di detta utilità “(T.A.R. Lazio,
Roma, Sez. II, 15 giugno 2005, n. 4938 200504938
“Si rammenta sul
punto che, secondo l’orientamento preferibile, l’interpretazione
dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 cit. più conforme alla lettera ed
alla ratio di siffatta disposizione
richiede la sussistenza di un nesso di
causalità tra dichiarazione non veritiera ed attribuzione del beneficio
“(T.A.R.
Veneto, Sez. III, 28 luglio 2008, n. 2125 200802125
In estrema sintesi:
decade semplicemente dal beneficio ottenuto senza alcun altro tipo di
sanzioni l’aspirante che abbia fornito dichiarazioni erronee o, comunque,
non veritiere , ma per le quali non si
possa ipotizzare l’esistenza di un fine che prefiguri un
collegamento tra causa (l’erronea dichiarazione) e l’effetto (il
beneficio non spettante e lesivo di altrui interessi legittimi)
23.02.2009
Manifestazione nazionale a tutela della seconda lingua comunitaria
16.02.2009
Depressione post partum?
Nessun CCNL ha ritenuto di dover disciplinare – sino ad oggi - quanto sancito
a tutela della lavoratrice madre dall’art.20
del D.P.R. n. 1026/1976
in materia di malattia determinata da pregressa gravidanza e pertanto ogni Ufficio Scolastico ha ritenuto di applicare le formule ritenute più corrette, a seguito altresì di contenzioso quasi sempre favorevole all’Amministrazione.
Il limite di tale D.P.R. mai abrogato, ma mai ripreso da articolati normativi successivi è che non vi si ravvisa – appunto - il limite della durata temporale dell’assenza..
Ad esempio, se a seguito di nascita di un figlio, lo stress permane per anni ed anni…, teoricamente, la lavoratrice potrebbe decidere di fruire di tale istituto giuridico per assentarsi dal lavoro per un periodo corrispondente, senza incorrere nella perdita/riduzione della retribuzione.
Infatti l’ Art.
20. D.P.R. 1026/1976 dispone:
“Non
sono computabili, agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o
da contratti collettivi per il
trattamento normale di malattia, i periodi di assistenza sanitaria per
malattia determinata da gravidanza ancorché non rientrante nei casi
previsti dalla lettera a) dell’art.
5 della legge, o da puerperio. “
Poichè
“(omissis )Art. 4
E’ vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo
intercorrente tra la data presunta e la data effettiva
del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto.
(..omissis)
Art. 5
L’Ispettorato del lavoro può
disporre, sulla base di accertamento medico, l’interdizione dal lavoro
delle
lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla
lettera a) del precedente articolo,
per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata
dall’ispettorato stesso, per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della
gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere
aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o
ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del
bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere
spostata ad altre mansioni, secondo il disposto del precedente articolo
3…. (omissis)”
Come in passato indicato da qualche rivista specializzata, esisterebbe una nota a favore delle lavoratrici emanata dal Ministero del Lavoro n. 6123/06. Non siamo peraltro riusciti - neppure dopo lunga ed estenuante ricerca – a trovarne traccia.
Nei fatti, invece, come fatto
oggetto di specifica circolare dall’USP di Terni con propria nota del 04/02/2009
”già con
lettera n. 4794 del 28.09.1996 la locale Direzione Provinciale del Lavoro di
Terni aveva inviato ..i seguenti chiarimenti sulla malattia determinata da
gravidanza e puerperio:
Con nota del 02.01.2009 l'Ufficio del Lavoro ha
confermato il contenuto della precedente comunicazione specificando che per
quanto attiene il trattamento economico da corrispondere si dovrà tener
conto del periodo di insorgenza della malattia.
Se la stessa insorge
durante il periodo di congedo per maternità, l'indennità di
maternità assorbe, in quanto comprensiva, ogni altra indennità
spettante per malattia, mentre per il periodo di assenza dal lavoro successivo
alla conclusione del congedo per maternità, alla lavoratrice madre spetterà
il trattamento economico previsto contrattualmente per la malattia, tenuto
conto delle innovazioni introdotte dall'art.71 della Legge n.133/2008.”
In estrema sintesi, quindi, fatta salva la mancanza dei limiti di durata per le assenze da pregressa gravidanza che non sono prefissati
,né tanto meno prefissabili, tale tipo di assenze
“post partum”,sono
da ricondurre alla disciplina delle
assenze per malattia rispetto al trattamento economico, ovvero…
.se trattasi di una supplente,
secondo la specifica tipologia:
1° mese per intero, 2 mesi
al 50% oppure 1° mese al 50%
.se trattasi di personale di
ruolo:
9
mesi per intero…..
Essendo stata nel frattempo
promulgata la legge 133/08, ogni assenza sarà decurtata degli emolumenti
accessori (RPD,CIA..)
16.02.2009
A
proposito di graduatorie d’Istituto, perdenti posto e... handicap
Ritenendo
di fare cosa gradita pubblichiamo un
ns. lavoro dell’anno 2005 che
conserva tutta la sua “attualità” nel far luce sui benefici ed i
beneficiari della art. 33 comma 5 della legge
104/92, attraverso le
disposizioni di cui all’art. 7 del CCNI appena sottoscritto.
Con le seguenti variazioni :
-
la dizione CCNI 14/01/1995 va sostituita con Contratto
collettivo nazionale integrativo 12/02/2009
- la precedenza per l’assistenza spetta anche all’interno del comune di residenza del portatore di handicap, purchè si tratti di un comune di grandi dimensioni con più distretti ( es: Roma) e venga richiesto -come prima preferenza- il distretto di residenza del disabile.
- Rispetto alle “ragioni esclusivamente oggettive tali da non consentire l’effettiva e continuativa assistenza” sono stati eliminati dal testo normativo gli esempi utilizzati da precedenti CCNI per connotare l’impossibilità dell’assistenza da parte dei fratelli dell’interessato ( “sorelle/fratelli minori, sorelle/fratelli residenti all’estero, sorelle /fratelli portatori essi stessi di handicap.. o a distanze che non consentono l’effettiva e continuativa assistenza.”) in quanto non esaustivi di tutte le possibili situazioni di famiglia.
- il beneficio della precedenza legge 104 art. 33 - nell’ipotesi di un figlio sino a 18 anni – spetta anche qualora lo stato di gravità non sia dichiarato permanente
16.02.2009
Dichiarazione
di disponibilità ad effettuare supplenze in altre province…
…ora
si può!!!
Con nota del 28 gennaio 2009 n. AOODGPER/1027, il Ministero ha sciolto le proprie riserve in merito alla possibilità - per gli aspiranti a supplenze in qualità di docente - di dichiarare la propria disponibilità ad accettare nomine dopo l’ultimo aspirante eventualmente avente titolo di altra/altre provincia/province.
Tale procedura non garantisce il diritto alla nomina, né la redazione di una graduatoria fra gli aspiranti che abbiano fornito la propria disponibilità.
Si può essere inseriti in graduatoria permanente di una provincia e nelle graduatorie d’Istituto della stessa o di un’altra. D’ora in poi è possibile ottenere nomina nelle scuole di altra ulteriore provincia a seguito di dichiarazione di disponibilità.
E’ ovviamente esclusa la possibilità di prestare servizio contemporaneamente in due province diverse.
Il punteggio così ottenuto non potrà essere utilizzato in modo cumulativo quale somma dei servizi prestati e verrà pertanto attribuito quello spettante per una delle due.
Presso le nostre sedi il modulo necessario.
13.02.2009
Trasferimenti e
passaggi docenti e Ata 2009/2010
Scadenza
istanze: 9 marzo 2009
Rispetto
all’articolato dell’anno precedente, sono state apportate alcune
modifiche ed integrazioni.
Si
evidenzia:
Il personale assunto con decorrenza giuridica 01/09/2007 può
produrre domanda di trasferimento solamente nell’ambito della
provincia di titolarità.
Il personale assunto con decorrenza giuridica 01/09/2006, può finalmente
inoltrare istanza ed ottenere trasferimento per altra provincia, diversa
da quella di titolarità
Il personale neo assunto 01/09/2008 potrà fare istanza di
trasferimento ai fini dell’acquisizione della sede di titolarità 2009/2010.
Qualora non lo faccia, otterrà una sede residuata dopo i trasferimenti.
Potrà poi produrre domanda di partecipazione alla mobilità
annuale (assegnazione provvisoria) , secondo le modalità che
saranno fissate con successivo provvedimento.
Si pubblica il testo
integrale con le variazioni evidenziate in neretto..
Alcuni punti ... in sintesi:
Per l’assistenza legge 104/92 il figlio di
età da 0 a 18 anni permette la fruizione del
beneficio della precedenza nei trasferimenti, anche se la situazione di
gravità è “rivedibile” o, comunque non permanente.
Le graduatorie
d’Istituto ai fini della determinazione del perdente posto devono essere
compilate entro il 24 marzo.
Deve fare domanda anche il personale di
ruolo beneficiario di nomine a tempo determinato ex artt. 36 e 59 del CCNL
vigente (già 33 e 58) che sia stato per più di tre anni in
posizione di supplente annuale o sino al termine delle attività
didattiche.
In caso di mancata
indicazione della preferenza fra lingua straniera e posto comune, i docenti di scuola
primaria che ne abbiano titolo saranno assegnati su posto di L.2.
Viene inserito un correttivo
percentuale a favore del personale che produca istanza di trasferimento per
altra provincia.
Presso le ns. sedi, tutta la
consulenza necessaria a scelte mirate.
Normativa |
||
|
|
|
Modulistica
·
Scuola dell'infanzia
o
MODULO
A1 domanda di trasferimento
o
MODULO
A3 domanda di passaggio di ruolo
·
Scuola Primaria
o
MODULO
B1 domanda di trasferimento
o
MODULO
B4 domanda di passaggio di ruolo
·
Scuola Secondaria di I Grado
o
MODULO
C1 domanda di trasferimento
o
MODULO
C2 domanda di passaggio di cattedra
o
MODULO
C3 domanda di passaggio di ruolo
·
Scuola Secondaria di II Grado e Artistica
o
MODULO
D1 domanda di trasferimento
o
MODULO
D2 domanda di passaggio di cattedra
o
MODULO
D3 domanda di passaggio di ruolo
·
Personale educativo
o
ALLEGATO
A domanda di trasferimento
o
ALLEGATO
B domanda di passaggio di ruolo
·
Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
o
MODULO
MN domanda di trasferimento
o
MODULO
PN domanda di passaggio di profilo
o
Istruzioni
modulo MN (allegato B1)
o
Istruzioni
modulo PN (allegato C1)
Alcuni richiami…
Nota
prot. n. 4561 del 14 marzo 2008 Precisazioni in merito al Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 20 dicembre 2007
° ° °
art. 7 CCNI 20/12/2007
“PRECEDENZE”
I) DISABILITA’ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
II)
PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NELL’ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE
IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA’
III)
PERSONALE DISABILE E PERSONALE CHE HA
BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
IV)
PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NELL’ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE
IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA’
V)
ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO DISABILE,
OVVERO ASSISTENZA DEL FIGLIO UNICO
AL GENITORE DISABILE
Viene
riconosciuta, in base all’art. 33
commi 5 e 7 della L. 104/92, la precedenza ai genitori anche
adottivi o a coloro che esercitano legale tutela di disabile
in situazione di gravità, al coniuge e al solo figlio
in grado di prestare assistenza alla persona disabile
in situazione di gravità.
Nel caso
entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del
figlio disabile grave perché
totalmente inabili o deceduti, viene riconosciuta la precedenza, ad uno dei
fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.
In questi
ultimi casi, la situazione di unicità di funzione
nell’assistenza deriva dalla circostanza, documentata con auto
dichiarazione da parte di ciascun figlio, di non
essere in grado di effettuare l’assistenza al genitore
disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente
oggettive, tali da non consentire l’effettiva e continuativa
assistenza.
La suddetta auto dichiarazione non è necessaria
laddove il figlio richiedente la
precedenza sia l’unico a convivere con
il soggetto disabile. Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie
beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti nell’ambito e
per la provincia che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto
La particolare
condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente.
Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli portatori di
handicap di età inferiore ad anni 18 in considerazione del fatto che,
relativamente a tale fascia di età le certificazioni mediche spesso non
si pronunciano in merito al carattere permanente della situazione di handicap. ( Nel precedente
Contratto il beneficio era limitato a bambini sino a tre anni)
VI)
PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA
VII)
PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
VIII)
PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA
SINDACALE DI
CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998
°
° °
I docenti ed
il personale A.T.A.,beneficiari di tali precedenze, non sono inseriti nella
graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire
d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere
strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola,
ecc.).
Nel caso in
cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il
coinvolgimento delle predette categorie, il
personale in questione sarà
graduato secondo il seguente
ordine:
Punto
I: handicap e gravi motivi di salute;
Punto III:
personale portatore di handicap;
Punto V:
assistenza al coniuge, al figlio, al genitore (da parte del figlio unico in
grado di prestare assistenza), al fratello o sorella convivente con
l’interessato (nel caso in cui i genitori non possano provvedere
all’assistenza del figlio perché totalmente inabili o in caso di
scomparsa dei genitori medesimi) in situazione di handicap;
Punto VII:
personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti
Locali.
°
° °
A proposito
di titoli valutabili, secondo le note alla tabella di valutazione,è
opportuno precisare che:
12.02.2009
Graduatorie permanenti personale docente ed educativo
Mentre permane l'incertezza sulla possibilità di cambiare provincia senza penalizzazioni ai sensi delle pronunzie del TAR Basilicata e del TAR Lazio, ( vedi ns. precedente nota) il Ministero ha attivato una funzione propedeutica alle varie procedure relative alle graduatorie ad esaurimento, ora di nuovo permanenti.
La funzione consente la visualizzazione del numero di aspiranti presenti in graduatoria permanente ( quella del personale in possesso di abilitazione) in ciascuna provincia, suddivisi altresì per fascia di appartenenza (1°, 2°, 3°).
E' utile precisare che - per nessun motivo - si può passare di fascia…e - pertanto - i numeri eventualmente riferiti alle fasce precedenti costituiscono solamente indicazione orientativa per eventuali scelte, da calibrarsi altresì sulla base della posizione che il Ministero vorrà assumere appunto in merito alle conseguenze del cambio di provincia per gli aspiranti già inseriti:
- con o senza inserimento "a pettine"
- con o senza inserimento "in coda"
09.02.2009
Quando
pensi che tutto vada male, non lamentarti,
potrebbe
andare peggio…
...ed ecco che in Umbria... in netto anticipo ed oltre
le più infauste previsioni, il Consiglio regionale ha varato un piano di
dimensionamento delle istituzioni scolastiche senza tener conto degli addetti
ai lavori…
La condivisione – come sembra – è
stata la grande esclusa rispetto al manifestarsi di determinazioni all’insegna
della più totale fumosità.
Alcuni interventi comporteranno conseguente
contenzioso e danno sia alla potenziale utenza, sia al personale coinvolto.
Ma vediamo…
Piano regionale di
dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l’anno 2009/2010
Con effetto dal 1.9.2009, in applicazione
della delibera del Consiglio regionale dell’Umbria n. 282 del 28 gennaio 2009
Provincia
di Perugia
S. Giustino
Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci -
579 alunni
(Aggregazione Scuola secondaria 1° grado L.da Vinci + plessi scuola primaria sedi Pistrino e Fighille della Direzione Didattica )
Direzione Didattica S.Giustino ( dimensionata)
- 619 alunni
(Scuole Infanzia Citerna – S.Giustino – Cospaia + Scuole primarie
Via E. De Amicis/
S.Giustino, Fraz. Cospaia, Fraz.Lama, Fraz. Selci)
Perugia
1) Istituto Comprensivo Ponte S.Giovanni
(revoca 1 autonomia) - 1315 alunni (sede
dirigenza S.M. Volumnio)
(Aggregazione Scuola
secondaria 1° grado Volumnio +11° Circolo)
2) ITC A.Capitini – V. Emanuele II
(revoca 1 autonomia) - 1074 alunni
(Aggregazione ITC Capitini + ITC V.Emanuele II)
Assisi
Istituto Comprensivo 1°
(Revoca autonomia Istituto Comprensivo per ciechi ) - 762 alunni
(Aggregazione Istituto Comprensivo n.1 + Istituto Comprensivo per
ciechi)
Todi
IIS Ciuffelli – Einaudi (revoca 1
autonomia) - 822 alunni
(Aggregazione IIS Ciuffelli + ITCG Einaudi)
Castiglione del lago
Istituto Comprensivo F.lli Rosselli
– Rasetti –Istr.second. di 1° e 2° grado (revoca 1
autonomia) - 604 alunni
(Aggregazione Scuola secondaria di 1° grado Rasetti + IIS F.lli Rosselli dal quale è scorporata la sez. ITC sede di Magione)
Magione
Istituto Comprensivo
Mazzini– Istr. Second. di 1° e 2° grado – Totale 406 alunni
Nuova Deroga - comune montano
( Aggregazione Scuola secondaria di 1° grado Mazzini + sez.ITC ex Rosselli sede di Magione)
Gubbio
I.I.S.Mazzatinti
– Istruzione Liceale e Artistica (revoca
1 autonomia) - Totale 884 alunni
(Aggregazione Liceo Classico, Scientifico, Magistrale Mazzatinti + Ist. Statale d’Arte)
Foligno
1) Istituto Comprensivo
Carducci totale 584 alunni
(Aggregazione Scuola
secondaria 1° grado Carducci + Scuola d’infanzia e primaria sede
Sterpete 1° Circolo)
2) Istituto Comprensivo G.
Piermarini totale 578 alunni
(Aggregazione Scuola secondaria 1° grado Piermarini (dalla quale è scorporata la sede di Sellano) + Scuola d’infanzia Scafali + 4 sezioni Scuola d’infanzia Garibaldi + Scuola primaria sede Scafali (tutte del 2° Circolo)
3) Istituto comprensivo G.da
Foligno - Totale 587 alunni
(Aggregazione Scuola secondaria 1° grado G. da Foligno+ Scuola primaria sede Fiamenga 3° Circolo)
4) 1° Circolo 809 alunni (dimensionata)
(Scuola d’infanzia e primaria Via Piave + Scuola d’infanzia e primaria Via Piermarini + Scuola d’Infanzia Via R.Sanzio + Scuola primaria Sportella Marini – S.Cuore)
5) 2° Circolo 743 alunni (dimensionata)
(Scuole d’Infanzia Via S.
Caterina, Fraz. Borroni , Fraz. Corvia, 1 sezione ex Garibaldi +Scuole primarie
S.Caterina e Fraz. Borroni)
6) 3° Circolo 800 alunni (dimensionata)
(Scuole d’Infanzia Via Monte Rosa, Via Monte Bianco, Via G. Mameli, Fraz. Maceratola, Fraz.Budino, Via Paciana + Scuole primarie Monte Cervino, Via G.Mameli)
7) Istituto Comprensivo
Belfiore 579 alunni (dimensionata)
(Attuale I.C Belfiore +Scuola secondaria 1° grado ex Piermarini sede di Sellano + Scuola Infanzia e primaria sede Sellano del 1° Circolo)
8) Istituto Comprensivo
S.Eraclio (dimensionata) 545
alunni
(Attuale I.C. S.Eraclio +
Scuola d’Infanzia
Serenità 1° Circolo)
Spoleto
I.I.S. Pontano Sansi –
L. Leonardi – Istruzione liceale e artistica (revoca di 1 autonomia) - Totale731 alunni
(Liceo Classico con ann, Ist.Magistrale+
Istituto Arte L.Leonardi)
Provincia
di Terni
Amelia
Istituto Onnicomprensivo (revoca 1 autonomia) - Totale 761 alunni
(Aggregazione :
scuola media “A.Vera”, Fornole, + Amelia Istituto commerciale + Narni L. Einaudi + Amelia Istituto Industriale + Ipsia “S.Pertini”, sez. Com. Incontro)
Attigliano
Istituto Comprensivo di Attigliano - Totale 534 alunni
(Accorpamento con Alviano e
Lugnano in Teverina Scuola I° dell’I.C.di Guardea)
Baschi e Guardea
Istituto Comprensivo di Baschi e Guardea (revoca 1 autonomia) - Totale 499 alunni
(Accorpamento con sola sede di
Guardea (I.C)
Terni
1) IPSS “A.Casagrande” - ITC F. Cesi (revoca
1 autonomia) Totale alunni 1226
(Accorpamento IPSS “A. Casagrande” con ITC “F. Cesi” e funzionamento ad esaurimento delle classi seconda, terza, quarta e quinta ad indirizzo grafico pubblicitario presso l’IPSS “A.Casagrande” di Terni – anno scolastico 2009/2010
2) IPSIA S.Pertini - ITIS
“ Allievi “ (revoca 1 autonomia) - Totale alunni 962
(Accorpamento IPSIA S.Pertini con ITIS “ Allievi “(– 71 alunni Comunità Incontro di Amelia)
3) Ist.Istr.Artistica e per Geom. “A. Sangallo- “O.
Metelli”
Totale alunni 517
(Inserimento di una classe I^ ad indirizzo Grafico Pubblicitario. dell’IPSS “A. Casagrande” di Terni – Anno scolastico 2009/2010 Sez. ISA)
La Corte Costituzionale
l'illegittimità
costituzionale dell' art.
42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include
nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di
altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di
disabilità grave.
Con sentenza
n. 19/2009 la suprema Corte ha
annoverato fra i possibili soggetti legittimati alla fruizione del congedo biennale
di cui all’art. 80 legge 388/2000 anche il figlio
convivente.
In
precedenza la possibilità di fruire di tale congedo era riservata ai soli
genitori di figli portatori di handicap e/o in mancanza
di questi ai fratelli/sorelle conviventi
con lo stesso.
Con sentenza n.
158/2007 la Corte costituzionale aveva
esteso al coniuge del portatore di
handicap in situazione di gravità il diritto di assentarsi dal lavoro
per l’assistenza per un biennio.
La
sentenza n. 19/2009 della Corte
costituzionale allarga il ventaglio degli aventi titolo, al fine di consentire
la più ampia possibilità della prestazione/fruizione dell’assistenza continuativa, globale
e permanente nel rapporto familiare/disabile.
Il
congedo di cui sopra è
retribuito.
In pieno svolgimento… presso il M.I.U.R.
le attività preliminari all’emanazione del
periodico bando relativo alle graduatorie permanenti dei docenti
abilitati delle scuole di ogni ordine e grado.
In particolare, questa volta il MIUR è
impegnato a fornire dati certi ed aggiornati circa lo stato delle graduatorie a
livello di ciascuna provincia, con riferimento altresì al numero dei
docenti immessi in ruolo nell’a.s. in corso, alle rinunzie.. ed
ogni altro dato idoneo ad orientare il personale – ancora in attesa
di un posto fisso – rispetto alla scelta di questa o quella
provincia.
Graduatorie provinciali “ad esaurimento” ...in arrivo...
Come sembra, e “a valle” della emanazione del bando per il rinnovo delle graduatorie per la provincia di Trento scaduto il 23 dicembre, ecco profilarsi la scadenza per le domande per i docenti abilitati del resto d’Italia, che potrebbe essere fissata per i primi giorni di aprile o forse anche per fine marzo.
Una novità è costituita dalla sentenza in materia di cambio di provincia per tali graduatorie sulla base del pronunciamento del TAR Lazio del 27/11/2008.
Come ciascuno potrà
ricordare il precedente bando, nel rendere “ad esaurimento” le
graduatorie provinciali dei docenti
abilitati, prevedeva l’inserimento in coda a
tutte le fasce in caso di
cambio di provincia.
L’emanazione di tale sentenza dovrebbe comportare l’adeguamento del Ministero a quanto sancito, con restituzione agli aspiranti - già duramente colpiti dai “tagli”- una speranza di “stabilizzazione” della propria posizione, pur se “lontano da casa” e con tanti sacrifici.
Sentenza
27/11/2008 n. 200810809
I nostri iscritti troveranno le indicazioni necessarie – come sempre – sul ns.
giornale Agorà che - mensilmente e/o con cadenza ancor
più ravvicinata, secondo necessità - fornisce specifica notizia
di scadenze e risposte tecniche a
qualsiasi problematica.
Troveranno altresì – presso le ns. sedi - la consulenza indispensabile alla
corretta compilazione dei moduli predisposti.
A proposito di “stabilizzazione”…
…tre quesiti al titolare della Funzione Pubblica:
Corsi perfezionamento
Equiparati ai “master” i “ corsi perfezionamento” di 1500 ore, 60 crediti ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie di supplenza di 3a fascia docenti.
Lo ha sancito il TAR Basilicata con sentenza n. 930, nonché il TAR Lazio con sentenze 8747 e 8748.
Ciò che conta – secondo i due TAR – è il numero dei crediti maturati (CFU60) e non la “denominazione” del corso.
E’ pertanto necessario – in attesa di eventuali conseguenti pronunciamenti del Ministero – che ciascun interessato si attivi – al momento della emanazione del bando per le graduatorie ad esaurimento – al fine di ottenere il punteggio spettante, con modifica della propria posizione .
Sentenza
930/2008 – Sentenza
n. 8747/2008 – Sentenza
n. 8748 /2008
Chi ha detto che...
L’autonomia non interessa al personale della scuola?
Esistono ben 500 docenti in “esonero” dal servizio per studiarne i vari aspetti dopo circa 9 anni dalla sua introduzione!!
(vedi anche su “Il Messaggero” del 6 novembre 2008)
I fondi pensione non rendono..?
Nella prima riunione del Consiglio di di “Espero” di giugno 2007 sono stati fissati i seguenti compensi:
Consiglieri euro 200 (per lavori consiglio)
I “delegati” per il Fondo Espero:
(attraverso le sigle sindacali di riferimento)
Vedi anche su: FLCGIL